Bando Tipo 1/2023: ANAC aggiorna le FAQ
Aggiornate domande e risposte relative al Bando Tipo n. 1/2023 sulla procedura aperta per l’affidamento di servizi e forniture soprasoglia
Dopo la pubblicazione dello schema sulle nuove Linee Guida sul divieto di pantouflage, in consultazione fino al prossimo 10 maggio, ANAC ha anche aggiornato le FAQ sul Bando Tipo n. 1/2023 “Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, fornendo chiarimenti proprio sulle previsioni anti pantouflage contenute nel documento.
Bando Tipo n. 1/2023: ANAC aggiorna le FAQ sul pantouflage
Nel dettaglio, lo schema di bando tipo dispone che “Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, del decreto legislativo 165 del 2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni”.
Come spiega l’Autorità, la partecipazione alla procedura prevede che l’operatore economico renda la dichiarazione contenuta nel DGUE, specificando se si trovi o meno nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del d.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door), avendo concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, avendo attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante sempre nei confronti dello stesso OE.
Qualora venga resa una falsa dichiarazione, ANAC procede, previo accertamento dell’esistenza del pantouflage, alla verifica dell’esistenza delle condizioni per applicare quanto previsto dal d.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici).
Le FAQ sul Bando Tipo ANAC n. 1/2023
Questi nel complesso i temi affrontati nelle FAQ sul Bando Tipo n. 1/2023:
- Pagamento del contributo a favore dell’ANAC
- Applicazione clausole sociali
- CCNL di riferimento
- Garanzia provvisoria
- DGUE
- Avvalimento
- Costi manodopera
- Cause di esclusione
Riportiamo nelle pagine successive il testo integrale di domande e risposte.
1.1. Con quali modalità si procede alla verifica dell’intervenuto pagamento del contributo in favore dell’Autorità in caso di ricorso all’inversione procedimentale?
Il pagamento del contributo in favore dell’Autorità è condizione di ammissibilità dell’offerta. Nel caso di ricorso all’inversione procedimentale, l’accertamento dell’intervenuto pagamento è effettuato al momento della verifica di ammissibilità dell’offerta tecnica, prima di procedere alla valutazione dell’offerta stessa.
1.2. Che cosa comporta il mancato pagamento del contributo in favore dell’Autorità?
Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione tramite inserimento nel FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento avente data anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di inottemperanza alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante o di inserimento di ricevuta recante data successiva al termine per la presentazione delle offerte, l’offerta è dichiarata inammissibile. Relativamente al contributo ANAC il soccorso istruttorio può infatti essere utilizzato per integrare la domanda con la produzione di atti o documenti attestanti fatti già avvenuti al momento della scadenza per la sua presentazione, risultando altrimenti non rispettata la scadenza medesima.
Applicazione clausole sociali
2.1. Come opera il requisito della stabilità occupazionale a fronte della variazione numerica del personale da impiegare nel cambio appalto?
L’articolo 57 del Codice prevede che, nel rispetto dei principi dell’Unione europea e tenendo conto dell’oggetto dell’appalto, il bando contenga quale requisito necessario dell’offerta la garanzia della stabilità occupazionale. Ciò significa che il nuovo appaltatore deve riassorbire il personale già impiegato secondo le modalità disciplinate nel bando o nei contratti collettivi di riferimento.
In caso di riduzione del personale da impiegare a seguito del cambiamento delle condizioni di esecuzione dell’appalto, come indicato all’articolo 9 del bando tipo, il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati.
In caso di aumento del personale da impiegare nell’appalto, l’appaltatore garantisce innanzitutto l’occupazione del personale già precedentemente impiegato e, successivamente, può assumere nuovo personale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel bando di gara.
2.2. In quali casi è possibile prevedere criteri premiali per le clausole sociali?
Il Codice, oltre a quanto già previsto per gli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, all’articolo 108, comma 7, prevede che può essere attribuito un punteggio addizionale per il possesso della certificazione della parità di genere e, all’articolo 61, comma 2, prevede che possono essere attribuiti ulteriori requisiti premiali per le misure volte a favorire la parità di genere e l’inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati o disabili. Non sembra, quindi, possibile attribuire un punteggio premiale alla stabilità occupazionale che rappresenta un requisito necessario dell’offerta.
Il piano di riassorbimento potrebbe essere oggetto di valutazione per quanto concerne le modalità del riassorbimento e le garanzie riconosciute al personale riassorbito. In alternativa alla valutazione del piano di riassorbimento, per gli appalti ad alta intensità di manodopera e in ogni caso per gli appalti che prevedono il mantenimento dei livelli occupazionali, le stazioni appaltanti possono prevedere criteri premiali per le condizioni praticate al personale riassorbito.
