Decreto Superbonus 2024: avviato il percorso di conversione in legge
È stato avviato al Senato il percorso di conversione in legge del Decreto Legge n. 39/2024 (Decreto Superbonus 2024) recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali
La strada è ormai stata tracciata dall’attuale Governo e probabilmente ha ormai raggiunto il suo punto di arrivo (o quasi) con la pubblicazione del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 che ha cominciato il suo percorso di conversione in Legge al Senato.
La conversione del D.L. n. 39/2024
La scadenza del Decreto Legge è fissata per il 28 maggio 2024 ma ci sono alcuni nodi urgenti che andrebbero affrontati e risolti con sollecitudine, sempre che le forze di maggioranza non scelgano, come già fatto con il Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212, di non apportare alcuna modifica rispetto al testo predisposto da Palazzo Chigi.
Intanto, il disegno di legge di conversione del D.L. n. 39/2024 è in via di assegnazione in sede referente alla sesta Commissione del Senato ed è stato convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori che dovrebbe cominciare nella seduta di martedì 9 aprile, in orario ancora da stabilire. Sono anche stati sollecitati i Gruppi parlamentari a comunicare i nominativi dei soggetti da audire.
La conversione del D.L. n. 39/2024 è cominciata con le due relazioni al Senato, secondo cui l’obiettivo è “introdurre misure più incisive per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica. L’intervento si è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall’ISTAT, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all’anno 2023 arrivando alla misura del 7,2 per cento, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022”.
Nelle prossime sezioni i contenuti della relazione tecnica, articolo per articolo.
Art. 1 - Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura
La disposizione interviene sulla disciplina dello sconto in fattura e cessione dei crediti fiscali spettanti per interventi sugli immobili prevedendo le fattispecie per le quali tali forme di fruizione delle agevolazioni sono vietate e quelle che sono escluse da tale divieto.
In particolare, viene eliminata la possibilità della cessione del credito e del c.d. sconto in fattura per tutte le residue fattispecie (IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, enti del Terzo settore, nonché interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, quelli effettuati in relazione agli immobili danneggiati dagli eventi meteorologici e quelli relativi all’eliminazione di barriere architettoniche). Tale possibilità permane, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, riguardo alle stesse fattispecie se alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti depositata istanza dei necessari titoli abilitativi, ovvero sia già stata presentata la Cila o, per i casi di edilizia libera, relativamente ai lavori in corso.
Si prevede, tuttavia, un’esplicita deroga per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1- ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024, di cui 70 milioni di euro per il sisma 2009. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, assicura il rispetto del limite di spesa, attraverso il monitoraggio effettuato sui predetti interventi anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
In merito al comma 5 si fa presente che lo stesso si ricollega alle eccezioni al blocco dello sconto in fattura/cessione del credito previste in linea generale dall’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
Si premette che, con il comma 1 del citato art. 2 del dl n. 11/2023, fu a suo tempo stabilito che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 11, in relazione agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (sia relativi al superbonus sia diversi dal superbonus) non era più consentito l'esercizio delle opzioni dello sconto in fattura/cessione del credito di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 34/2020.
Ai fine di tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti, con il comma 2 del richiamato art. 2 del decreto-legge 11/2023 furono previste tuttavia alcune eccezioni al blocco delle opzioni riguardanti gli interventi agevolati con il superbonus, in particolare per quelli per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del d.l. n. 11/2023 (17 febbraio 2023) si verificava quanto segue:
- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risultasse presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- per gli interventi effettuati dai condomini, risultasse adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risultasse presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risultasse presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.
Inoltre, al comma 3, furono previste altre eccezioni al blocco delle opzioni riguardanti gli interventi agevolati ai sensi di norme diverse dall’art. 119 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 e, in particolare, quelli per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto- legge n. 11 del 2023:
- risultasse presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non era prevista la presentazione di un titolo abilitativo, fossero già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non fossero ancora iniziati, fosse già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.
Le eccezioni sopra elencate vengono, con il comma 5 dell’art. 1 del presente decreto, eliminate con riferimento ai casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 11 del 2023 (17 febbraio 2023), alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati.
Poiché l’intervento, al fine di evitare l’insorgenza di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, agisce in senso restrittivo rispetto alla legislazione vigente, lo stesso non determina effetti finanziari negativi.
Art. 2 - Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis
La disposizione esclude dall’applicazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le comunicazioni all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lett. a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
In particolare, il suddetto articolo 2 dispone che nel caso in cui vi siano benefici fiscali subordinati ad un obbligo di preventiva comunicazione, e tale comunicazione non è stata tempestivamente eseguita, la fruizione del beneficio non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, se il contribuente ha i requisiti richiesti per fruire del beneficio, presenta la comunicazione entro il termine della prima dichiarazione utile e versa contestualmente il minimo della sanzione.
Dato che l’intervento agisce in senso restrittivo rispetto alla legislazione vigente, lo stesso non determina effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica
Art. 3 - Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente
La disposizione introduce l’obbligo di comunicazione delle spese sostenute o da sostenersi in relazione alle spese di efficientamento energetico agevolabili e alle spese per interventi antisismici agevolabili secondo la disciplina del superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
La comunicazione relativa alle spese per interventi di efficientamento energetico va inoltrata all'ENEA e riguarda:
- i dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi;
- l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente a tale data negli anni 2024 e 2025;
- le percentuali delle detrazioni spettanti per le medesime spese.
Per le spese antisismiche agevolabili sempre nella disciplina del Super bonus viene previsto l’obbligo di trasmettere al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione, le seguenti informazioni:
- i dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi;
- l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente a tale data negli anni 2024 e 2025;
- le percentuali delle detrazioni spettanti per le medesime spese.
Si prevede che il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge. Si prevede, inoltre, che l’omessa trasmissione dei dati nei termini individuati comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000 e, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter del citato articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in luogo della sanzione amministrativa, la decadenza dall’agevolazione fiscale.
Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, trattandosi di aspetti procedurali finalizzati a garantire migliori informazioni, necessarie per il monitoraggio della spesa pubblica.
Art. 4 - Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali
Il comma 1, mediante l’aggiunta del comma 3-bis all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sospende l’utilizzabilità dei crediti di imposta di cui al citato articolo 121, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero, fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
La disposizione, sospendendo l’utilizzabilità dei citati crediti di imposta, al ricorrere delle condizioni sopra specificate e inducendo, in tal modo, i contribuenti a estinguere i debiti relativi a carichi affidati all’agente della riscossione al fine di utilizzo del credito fiscale, non determina effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica e può determinare potenziali effetti positivi di gettito, prudenzialmente non stimati.
Il comma 2 sostituisce, con alcune modifiche, l’articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. In primo luogo, è specificato l’ambito di applicazione dell’articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, precisando le categorie di debiti iscritti a ruolo che concorrono al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro al di sopra della quale opera il divieto di compensazione. In particolare, è esteso l’ambito delle iscrizioni a ruolo ovvero degli affidamenti dai quali può derivare l’inibizione delle compensazioni, ricomprendendovi anche quelli derivanti da atti di recupero o comunque da qualunque atto emesso dall’Agenzia delle entrate. Tale estensione è suscettibile di determinare effetti positivi di gettito, prudenzialmente non quantificati. Con riferimento all’esclusione dal divieto di compensazione dei crediti di cui alle lettere e), f) e g) dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si precisa che tali crediti non erano stati comunque oggetto di quantificazione nell’ambito della relazione tecnica alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, e, pertanto, a tale esclusione non sono riconducibili effetti finanziari.
In relazione alla precisazione circa l’esclusione dall’applicazione degli effetti della previsione normativa nei confronti di soggetti che hanno in corso piani di rateazione o che paghino, anche parzialmente, il debito, determinando la riduzione degli importi iscritti a ruolo o affidati all’agente della riscossione al di sotto dell’ammontare complessivo di centomila euro, si evidenzia che tali circostanze erano state già tenute in considerazione nella quantificazione operata con la relazione tecnica alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, e, pertanto, alla stessa non si ascrivono effetti finanziari.
Ad ogni modo, la disposizione incentiva i contribuenti a proseguire con il pagamento o a richiedere un nuovo piano di rateazione o, infine, a estinguere, anche parzialmente, i medesimi debiti in carico all’agente della riscossione per potersi avvalere della facoltà di compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
La disposizione del comma 3 attiene alla decorrenza degli effetti del comma 2.
Art. 5 - Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE
La disposizione modifica l’articolo 19, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine di contrastare condotte fraudolente nell’utilizzo del credito d’imposta di cui al comma 3 del citato articolo 16 (credito ACE).
Alla disposizione non sono ascrivibili effetti finanziari negativi, ma essendo rivolta a contrastare fenomeni fraudolenti, alla stessa sono ascrivibili impatti positivi, non stimati prudenzialmente, connessi alla limitazione delle compensazioni fiscali.
Art. 6 - Misure per il monitoraggio di Transizione 4.0
Il comma 1 prevede che per fruire dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese siano tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intende effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. Tale comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti, anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le comunicazioni sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Si prevede, pertanto, che il citato decreto 6 ottobre 2021 sia conseguentemente modificato con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.
Il comma 2 prevede che i dati di cui al presente articolo siano comunicati mensilmente dal Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Il comma 3, prevede che per gli investimenti in beni strumentali nuovi relativi all’anno 2023, la comunicazione di cui all’articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è condizione per la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti.
Alla disposizione, atteso il carattere procedimentale, non si ascrivono effetti finanziari.
Art. 7 - Disposizioni urgenti in materia fiscale
I commi 1, 2 e 3 sono volti a razionalizzare e potenziare l’efficacia dell’attività di controllo, accertamento e recupero di imposte, tributi, importi, somme e contributi, che è effettuata sulla base delle risorse umane e strumentali disponibili.
Non comporta, di conseguenza, oneri per la finanza pubblica. Inoltre, appare plausibile prevedere, a seguito dell’introduzione nell’ordinamento della norma in argomento, un aumento di gettito derivante dall’attività di controllo che, in assenza della stessa, risulta meno tempestiva ed efficace e maggiormente esposta al rischio di un contenzioso “strumentale”.
Il comma 4 proroga al 30 novembre 2024 i termini, previsti dall’art. 35, comma 1, del D.L. n. 73 del 2022, rispettivamente dalle lett. b) e b-bis) (31 marzo 2024) e b-ter) (30 settembre 2024), in materia di registrazione degli aiuti di Stato relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti (RNA). Dato il carattere procedurale della previsione, alla stessa non si ascrivono oneri di carattere finanziario.
Il comma 5 non comporta oneri sul bilancio dello Stato e potrebbe determinare un impatto positivo sul gettito derivante dall’effetto deterrente prodotto dalla sanzione, che presumibilmente favorirà comportamenti maggiormente virtuosi degli operatori obbligati all’invio dei dati. In via prudenziale, tuttavia, non si stimano maggiori entrate, neppure afferenti all’irrogazione delle sanzioni prevista dalle disposizioni in commento.
Il comma 6 proroga al 31 maggio 2024 (in luogo del 31 marzo 2024) il termine per il versamento delle somme dovute per il “ravvedimento speciale” delle violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d’imposta 2022, ovvero della prima rata in caso di opzione per la rateazione, fermi restando, in tal caso, i termini di versamento delle rate successive. Trattandosi di uno spostamento infrannuale della data di versamento, alla disposizione non si ascrivono effetti di gettito.
Il comma 7 prevede la riapertura dei termini per il perfezionamento della procedura di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e successive modificazioni, a favore dei soggetti che non abbiano perfezionato tale procedura entro il 30 settembre 2023, purché il versamento degli importi dovuti avvenga entro il 31 maggio 2024 in un’unica soluzione oppure con il versamento di una somma pari alle prime cinque rate delle otto previste dal citato articolo 1, comma 174, ed entro la medesima data siano rimosse le irregolarità od omissioni. Resta fermo il rispetto delle ulteriori modalità e condizioni previste dai richiamati commi.
Coerentemente alla relazione tecnica di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge n. 197 del 2022, l’adesione di ulteriori contribuenti al ravvedimento “speciale”, derivante dalla riapertura dei termini, a fronte delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle sanzioni che sarebbero dovute con il ravvedimento “ordinario”, è suscettibile di produrre complessivi effetti di gettito positivi, in conseguenza dell’incentivo alla regolarizzazione spontanea. Tuttavia, in via prudenziale, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti di gettito. Si precisa, a tal proposito, che il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione di cui trattasi è da effettuarsi interamente nell’anno 2024.
Art. 8 - Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria
Il comma 1 modifica l’articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, mediante introduzione di un comma 2-quinquies, prevedendo che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, per assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.
