Superbonus e cessione del credito: in arrivo la 34esima modifica

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Decreto Legge che modificherà per la 34esima volta il superbonus e la cessione del credito

di Gianluca Oreto - 28/03/2024

Come scritto più volte su queste pagine, non c’è niente di peggio dell’instabilità normativa per mortificare il lavoro e gli investimenti di chi vorrebbe solo avere gli strumenti per operare in tranquillità e nel giusto. Quando si parla di superbonus, oltre a parlare di frodi e buchi di bilancio, si arriva all’iperbole di incertezza che da 4 anni sta danneggiando l’intero comparto delle costruzioni.

Superbonus e cessione del credito: cronaca di una morte non annunciata

Sta per approdare in Gazzetta Ufficiale il 34esimo provvedimento normativo (l’ennesimo Decreto Legge) che ancora una volta, e senza alcun preavviso (ma non sarebbe stato comunque giustificabile), entra a gamba tesa sul comparto dell’edilizia agevolata modificando le misure messe a punto con gli articoli 119 (superbonus) e 121 (sconto in fattura e cessione del credito) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Due misure (da analizzare sempre separatamente) che, pur con tanti difetti, sono riuscite:

  • a rilanciare il comparto delle costruzioni in un momento di particolare crisi economica (l’emergenza Covid);
  • a riqualificare molti immobili e far comprendere l’importanza della riduzione dei consumi energetici (quella sulla sicurezza strutturale molto meno);
  • e, aspetto da non trascurare, consentire alle banche degli extra profitti di cui si parla sempre molto poco (e mai nessuno ha pensato di tassare).

Che gli articoli 119 e 121 siano stati messi a punto con troppa leggerezza è ormai un fatto noto a tutti ma dopo 4 anni e tanti correttivi è difficile pensare che la Ragioneria generale dello Stato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e i tanti cessionari partecipati dallo Stato siano esenti da colpe.

Come è anche difficile pensare che dopo aver recentemente modificato e limitato ulteriormente le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito), e dopo poco più di un mese dalla Legge 22 febbraio 2024, n.17, di conversione del D.L. n. 212/2023 (arrivata, ricordiamo, senza alcuna modifica rispetto al testo predisposto da Palazzo Chigi), il Governo ha ritenuto di dover ulteriormente intervenire per far fronte all’utilizzo del superbonus che, intanto, ha proseguito la sua corsa (come dimostrato dall’ultimo report Enea).

Le nuove modifiche in materia di cessione del credito

Entriamo adesso nel dettaglio delle ultime modifiche apportate dal nuovo Decreto Legge che, ricordiamo, dovrà prima approdare in Gazzetta Ufficiale. L’art. 1 reca nuove modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura che erano già state modificate dal Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38.

In particolare, ecco le modifiche più importanti che riguardano l’art. 2 del Decreto Cessioni.

Il comma 3-bis (che aveva previsto un sistema di eccezioni per continuare ad utilizzare le opzioni alternative fino al 31 dicembre 2024) viene così modificato.

Il comma 3-bis viene modificato in questo modo:

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con riguardo ai soggetti di cui alla predetta lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 10-bis del medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-bis, lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis.

Il comma 3-quater viene abrogato, con la conseguenza che le opzioni alternative non potranno più essere utilizzate neanche nelle zone terremotate.

3-quater. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche.

Viene, inoltre, previsto un nuovo sistema di eccezioni. Tali modifiche non si applicheranno alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del nuovo decreto legge:

  • risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono di superbonus e sono diversi da quelli effettuati dai condomini (edifici da 2 a 4 u.i. monoproprietario);
  • risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono di superbonus e sono effettuati dai condomini;
  • risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono di superbonus e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi dal superbonus;
  • siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli di superbonus e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Le modifiche alla cessione per il bonus 75% barriere architettoniche

Altra importante modifica riguarda l’utilizzo del bonus 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche con opzioni alternative. Ricordiamo che l’art. 2, comma 1-bis del Decreto Cessioni disponeva:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano anche alle opzioni relative alle spese di cui al primo periodo sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:

a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;

b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Le disposizioni di cui al secondo periodo del suddetto comma 1-bis potranno continuare ad applicarsi in relazione alle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del nuovo decreto legge. Le stesse disposizioni continueranno ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del nuovo decreto legge:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Stop alla remissione in bonis

Altra importante modifica riguarda l’eliminazione della remissione in bonis all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’esercizio delle opzioni alternative. Ricordiamo che la remissione in bonis poteva essere richiesta da tutti i soggetti che avrebbero potuto avvalersi ancora di una delle opzioni alternative alla detrazione diretta (sconto in fattura o cessione del credito) ai sensi dell’art. 121 del Decreto Rilancio, ma che non hanno presentato la comunicazione in merito entro il termine del 4 aprile 2024 (data recentemente prorogata dal provvedimento 22 febbraio 2024, prot. n. 53159), in quanto il contratto di cessione del credito con uno dei soggetti qualificati non risultava ancora concluso a quella data. La remissione in bonis prevedeva il versamento pari a 250 euro per ciascuna comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine.

Trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente

Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, viene previsto un nuovo obbligo per i soggetti:

  • che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la CILAS, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
  • i soggetti che hanno presentato la CILAS, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

Questi soggetti, a integrazione dei dati già forniti, alla conclusione dei lavori di superbonus (sia eco che sisma), dovranno trasmettere all’ENEA le seguenti informazioni inerenti gli interventi agevolati (Enea dovrà chiaramente aggiornare la sua piattaforma):

  1. i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  2. l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  3. l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
  4. le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

Gli stessi dati dovranno essere trasmessi anche al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni.

Modalità e termini delle suddette comunicazioni saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del nuovo decreto legge.

L’omessa trasmissione dei suddetti dati nei termini individuati comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione, per gli interventi per i quali la CILAS, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto legge, l’omessa trasmissione dei dati comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale e non si applicano le disposizioni dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ricordiamo prevede:

La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali

Altra importante modifica viene apportata direttamente all’art. 119 del Decreto Rilancio, all’interno del quale viene inserito il nuovo comma 3-bis che dispone:

In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l’utilizzabilità in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 del presente articolo e l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono definite con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Altra modifica riguarda l’art. 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il comma 49-quinquies è sostituito dal seguente:

In deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 della predetta disposizione. La previsione di cui al periodo precedente non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove non applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l’applicazione dell’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.

Quest’ultima disposizione si comincerà ad applicare a decorrere dall’1 luglio 2024.

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