Superbonus, cessione del credito e remissione in bonis: il Dossier ANCE sul nuovo decreto

Pubblicato l'approfondimento sulle novità introdotte dal D.L. n. 39/2024 in materia di bonus edilizi e ulteriori misure fiscali di interesse per il settore

di Redazione tecnica - 08/04/2024

A poco più di una settimana dall’entrata in vigore del Decreto Legge n. 39/2024, c.d. “Decreto Taglia Crediti”, ANCE ha pubblicato un interessante dossier al riguardo, contenente chiarimenti e approfondimenti sulle misure relative ai bonus fiscali in edilizia e su altre misure fiscali d’interesse per il settore.

Decreto Taglia Crediti: il Dossier ANCE 

Il Dossier è così strutturato:

  • Misure relative ai bonus fiscali in edilizia
    • Limitazioni alle opzioni per cessione del credito/sconto in fattura (art.1)
    • Eliminazione della “remissione in bonis” (art.2)
    • Ulteriori comunicazioni per fruire del Superbonus (art.3)
    • Divieto di compensazione in presenza di ruoli (art.4)
  • Ulteriori misure fiscali d’interesse
    • Esclusione dalla compensazione per debiti fiscali oltre 100.000 euro
    • Monitoraggio della fruizione dei crediti d’imposta per la “Transizione 4.0.

Vediamo nelle pagine successive gli appronfondimenti sui singoli articoli.

Cessione del credito e sconto in fattura: le nuove limitazioni

La prima parte è naturalmente dedicata all’art.1 del D.L. n. 39/2024, che elimina la possibilità di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, nei casi in cui era ancora consentita in base a quanto previsto dall’art. 2 del Decreto Legge n. 11/2023, convertito in legge n. 39/2023.

Come evidenzia ANCE, per le zone colpite dal sisma, le opzioni vengono mantenute nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009, gli altri 330 per il terremoto 2016). Superato tale importo, il cui monitoraggio spetta al Commissario Straordinario, non è più ammessa la cessione del credito e lo sconto in fattura. L’eliminazione non ha effetti retroattivi, perché vengono salvaguardati gli interventi già autorizzati alla data di entrata in vigore delle nuove norme.

Tuttavia, per i casi rientranti nelle deroghe al blocco alla cessione del credito e allo sconto in fattura già previste dal Decreto Cessioni (ad esempio condomini con delibera e CILAS ante 17 febbraio 2023), la possibilità di continuare ad esercitare tali opzioni viene subordinata all’ulteriore condizione che al 30 marzo 2024 siano state sostenute delle spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati.

Nel documento vengono forniti lo schema dei soggetti e delle fattispecie che ancora potevano usufruire di queste forme alternative alla detrazione diretta in dichiarazione senza particolari condizioni e che, invece, adesso sono interessati dal blocco:

  • ONLUS, APS, OdV, IACP, Cooperative a proprietà indivisa;
  • Immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016;
  • Condomini con delibera e CILAS ante 17 febbraio 2023;
  • Bonus barriere architettoniche;
  • Bonus edilizi ordinari (Ecobonus, Sismabonus, Eco+Sisma condomini, Bonus ristrutturazioni).

ANCE segnala che nessuna modifica è invece intervenuta per il “Sismabonus acquisti”, per il bonus al 50% per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese e per l’acquisto di box di nuova costruzione pertinenziali ad abitazioni, per i quali quindi si potrà continuare ad optare per cessione e sconto se, sempre alla data del 17 febbraio 2023, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo all’intervento, senza le ulteriori condizioni legate all’effettivo avvio dei lavori.

Stop alla remissione in bonis

Il documento prosegue con l’art.2 del D.L. 39/2024, che ha eliminato la possibilità di comunicazione tardiva della cessione del credito e dello sconto in fattura (entro il 15 ottobre 2024), mediante l’istituto della “remissione in bonis”. Dal 4 aprile 2024, non è quindi più possibile accedere, quando ammessa, all’opzione per la cessione e sconto.

Non solo: lo stesso 4 aprile 2024 è stata la data ultima per correggere le comunicazioni di opzione già inviate, e relative alle spese 2023 (e rate residue 2020-2022), per le quali, prima dell’entrata in vigore del D.L. 39/2024, l’invio della comunicazione sostitutiva sarebbe stato possibile entro il 5 maggio 2024.

Resta salva la possibilità, per il Sismabonus di avvalersi della “remissione in bonis” per la tardiva presentazione dell’attestazione della classe di rischio sismico posseduta dal fabbricato e quella conseguibile post lavori (cd. Allegato B).

Superbonus: i nuovi adempimenti

Come riportato nel Dossier, all’art. 3 vengono previste ulteriori comunicazioni, oltre a quelle già vigenti, per fruire del Superbonus (sia Sisma che Eco).

In particolare, sono tenuti all’invio delle comunicazioni i soggetti che:

  • entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la CILAS o la richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione, ed in presenza di lavori in corso al 31 dicembre 2023;
  • dal 1° gennaio 2024 hanno presentato la CILAS o la richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione.

