Fiscalizzazione abuso: come e quando è concessa?
La sanzione alternativa compete esclusivamente la fase esecutiva dell’ordine di demolizione e non ne costituisce condizione di legittimità
La fiscalizzazione dell’abuso edilizio non costituisce condizione di legittimità dell’ordinanza di demolizione, in quanto si tratta di una concessione che può essere disposta solo nel corso della fase esecutiva dello stesso ordine di demolizione.
Essendo comunque una misura eccezionale e derogatoria, l’Amministrazione non è tenuta a valutare se questa possa essere applicata in luogo dell’ordinanza di demolizione, ma spetta piuttosto al soggetto interessato dimostrare, durante la fase esecutiva della procedura, che la rimozione dell’opera non possa essere conseguita senza arrecare pregiudizio alla parte realizzata in conformità ai titoli edilizi.
Fiscalizzazione abuso: quando è possibile?
A ribadirlo è stato il TAR Campania con la sentenza del 6 marzo 2024, n. 1500, con cui ha il rigettato il ricorso contro l’ordinanza di demolizione di alcune opere abusive realizzate su un immobile costruito in assenza di titoli abilitativi.
Ricordiamo che il d.P.R. n. 380/2001 dispone, al comma 2 dell’art. 34, che nel caso in cui la demolizione della parte di immobile abusiva dovesse arrecare pregiudizio alla parte costruita in regola, è possibile applicare, in luogo della sanzione demolitoria, la sanzione pecuniaria sostitutiva (c.d. “Fiscalizzazione abusi edilizi”).
Come spiegato dal giudice amministrativo, “il potere di disporre la fiscalizzazione degli abusi, disciplinato dall'art. 34, d.P.R. n. 380/2001, ha valore eccezionale e derogatorio e deve essere inteso nel senso che non compete all'Amministrazione procedente valutare, prima dell'emissione dell'ordine di demolizione dell'abuso, se la misura possa essere applicata, incombendo, piuttosto sul privato interessato, la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme”
Tale concessione può essere quindi disposta esclusivamente durante la fase esecutiva dell’ordine di demolizione e, pertanto, non costituisce condizione di legittimità dell’ordinanza.
Si tratta di una misura con valore eccezionale e derogatorio, i cui presupposti devono essere dimostrati rigorosamente dallo stesso soggetto in seguito all’emissione dell’ordine di demolizione da parte del Comune. La stessa Amministrazione locale, difatti, non è tenuta a verificare che l’abuso possa beneficiare della fiscalizzazione prima di emettere l’ordinanza.
Lavori minori su immobile abusivo: demolizione è legittima
L’ordinanza di demolizione non può dunque essere annullata sulla base del fatto che il Comune abbia omesso di valutare l’applicabilità della sanzione pecuniaria al posto di quella demolitoria, a maggior ragione se, come nel caso in oggetto, i lavori abusivi siano stati realizzati su un immobile già costruito in maniera illegittima.
Per tale fabbricato, infatti, era stata presentata istanza di sanatoria di cui alla Legge n. 47/1985 (Primo Condono Edilizio) in quanto realizzato in difformità dall’allora vigente “licenza edilizia”.
L’immobile, tuttavia, non è mai stato condonato, risultando dunque a tutti gli effetti ancora abusivo. Da ciò ne consegue che tutti i lavori abusivi realizzati successivamente alla costruzione, a prescindere dall’entità degli stessi, debbano essere considerati illegittimi tanto quanto la realizzazione abusiva originaria, e sono quindi sempre passibili di sanzione ripristinatoria.
Non è rilevante in tal caso che gli interventi successivi alla realizzazione possano essere lavori di entità minore che, di base, non potrebbero essere oggetto di demolizione, perché, se questi vengono conseguiti su un fabbricato già abusivo, tutte le ulteriori opere realizzate acquisiscono automaticamente le caratteristiche di illiceità dell’abuso originario.
Il TAR ricorda infine che l’ordinanza di demolizione è una sanzione con natura vincolata, che viene disposta esclusivamente per la finalità di ripristino dello stato dei luoghi e alla quale il Comune è sempre tenuto a adempiere, senza la necessità di coinvolgere o avvisare il soggetto interessato, anche perché la partecipazione dello stesso non potrebbe comunque portare ad un esito diverso. Il ricorso è quindi respinto.
Documenti Allegati
Sentenza