Ecobonus: nessuna decadenza dai benefici per omessa o tardiva comunicazione ad ENEA

Importante sentenza della Corte di Cassazione: la comunicazione ha finalità statistiche e non riguarda l'effettivo sostenimento delle spese

di Redazione tecnica - 10/04/2024

L’omessa o tardiva comunicazione ad ENEA degli interventi di riqualificazione energetica eseguiti ai sensi dell’art. 1, commi da 344 a 349 della legge n. 296/2006 (c.d "Ecobonus") non determina il decadimento dalle agevolazioni fiscali per le spese sostenute, in quanto si tratta di una comunicazione con finalità essenzialmente statistiche, di monitoraggio e di valutazione del risparmio energetico.

Omessa o tardiva comunicazione ad ENEA di interventi Ecobonus: le detrazioni spettano lo stesso

Potrebbe aprire un nuovo filone interpretativo della possibilità o meno di decadenza dai benefici, la sentenza della Corte di Cassazione del 21 marzo 2024, n. 7657, con cui ha respinto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate che chiedeva il pagamento di una cartella per disconoscimento delle detrazioni di spese per interventi riqualificazione energetica di un fabbricato, sostenute nel 2008, sull’assunto che la contribuente non aveva trasmesso all’ENEA, nel termine previsto dalla fine dei lavori, la comunicazione dei dati descrittivi dell’intervento eseguito.

La cartella era stata impugnata dinanzi alla CTP che l’aveva annullata sul presupposto che l’omessa o tardiva comunicazione non determina la decadenza dall’agevolazione fiscale, che trovava la sua ragione giustificativa nell’effettività del costo sostenuto. Una tesi confermata dalla CTR, e che ha portato quindi il Fisco al ricorso in Cassazione per violazione o falsa applicazione dell’art. 1, commi 344, 345, 346, 347, 348 e 349, della legge. n. 296/2006 e dell’art. 2, 4 lett. b) del DM 19 febbraio 2007, nonché dell’art. 4 del decreto interministeriale n. 41 del 1998, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che l’onere per la contribuente di trasmettere all’ENEA, entro i 90 giorni dalla conclusione dei lavori, l’attestato di certificazione energetica, non costituisse adempimento necessario per potere usufruire della detrazione legata alle spese sostenute per la qualificazione energetica di edifici.

 

Ecobonus e mancata comunicazione ad ENEA: i precedenti

Ricordano i giudici che in relazione alle conseguenze legate al mancato rispetto di detto termine, se esso cioè importi decadenza dal godimento dell’agevolazione o, viceversa, integri una mera violazione di natura formale suscettibile di irrogazione di sanzione di natura amministrativa, una recente ordinanza della Cassazione ha sostenuto la tesi della decadenza ritenendo:

  • a) per un verso che l’art. 4 del citato d.m. 19 febbraio 2007 (ivi riportato integralmente) «afferma[sse] … chiaramente che l’omessa comunicazione preventiva all’ENEA costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica»;
  • b) detta conclusione risulta coerente con quanto, con indirizzo costante, si è avuto modo di affermare, circa la natura delle norme che introducono agevolazioni od esenzioni come norme di stretta interpretazione;
  • c) la natura perentoria del termine può in ogni caso ricavarsi dalla lettura sistematica dell’istituto;
  • d) «trattandosi di un onere posto in capo alla parte contribuente perché questa possa ottenere un vantaggio fiscale, l'assolvimento di detto onere costituisce adempimento inderogabile per ottenere l'agevolazione stessa in ragione del doveroso onere del contribuente di osservare una diligenza media, adeguata al compimento della richiesta in questione, mentre il riconoscimento dell'agevolazione oltre i confini tracciati dalle norme costituirebbe una illegittima deroga ai principi di certezza giuridica e di capacità contributiva in quanto le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione […]», «non trattandosi quindi di un inutile onere burocratico contrario al principio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41, comma 1, Cost. ma di un adempimento non particolarmente oneroso e ragionevolmente esigibile in relazione ad un dovere di attenersi ad uno standard di normale diligenza, indispensabile per consentire all'organo competente di svolgere eventualmente i controlli che ritenga necessari».

 

La comunicazione ad ENEA non è un obbligo legato all'utilizzo delle detrazioni

Gli ermellini hanno ritenuto infondato il ricorso, pur non ignorando la sussistenza del precedente specifico di segno contrario (Ordinanza del 21 novembre 2022, n. 34151), ma ritenendo di non poter condividere le conclusioni ivi raggiunte.

In particolare la Corte nel valutare il caso ha evidenziato che:

  • a) l’Agenzia delle entrate ha ricevuto tempestiva previa comunicazione dell’inizio dei lavori interessanti il fabbricato prima dell’inizio dei medesimi, nell’osservanza, quindi, di quanto disposto dall’art. 1 della l. n. 449/1997, le cui modalità attuative sono state stabilite dal decreto interministeriale (decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici) 18 febbraio 1998, n. 41, del quale l’Amministrazione ricorrente lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 4;
  • b) il contribuente non ha omesso, ma ritardato la comunicazione all’ENEA, rispetto al termine previsto.

I giudici hanno anche sottolineato che la natura di stretta interpretazione delle norme tributarie che introducono agevolazioni o esenzioni riguarda l’impossibilità di estendere i requisiti oggettivi e/o soggettivi per il godimento dell’agevolazione o esenzione, senza che da esso possa avere alcuna conseguenza sulla natura perentoria o meno di un termine, in ragione della tassatività dei termini stabiliti a pena di decadenza per l’adempimento di un onere.

Ciò premesso, diversamente da quanto affermato nel richiamato precedente, non possa desumersi una comminatoria di decadenza dallo stesso tenore dell’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007;  l’espressione adoperata, secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, sono “tenuti” a trasmettere all’ENEA i dati relativi ai lavori eseguiti, senza che alcuna comminatoria espressa di decadenza sia stata stabilita da detta norma.

La disposizione non è sufficiente a determinare un’ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d’interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l’adempimento è prescritto.

Le finalità statistiche sul rsiparmio energetico

Risulta, invero, condivisibile, quanto sottolineato in materia dalla prevalente giurisprudenza di merito sulla finalità dell’adempimento: mentre, infatti, il controllo dell’Amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico, la comunicazione all’ENEA ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico.

Finalità per altro puntualmente esplicitata, in sede di normativa di rango primario, dal successivo art. 16, comma 2– bis del D.L. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013 con riferimento alla quale la stessa Agenzia delle entrate, con la Risoluzione del 18 aprile 2019, n. 46/E ha escluso che l’omessa o tardiva comunicazione possa comportare il diniego di riconoscimento della detrazione.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati