Silenzio-assenso: ammissibile anche per lavori difformi
Illegittimo il diniego tardivo opposto da un'Amministrazione su lavori non conformi alla normativa edilizia. Unico rimedio, l'annullamento in autotutela
Il meccanismo del silenzio-assenso, qualora sussistano i presupposti per la sua formazione, può perfezionarsi anche in riferimento ad una richiesta di titolo edilizio relativa a lavori non conformi alla legge, in quanto la difformità edilizia-urbanistica dell’intervento non basta per impedire l’accoglimento della domanda.
Per evitare che il silenzio-assenso possa formarsi, infatti, il Comune è tenuto ad intervenire entro precisi termini, decorsi i quali non risulta più possibile adoperare il diniego tardivo, che, se disposto, deve ritenersi illegittimo.
Sanatoria edilizia e silenzio-assenso: obbligatorio rispettare i termini
A spiegarlo è il Consiglio di Stato con la sentenza del 13 marzo 2024, n. 2459 che ha determinato l’accoglimento del ricorso contro il diniego di un’istanza di titolo edilizio sulla quale si era formato il silenzio-assenso.
Palazzo Spada ha osservato in particolare che il presupposto per la formazione del meccanismo si configura nel decorso del tempo imposto dalla normativa, mentre non è rilevante in tal senso che l’intervento rispetti o meno la conformità urbanistico-edilizia vigente.
Il silenzio-assenso che si perfeziona in seguito ad apposita istruttoria procedimentale, difatti, equivale a tutti gli effetti ad un provvedimento di accoglimento del titolo edilizio, per il quale l’Amministrazione non può disporre successivamente un diniego tardivo, neanche se i lavori autorizzati risultano difformi ai regolamenti urbanistici, residuando in capo all’amministrazione la sola possibilità di intervenire in autotutela sull’assetto di interessi formatosi “silenziosamente”.
Non è corretta l’argomentazione, su cui aveva fatto leva in primo grado il TAR, secondo cui, diversamente ragionando, il richiedente finirebbe per ottenere per silentium quel che non potrebbe altrimenti ottenere mediante l'esercizio espresso del potere, venendosi così a determinare una disparità tra ipotesi sostanzialmente identiche, in ragione soltanto del più o meno sollecito esercizio del potere amministrativo, perché, a ben guardare, è proprio questo l’effetto avuto di mira dal legislatore laddove ha scelto di riconnettere all’inerzia della pubblica amministrazione un effetto di accoglimento della pretesa del privato.
Silenzio assenso e diniego tardivo: cosa prevede la legge n. 241/1990
La disposizione è prevista dall’art. 20 della Legge n. 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo), che stabilisce come le istanze per le quali l’inerzia del Comune si traduca con l’accoglimento, che non vengono rifiutate entro i termini imposti, devono intendersi approvate senza necessità di ulteriori istanze o diffide.
Una volta decorso il termine, l’Amministrazione può intervenire esclusivamente assumendo determinazioni in via di autotutela, qualora sussistano i presupposti per farlo, come prevede la stessa normativa agli artt. 21-quinquies (“Revoca del provvedimento”) e 21-novies (“Annullamento d'ufficio”).
Al di fuori di questi casi, qualsiasi provvedimento che viene adottato dopo la scadenza imposta è da considerarsi inefficace.
Inefficace e illegittimo il diniego tardivo
Nel caso in esame, come disposto dalla LP n. 13/1997 (Legge urbanistica Provincia autonoma di Bolzano), il termine per la formazione del silenzio-assenso sulle istanze di permesso di costruire è stabilito in un tempo massimo di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda o di presentazione di eventuali documenti aggiuntivi richiesti.
Essendo che l’Amministrazione non si è espressa nel corso del tempo concesso, sull’istanza è intervenuta la formazione del silenzio-assenso, e di conseguenza è da considerarsi inefficace e illegittimo il provvedimento di diniego disposto dal Comune solo una volta scaduto tale termine. Il ricorso viene quindi accolto.
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Sentenza