Sospensione dall’Albo: niente cancellazione dalla cassa per un anno
Modificato lo Statuto Inarcassa: iscrizione mantenuta nel caso di sospensione per un anno al massimo dall'Albo professionale
Importanti novità a livello previdenziale per gli iscritti a Inarcassa: a partire dal 20 marzo 2024, i professionisti sospesi dall'Albo per un periodo massimo di un anno potranno mantenere la loro iscrizione a Inarcassa, salvaguardandone gli effetti legati alla carriera previdenziale.
Sospensione Albo e contributi previdenziali: modificato lo Statuto Inarcassa
SI recepisce così la modifica all’art. 7 dello Statuto Inarcassa, approvata con decreto ministeriale del 20 marzo 2024 e deliberata dal Comitato Nazionale dei Delegati nel luglio 2023.
Questo il nuovo testo dell’articolo:
7.2- Ai fini dell'iscrizione ad INARCASSA il requisito dell'esercizio professionale con carattere di continuità ricorre nei confronti degli ingegneri e degli architetti¸ ancorché sospesi dall’albo professionale per la durata massima di un anno in ragione di un provvedimento adottato dall'Ordine professionale di appartenenza, che siano ad un tempo:
- a) iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
- b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
- c) in possesso di partita I.V.A.
La sospensione dall’albo professionale per la durata superiore ad un anno in ragione di un provvedimento adottato dall'Ordine professionale di appartenenza costituisce ai fini dei requisiti di iscrizione ad Inarcassa elemento di decadenza del carattere di continuità dell’esercizio della libera professione di cui al comma 7.1.
Si tratta di un cambio di passo, rispetto alle previsioni precedenti, secondo cui la sospensione dall’Albo professionale avrebbe avuto conseguenze anche sulla posizione previdenziale.
Nel caso quindi di sospensioni di durata inferiore a un anno non ci saranno variazioni e il professionista resterà regolarmente iscritto alla Cassa. Qualora, invece, la sospensione superi tale periodo, questo comporterà la cancellazione dalla stessa per l’intera durata del provvedimento di sospensiva.
Documenti Allegati
Statuto