La comunicazione dovrà essere trasmessa:

  • per il SuperEcobonus, all’ENEA;
  • per il SuperSismabonus, al Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio).

In entrambi i casi, la comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

  • dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  • ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024;
  • ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 31 marzo 2024 e fino al 31 dicembre 2025;
  • percentuale della detrazione spettante riferita alle spese di cui ai punti precedenti.

Le modalità e i termini di trasmissione dovranno essere stabilite con DPCM da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legge.

Queste le sanzioni previste in caso di omessa comunicazione:

  • per i lavori già autorizzati alla data del 30 marzo 2024 (presentazione della CILAS o richiesta del titolo abitativo in caso di demolizione e ricostruzione), una sanzione pari a 10mila euro.
  • per i nuovi interventi, autorizzati a decorrere dal 30 marzo 2024 (presentazione della CILAS, o richiesta del titolo abitativo in caso di demolizione e ricostruzione), si decade dal Superbonus. In questo caso non è, inoltre, consentito l’invio tardivo delle comunicazioni mediante la “remissione in bonis”.

ANCE segnala che i nuovi adempimenti comunicativi non interessano i bonus “ordinari” (né Ecobonus né Sismabonus).

Divieto di compensazione in presenza di ruoli

Riportando le disposizioni dell’art. 4, ANCE evidenzia che in presenza di somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di importo superiore a 10mila euro, la compensazione dei crediti da bonus fiscali in edilizia è ammessa solo previo pagamento del debito. La norma non si applica in presenza di provvedimenti di sospensione, ovvero di rateazione per la quale non sia intervenuta la decadenza.

Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito, e le nuove regole sul divieto di compensazione in presenza di debiti d’imposta superiori a 100mila euro.

Le modalità di attuazione e la decorrenza della disposizione verranno definite con Regolamento del Ministro dell’economia e finanze.

Debiti fiscali oltre 100mila euro: esclusione dalla compensazione

Sempre l’art. 4, al comma 2 interviene sulla disposizione introdotta dalla legge di Bilancio 2024 volta ad escludere la compensazione per i soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, ivi compresi i carichi affidati agli agenti della riscossione e gli atti di recupero per importi complessivamente superiori a 100mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti, oppure non siano in essere provvedimenti di sospensione (cfr. il nuovo art.37, co.49-quinquies del D.L. 223/2006, convertito in legge 248/2006).

Questo divieto viene meno a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

La nuova disposizione entra in vigore dal 1° luglio 2024 e viene integrata prevedendo che, in ogni caso, il divieto di compensazione non opera:

  • per i crediti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art.17, co.2, lett. e, f, g, del D.Lgs. 241/1997);
  • per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Inoltre, si conferma nell’ambito del divieto di compensazione in presenza di debiti fiscali superiori a 100.00 euro, il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

Vengono poi, introdotte prime disposizioni per coordinare questa nuova regola con la norma, in vigore dal 1° gennaio 2011, che blocca la compensazione fino a concorrenza dei debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro, relativi ad imposte erariali, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (cfr. art.31 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010). In particolare essa opera qualora non sia applicabile il divieto di compensazione per i debiti superiori a 100mila euro. Quindi il  blocco alla compensazione previsto all’art.31 si applicherebbe fino a concorrenza dei debiti fiscali superiori a 1.500 euro ed entro i 100.000 euro).

Tuttavia, anche a seguito delle novità introdotte, restano le incertezze applicative derivanti dall’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle entrate che ha precisato che, in presenza di ruoli o accertamenti superiori a 1.500 euro, è vietata la compensazione dell’intero credito (e non solo dell’ammontare corrispondente al debito accertato. In sostanza, il divieto di compensazione comporta,per il Fisco, un «obbligo di preventiva estinzione dei debiti iscritti a ruolo e non una “riserva indisponibile” del credito pari all’ammontare di tali debiti», mentre dal dettato normativo sembra operare, invece, l’obbligo di un mero accantonamento.

 “Transizione 4.0”: il monitoraggio dei crediti d’imposta

Infine, con l’art. 6 del D.L. n. 39/2024 vengono introdotte misure volte a monitorare l’utilizzo dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi in chiave transizione 4.0.

In particolare sono previsti specifici obblighi di trasmettere in via telematica:

  • una comunicazione preventiva, avente ad oggetto l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare dal 30 marzo 2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione deve essere poi aggiornata al completamento degli investimenti;
  • una comunicazione di completamento degli investimenti ove questi siano stati effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024.

Per il contenuto, le modalità ed i termini di invio delle comunicazioni verrà adottato un Decreto direttoriale del Ministero del Made in Italy.

Infine l’invio della citata comunicazione è condizione necessaria per effettuare la compensazione dei crediti maturati e non ancora usufruiti relativi agli investimenti in beni strumentali nuovi relativi al 2023.

 

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