Abbattimento barriere architettoniche: ecco i bonus disponibili

Guida alle attuali regole che consentono l’utilizzo di tre distinti bonus edilizi per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche

di Redazione tecnica - 19/03/2024

Almeno fino al 31 dicembre 2025 sono diverse le possibilità fiscali a disposizione per ridurre/ottimizzare la spesa necessaria per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

In questa guida proveremo a fornirti tutte le informazioni necessarie per valutare l’utilizzo delle detrazioni fiscali disponibili e che richiedono una previa valutazione a monte dei requisiti di accesso.

Barriere architettoniche: le detrazioni disponibili

Chi volesse usufruire di una detrazione fiscale da applicare alle spese sostenute per gli interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche, deve conoscere le seguenti norme tributarie:

  • l’art. 16-bis, comma 1, lettera e) del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) che prevede una detrazione fiscale “strutturale” (senza scadenza) del 36% con limite di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare;
  • l’art. 16 del D.L. n. 63/2023 che ha potenziato (al momento) fino al 31 dicembre 2024 il precedente bonus, innalzando l’aliquota al 50% e il limite di spesa a 96.000 euro per unità immobiliare;
  • l’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che consente di far “trainare” l’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche da uno degli interventi trainanti di superbonus.
  • l’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che prevede una detrazione fiscale del 75% con limiti di spesa differenziati a seconda che si tratti di un edificio uni o plurifamiliare.

Barriere architettoniche: le detrazioni del 36% e 50%

Tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici agevolati ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1 del TUIR, il legislatore ha inserito quelli “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

Per questa tipologia di intervento, i contribuenti possono usufruire di una detrazione Irpef pari al:

  • 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta fino al 31 dicembre 2024;
  • 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dall’1 gennaio 2025 (a meno di modifiche normative che potranno arrivare quest’anno).

Per questa detrazione fiscale, possono essere agevolati:

  • tutti gli interventi effettuati per l’eliminazione di barriere architettoniche;
  • i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Questa detrazione può essere utilizzata solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna della persona con disabilità. Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità. Per esempio, non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse (per questi beni, comunque, è già prevista la detrazione Irpef del 19%, in quanto rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici).

Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:

Barriere architettoniche: il superbonus

L’art. 119 del Decreto Rilancio ha disciplinato il superbonus che per l’anno 2024 consentirà di portare in detrazione al 70% e per il 2025 al 65%, le spese sostenute per gli interventi trainanti di

  • isolamento termico a cappotto;
  • sostituzione dell’impianto di riscaldamento;
  • riduzione del rischio sismico.

Insieme ai trainanti, il contribuente può realizzare congiuntamente, utilizzando la stessa aliquota fiscale, gli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.

Da ricordare che in alcuni casi la normativa consente l’utilizzo del superbonus con aliquota al 110% (sia per i trainanti che per i trainati) fino al 31 dicembre 2025:

  • agli enti del terzo settore (art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio) in possesso dei requisiti di cui al comma 10-bis, art. 119, Decreto Rilancio;
  • agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Per l’utilizzo del bonus 110%, gli Enti del terzo settore devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • devono svolgere attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali;
  • i membri del Consiglio di Amministrazione non devono percepire alcun compenso o indennità di carica;
  • devono essere in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito.

Relativamente ai condomini, occorre ricordare che gli interventi di superbonus (trainanti e trainati) possono essere approvati da una maggioranza semplificata. Il comma 9-bis, art. 119, del Decreto Rilancio, in deroga alle regole previste dal codice civile, prevede che le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di superbonus, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

Barriere architettoniche: il bonus 75%

Resta, infine, il bonus 75% disciplinato dall’art. 119-ter del Decreto Rilancio, recentemente modificato dalla Legge n. 17/2024 di conversione del Decreto Legge n. 212/2023. Nella sua attuale versione, il citato art. 119-ter dispone:

1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  1. euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  2. euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  3. euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. Comma abrogato dal D.L. n. 212/2023.

4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

4-bis. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1 è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.

Per usufruire di questa agevolazione fiscale, gli interventi devono:

  • essere realizzati su edifici esistenti;
  • avere ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici;
  • rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989.

Anche per questo bonus, nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali, è prevista l’approvazione tramite una maggioranza semplificata. In particolare, il comma 4-bis, art. 119-ter, del Decreto Rilancio consente l’approvazione degli interventi tramite deliberazione approvata dalla maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.

Sconto in fattura e cessione del credito

Nonostante le disposizioni previste:

al bonus 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche è concesso per tutti i nuovi interventi avviati nel 2024, l’utilizzo delle opzioni alternative alla detrazione diretta (sconto in fattura e cessione del credito):

  • ai condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
  • alle persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, con quest’ultimo requisito non applicabile se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
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