Pergotenda: caratteristiche e permessi necessari per l’installazione
Edilizia libera o nuova costruzione? Una nuova sentenza del Consiglio di Stato fuga ogni dubbio sulla qualificazione di questa tipologia di struttura
Anche se la distinzione tra le diverse strutture realizzabili all’esterno (tettoie, verande, pergotende, pergolati, gazebo...) può non sempre risultare semplice, per la giurisprudenza amministrativa è chiaro che la pergotenda costituisce un elemento di arredo esterno non soggetto a preventivo rilascio di permesso di costruire, da includere piuttosto tra le opere di edilizia libera, ai sensi dell'articolo 6, lettera e.5), d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Pergotenda: edilizia libera o nuova costruzione?
Un concetto sul quale il Consiglio di Stato è tornato con la sentenza del 30 gennaio 2024, n. 916, respingendo il ricorso in appello di un’Amministrazione comunale sull'illegittimità di un ordine di demolizione ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, impartito su una struttura composta da pilastrini in legno, con tetto composto da assi di legno su cui scorreva una tenda avvolgibile. Secondo l’amministrazione non si trattava di una “pergotenda”, e quindi di un mero elemento di arredo esterno non soggetto ad alcun titolo abilitativo (edilizio o paesaggistico).
Il TAR aveva già dato ragione al proprietario della struttura, ritenendola a tutti gli effetti una pergotenda. Nelle more del giudizio, la pergotenda era comunque stata smontata e il ricorrente aveva richiesto la revoca dell’ingiunzione di demolizione, ragion per cui l’amministrazione procedeva all’archiviazione della istanza di accertamento di conformità.
Non solo: il giudice di primo grado aveva accertato il persistere dell’interesse alla pronuncia, ritenendo che le opere realizzate non richiedessero il permesso di costruire e che quindi non fossero sanzionabili ex articolo 31 d.P.R. n. 380/2001.
Pergotenda: caratteristiche e qualificazione dell'opera
Un orientamento confermato anche da Palazzo SPada: l’opera realizzata rientrava nella categoria della “pergotenda”, che costituisce un elemento di arredo esterno non soggetta a preventivo rilascio di permesso di costruire, ma inclusa tra le opere di edilizia libera, ai sensi dell'articolo 6, lettera e.5), d.P.R. n. 380/2001.
Come ripetutamente accertato, questi interventi non rientrano tra quelli sottoposti dall’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001 a permesso di costruire, in quanto non costituiscono intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio mediante nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.
In ragione delle sue caratteristiche costruttive e funzionali (quando sono di dimensioni contenute), non costituiscono nemmeno intervento di ristrutturazione edilizia suscettibile di portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comportante aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero mutamenti della destinazione d'uso.
La qualificabilità dell’intervento in termini di “pergotenda”, ovvero un’opera precaria sia dal punto di vista costruttivo sia da un punto di vista strettamente funzionale esclude la necessità di titolo edilizio e quindi non necessita di titolo abilitativo.
La pergotenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzato ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, si qualifica in termini di mero elemento accessorio, e non consente di ricondurre l’attività della sua installazione tra quelle che il d.P.R. n. 380/2001 assoggetta a permesso di costruire, trattandosi di struttura di arredo, costituita da struttura leggera e amovibile, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non per demolizione.
La sentenza del Consiglio di Stato
Nel caso in esame, l’opera era addirittura l’estensione della tenda principale già presente da decenni ed autorizzata nella forma rinnovata e migliorata nel 2004, quale ulteriore elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno.
L’area della terrazza in cui era stata installata la pergotenda era già destinata alla somministrazione, la sua superficie era delimitata già dalla ringhiera, meramente sostituit e questi lavori non sono riconducibili tra quelli che il d.P.R. 380/2001 assoggetta a permesso di costruire, trattandosi di struttura di arredo, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non per demolizione, e quindi qualificabile come un’opera che per la sua caratteristica “retrattile” non assume i caratteri della stabilità e della permanenza e conseguentemente non altera o meglio non crea nuovi volumi.
Non trattandosi di un intervento di nuova costruzione, la sanzione comminata ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 è illegittima per mancanza dei presupposti (ovvero interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza, in totale difformità o con variazioni essenziali dal permesso di costruire).
Per altro, l’errore in cui è incorso il Comune è stato determinante nel successivo procedimento di accertamento di conformità. Conclude infatti il Consiglio specificando che la giusta qualificazione dell'intervento come “arredo esterno” e il giusto inquadramento nel novero dell’attività libera avrebbero determinato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell’Ente Locale, non sussistendo alcun contrasto con il bene protetto dal vincolo.
Documenti Allegati
Sentenza