LA NUOVA VALUTAZIONE DI IDONEITA' DELLE IMPRESE
La valutazione di idoneità tecnico-professionale delle imprese è un obbligo del committente o del suo delegato, il responsabile dei lavori. In pratica, media...
La valutazione di idoneità tecnico-professionale delle
imprese è un obbligo del committente o del suo delegato, il
responsabile dei lavori. In pratica, mediante l’esame di adeguata
documentazione, il committente deve riscontrare che le imprese che
entreranno in cantiere siano in possesso dei requisiti minimi
necessari.
Se in regime di D.Lgs. 494/1996 il requisito minimo (non necessariamente sufficiente) era l’iscrizione alla CCIAA con oggetto pertinente ai lavori da eseguirsi, le cose cambieranno radicalmente con l’entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008 recante il Testo unico per la sicurezza sul lavoro (o T.U.S.L.).
L’art. 90 (oggetto di reiterati emendamenti e rettifiche) relativo agli obblighi del committente, impone al comma 9, lett. a) di verificare “l'idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII.”
Esaminando congiuntamente l’Allegato XV (piani di sicurezza) e l’Allegato XVII (idoneità tecnico-professionale) del T.U.S.L., si riscontra quanto segue:
In base a quanto esposto è possibile trarre alcune conclusioni.
L’autorizzazione ad entrare in cantiere (anche in subappalto) deve essere preceduta da richiesta e accettazione del POS, e verifica dell’idoneità dimostrata con i necessari documenti allegati.
La valutazione di idoneità deve essere svolta scrupolosamente, a seguito dell’acquisizione della documentazione richiesta, che peraltro serve solo come elemento di esame, ma che di per sé non assicura l’esito positivo.
La valutazione si configura come un adempimento con elevati contenuti tecnici e - di conseguenza - è verosimile che lo stesso sia svolto dal responsabile dei lavori, per la fase di esecuzione individuato nel direttore dei lavori.
Ad oggi, è prevista una semplificazione amministrativa per i lavori non soggetti a permesso di costruire.
Da ultimo segnaliamo che anche i lavoratori autonomi prima di entrare in cantiere dovranno essere esaminati ai fini della valutazione di idoneità tecnico-professionale; non assoggettati all’obbligo di presentazione del POS, essi dovranno comunque esibire:
Se in regime di D.Lgs. 494/1996 il requisito minimo (non necessariamente sufficiente) era l’iscrizione alla CCIAA con oggetto pertinente ai lavori da eseguirsi, le cose cambieranno radicalmente con l’entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008 recante il Testo unico per la sicurezza sul lavoro (o T.U.S.L.).
L’art. 90 (oggetto di reiterati emendamenti e rettifiche) relativo agli obblighi del committente, impone al comma 9, lett. a) di verificare “l'idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII.”
Esaminando congiuntamente l’Allegato XV (piani di sicurezza) e l’Allegato XVII (idoneità tecnico-professionale) del T.U.S.L., si riscontra quanto segue:
- i documenti e le informazioni che l’impresa deve presentare all’esame del committente ai fini della valutazione di idoneità sono per la gran parte contenuti nel pos (piano operativo di sicurezza);
- la valutazione di idoneità dell’impresa e l’accettazione del POS possono essere oggetto di un’unica procedura, purchè il POS (i cui contenuti sono elencati al punto 3.2.1 dell’Allegato XV) sia adeguatamente integrato con gli ulteriori contenuti previsti dall’Allegato XVII.
- certificato di iscrizione alla CCIAA;
- fotocopia delle dichiarazioni di conformità CE delle macchine e attrezzature; fotocopia delle autorizzazioni ministeriali dei ponteggi;
- fotocopia degli atti di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente;
- fotocopia del libro matricola;
- fotocopia dei certificati di idoneità medico-sanitaria in riferimento alla mansione;
- DURC (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 (possibilmente seguita da fotocopia di documento di identità del datore di lavoro, in corso di validità).
In base a quanto esposto è possibile trarre alcune conclusioni.
L’autorizzazione ad entrare in cantiere (anche in subappalto) deve essere preceduta da richiesta e accettazione del POS, e verifica dell’idoneità dimostrata con i necessari documenti allegati.
La valutazione di idoneità deve essere svolta scrupolosamente, a seguito dell’acquisizione della documentazione richiesta, che peraltro serve solo come elemento di esame, ma che di per sé non assicura l’esito positivo.
La valutazione si configura come un adempimento con elevati contenuti tecnici e - di conseguenza - è verosimile che lo stesso sia svolto dal responsabile dei lavori, per la fase di esecuzione individuato nel direttore dei lavori.
Ad oggi, è prevista una semplificazione amministrativa per i lavori non soggetti a permesso di costruire.
Da ultimo segnaliamo che anche i lavoratori autonomi prima di entrare in cantiere dovranno essere esaminati ai fini della valutazione di idoneità tecnico-professionale; non assoggettati all’obbligo di presentazione del POS, essi dovranno comunque esibire:
- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto:
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria;
- documento unico di regolarità contributiva.
A cura di Vincenzo
Mainardi
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