Blocco della cessione: come funziona per i lavori iniziati, fatturati ma non pagati?

L’esperto risponde: come funziona il blocco della cessione per gli interventi per i quali, entro il 30 marzo 2024, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati?

di Gianluca Oreto - 05/04/2024

Il 23/09/2022 è stato richiesto un permesso di costruire per il miglioramento sismico di un edificio condominiale con interventi locali su murature esistenti e cambio di uso tramite la rigenerazione urbana. Il PdC è stato rilasciato il 09/03/2023 e il 07/03/2024 è stato comunicato l'inizio dei lavori e iniziato il cantiere. Il 29/03/2024 è stata prodotta la prima fattura con sconto in fattura al 75% come da normativa vigente (edificio condominiale con il miglioramento di una classe antisismica). Il 30/03/2024 entra in vigore il D.L. 39/2024. La parte residua della fattura pari al 25% della stessa è stata pagata oggi 04/04/2024.

Le mie domande sono:

  1. Il blocco della cessione dei crediti/sconto in fattura sulle pratiche diverse dal superbonus vale anche per chi aveva stipulato un contratto vincolante con la ditta e comunicato l'inizio dei lavori?
  2. È valida la fattura del 29/03/2024 come pagamento anche se il beneficiario ha pagato il residuo con bonifico parlante il 04/04/2024?

L’esperto risponde: il blocco della cessione del credito

Oggi proviamo a rispondere al Geom. Emanuele R. su un caso di assoluta attualità che riguarda un intervento di sismabonus ordinario (art. 16, comma 1-quinquies, D.L. n. 63/2013) che, nel caso di intervento di miglioramento sismico (“relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali…”) sulle parti comuni di edifici condominiali, con riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, consente una detrazione del 75% delle spese sostenute.

Stiamo parlando di uno degli interventi esclusi dal blocco della cessione operato dall’art. 2, comma 3, del Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto Cessioni). Ricordiamo che il richiamato comma 3 escludeva dal blocco della cessione gli interventi diversi dal superbonus (quindi tutti quelli indicati all’art. 121, comma 2, del Decreto Legge n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio) per i quali entro il 16 febbraio 2023:

  • risultava presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, erano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non erano ancora iniziati, era già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori;
  • risultava presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.

Cosa ha previsto il D.L. n. 39/2024

L’art. 1, comma 5, del D.L. n. 39/2024 ha disposto:

Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

Ciò “dovrebbe” significare che, nel caso di un sismabonus ordinario, oltre alla richiesta del titolo abilitativo, per evitare il blocco delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) servirà anche entro il 30 marzo 2024:

  • avere una fattura per “lavori effettuati”;
  • avere “sostenuto” la spesa per “lavori effettuati”.

La risposta al quesito

Dalla lettura della suddetta disposizione “sembrerebbe” che, nel caso sottoposto all’”Esperto risponde”, il nostro gentile lettore, avendo effettuato il bonifico parlante della parte restante lo sconto in fattura oltre il 30 marzo 2024, non potrà più accedere alle opzioni alternative, con conseguente invalidità dello sconto operato dall’impresa.

Come scritto, siamo al livello del “condizionale” e sarebbe il caso che in sede di conversione in legge il Parlamento chiarisse meglio la questione soprattutto nell’ottica di non penalizzare quegli interventi “borderline” (come quello del nostro lettore) e soprattutto perché siamo di fronte ad una disposizione pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel tardo pomeriggio del 29 marzo 2024 ed entrata in vigore poche ore dopo (il 30 marzo 2024).

Il nostro legislatore sarà così illuminato da comprendere queste criticità o lascerà (ancora una volta) contribuenti e imprese con il cerino in mano e pronti ad attivare nuovi inutili contenziosi?

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati