Superbonus e bonus edilizi: blocco delle opzioni senza spese sostenute?
In dirittura d’arrivo il nuovo Decreto Superbonus che, tra le altre cose, ha previsto una “strana” disposizione per il blocco della cessione
In questi quasi 4 anni di Decreto Rilancio siamo sempre stati abituati a confrontarci con modifiche al superbonus e al meccanismo di cessione del credito, sulle quali spesso non ne abbiamo compreso la ratio.
Sarà si intrecciano tra loro concetti che riguardano l’edilizia, i cantieri e norme fiscali, ma spesso chi ha operato utilizzando queste misure ha dovuto fermarsi e prendere un bel respiro per provare a comprendere le intenzioni di chi ha deciso di prevedere una determinata disposizione che, inserita all’interno di un Decreto Legge, entra in vigore dall’oggi al domani. È così che dalla lettura delle bozze che circolano prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento d’urgenza, è possibile cominciare a fare dei ragionamenti per provare a non farsi trovare impreparati (anche se è dura!).
Blocco della cessione ed eccezioni del D.L. n. 11/2023
Benché siano assolutamente chiare le intenzioni del Governo che mira solo a disincentivare l’utilizzo del superbonus (che ha superato quota 114 miliari di euro), all’interno del nuovo Decreto Legge (che potrebbe approdare sulla Gazzetta Ufficiale di stasera) è stata inserita una “strana” disposizione.
Mi riferisco al contenuto dell’art. 1, comma 5 che dispone:
Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.
Appare utile riportare di seguito i citati commi 2 e 3, art. 2, del D.L. n. 11/2023:
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati interessati.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.
Ricordiamo che con le suddette disposizioni, Governo e Parlamento avevano previsto un sistema di eccezioni per continuare ad utilizzare il meccanismo delle opzioni alternative relativamente agli interventi di superbonus e incentivati dagli altri bonus minori. Sostanzialmente con questo sistema di eccezioni erano stati tutelati gli interventi per i quali entro il 16 febbraio 2023:
- risulti presentata la CILAS;
- risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori;
- risulti presentato il titolo;
- siano iniziati i lavori o esista un accordo vincolante tra le parti.
In questi casi, sarebbe stato possibile utilizzare le opzioni alternative.
La modifica del nuovo Decreto Legge e la criticità
Con la modifica di cui all’art. 1, comma 5 del nuovo Decreto Legge, tutto questo non sarà più sufficiente ma si dovrà anche dimostrare, entro la data di entrata in vigore del nuovo provvedimento, di aver sostenuto una spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.
Evidentemente, però, il legislatore non si è sufficientemente confrontato con le modalità di utilizzo delle opzioni alternativa a SAL, né con il blocco della cessione e la conseguente sospensione di molti cantieri.
Sarebbe utile che il legislatore rispondesse ad una semplice domanda.
Cosa accade per i lavori avviati sui quali non è stata emessa né pagata alcuna fattura perché non si è ancora raggiunto il primo SAL?
Una domanda certamente interessante soprattutto in considerazione che molte CILAS sono state presentate subito prima del 16 febbraio 2023, molti lavori sono stati avviati successivamente e che ancora non hanno raggiunto il primo SAL.
Oppure è sufficiente che il contribuente dimostri di aver sostenuto una qualsiasi spesa per l’avvio del cantiere? L’acquisto di un mattone, di un chiodo….?