Il comma 2 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di richiesta da parte di una regione al riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, può procedere, unitamente all’Agenzia delle Entrate e previo parere dell’Avvocatura dello Stato, alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima, che preveda il pagamento da parte dello Stato della misura del 90 per cento del capitale dovuto, con rinunzia della regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 1, comma 818, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, mediante utilizzo da parte della Agenzia delle Entrate di risorse allo scopo accantonate sul proprio bilancio.
Il comma 3 prevede un incremento dei fondi risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli rispettivamente di 38 milioni di euro e di 13 milioni di euro, destinati ad aumentare la parte variabile dei fondi risorse decentrate relativi agli anni 2023 e 2024. I predetti incrementi determinano un aumento del trattamento economico accessorio pro- capite lordo dipendente del personale delle aree - calcolato sulla base dei FRD e della consistenza di personale riferiti al 2021 – pari a circa 1.040 euro annui (incrementi percentuali pari a circa il 15%).
Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 cui si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
Conseguentemente, l'Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvedono a versare all’entrata del bilancio dello Stato, le somme accantonate nei propri bilanci, destinate al trattamento economico accessorio, in eccedenza rispetto a quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Art. 9 - Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi
Il comma 1 destina alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023, una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132. L'importo è stato quantificato sulla base della ricognizione effettuata dal Commissario delegato - Presidente della Regione Toscana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 dell'OCDPC n. 1037/2023 e riguarda imprese e altri soggetti privati. Agli oneri pari a 66 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a valere sulle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778, intestata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e 21 milioni di euro per l'anno 2025 commisurati al presumibile periodo in cui verranno ultimate le misure previste, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Il comma 2 intende ad assicurare un’efficiente gestione delle garanzie pubbliche previste dall’articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, varate a supporto delle liquidità nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dai recenti eventi alluvionali, e, a tal fine, estende l’autorizzazione prevista per CONSAP – Concessionaria per i servizi amministrativi pubblici S.p.A., ai sensi dell’articolo 1, comma 762, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto società in house specializzata nella gestione di fondi pubblici.
Tale previsione non determina impatti sui saldi di finanza pubblica, in quanto trova copertura nell’ambito spesa autorizzata dall’articolo 1, commi 762 e 763, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ovvero nel limite di 500.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulle risorse disponibili e autorizzate a legislazione vigente sul pertinente capitolo di bilancio 7407, denominato “Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni legislative” e da versare su apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla predetta Concessionaria.
Tali risorse risultano sufficienti a remunerare gli ulteriori servizi da affidare a CONSAP, in quanto, con riferimento alle attività di gestione relative alle garanzie rilasciate a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016, si rappresenta che solo di recente vi è stato dato avvio, a seguito della finalizzazione del relativo disciplinare sottoscritto dalla Società con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il cui ambito oggettivo andrebbe conseguentemente esteso. Inoltre, la copertura risulta adeguata tenuto conto della circostanza che le garanzie previste dall’articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, alla data attuale, non sono ancora operative, in quanto è in fase di finalizzazione il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a cui la norma di riferimento rinvia sia per la concessione che per la definizione dei criteri e delle modalità di operatività e di monitoraggio delle stesse.
Commi da 3 a 6. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della Regione siciliana, i comuni capoluogo di città metropolitana della medesima Regione siciliana, che alla data del 31 dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, in deroga ai vincoli assunzionali, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, al fine di garantire l’incremento della sicurezza urbana e il controllo del territorio. Tali assunzioni comportano oneri pari a euro 2.925.000 per i 9 mesi dell’anno 2024 e pari a euro 3.900.000 a decorrere dall’anno 2025, quantificati sulla base dell’inquadramento contrattuale di tali unità nell’ambito del CCNL – Comparto Funzioni locali – Area degli Istruttori. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Il comma 7 determina l’entità del contributo per l’iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi. In particolare, prevede che l’entità del contributo sia fissata nella misura prevista dal comma 5 del citato articolo 34, come rideterminata dall’articolo 1, comma 240 della legge 213/2023, per i casi di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo 34. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, anche in relazione alla circostanza che al suddetto articolo 1, comma 240, non sono stati ascritti effetti finanziari.
Art. 10 - Entrata in vigore
L’articolo in esame reca disposizioni concernenti l’entrata in vigore del provvedimento.