2.3. Come impatta il DPCM 20 giugno 2023, Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati, sulle previsioni contenute nel bando tipo?
Nel bando tipo sono contenute indicazioni generali e puntuali sugli argomenti oggetto del DPCM 20 giugno 2023. Erano previste delle clausole indicative al riguardo. Le stazioni appaltanti per i contratti riservati possono inserire le clausole presenti nel DPCM nei propri bandi senza dover motivare la scelta.
Per quanto riguarda i criteri premiali nel bando tipo era già previsto che: “le stazioni appaltanti prevedono l’attribuzione di punteggi aggiuntivi in favore del concorrente che si trovi in una o più delle situazioni di cui alle linee guida adottate dal Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell’articolo 47, comma 5, decreto legge 77/21, per i contratti PNRR e dell’allegato II.3 per le procedure riservate ex articolo 61 del codice”.
CCNL di riferimento
3.1. Per l’individuazione delle organizzazioni comparativamente più rappresentative a chi si riferisce l’indicatore relativo al numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti?
L’indicatore individuato nelle Linee guida relativo al numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti si riferisce esclusivamente alle organizzazioni sindacali, in quanto alcune associazioni datoriali rappresentative della maggioranza delle imprese attive in un determinato settore possono aver sottoscritto un solo contratto collettivo nazionale del lavoro.
3.2. A quali settori si riferiscono le indicazioni fornite nella Relazione Illustrativa per l’individuazione del CCNL di riferimento e la dimostrazione, in caso di utilizzo di un contratto diverso, delle stesse tutele?
Le indicazioni fornite nelle Linee guida sono riferite alla generalità dei settori di attività con particolare attenzione ai servizi. L’Autorità si riserva di fornire indicazioni specifiche per i lavori e il settore edile in occasione della predisposizione del bando tipo per i lavori o in altri interventi di regolazione.
Garanzia provvisoria
4.1. - Come si verifica la regolarità della fideiussione ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del Codice?
Il legislatore ha previsto che dal 1° gennaio 2024 le garanzie fideiussorie siano emesse e firmate digitalmente e siano verificabili in interoperabilità con le piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o direttamente presso gli emittenti. Nel bando tipo si è indicato che ciò dovrebbe avvenire accedendo al sito di questi ultimi. Poiché una quota rilevante di banche, imprese di assicurazione e intermediari autorizzati non dispone allo stato degli strumenti per garantire tale interoperabilità, nella Delibera n. 606 del 19 dicembre 2023, adottata congiuntamente con il MIT, è stato stabilito che, per un periodo limitato di tempo, sia possibile verificare la garanzia fideiussoria con le modalità alternative indicate nello stesso.
4.2. Come deve essere valutato il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità ai fini della riduzione della garanzia provvisoria?
L’articolo 106, comma 8, primo periodo, prevede la riduzione del 30 per cento della garanzia provvisorio nel caso di possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000 - Sistemi di gestione per la qualità. Il quarto periodo del comma in esame prevede la riduzione fino al 20 per cento della garanzia provvisoria nel caso di possesso di una delle certificazioni di cui all’allegato II.13. Tra queste rientra la certificazione UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità. Nonostante la diversa indicazione terminologica, il riferimento è alla medesima certificazione. Infatti, la ISO 9000:2015 è una famiglia documentale che attiene agli standard relativi alla qualità, mentre la ISO 9001 è la norma secondo la quale è possibile ottenere la certificazione del sistema di gestione della qualità.
Si ritiene ravvisabile, nel caso di specie, un difetto di coordinamento risolvibile in via interpretativa aderendo ad una lettura della norma che eviti la duplicazione dei benefici connessi al possesso della medesima certificazione. In tale ottica, si ritiene che le disposizioni in esame possano essere interpretate nel senso di ritenere il possesso della certificazione di sistema di qualità come valutabile una sola volta, per il conseguimento del beneficio più consistente e, quindi, per la riduzione del 30 per cento. Gli operatori economici potranno beneficiare dell’ulteriore riduzione fino al 20 per cento soltanto nel caso in cui siano in possesso di una o più delle altre certificazioni di qualità indicate nell’allegato II.13, diverse rispetto alle certificazioni ISO:9001 e ISO 45001.
DGUE
5.1 Quale modello di DGUE deve essere utilizzato per la partecipazione alle gare bandite in vigenza del nuovo codice?
Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con la nota n. 6212 del 30/06/2023 ha fornito alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e agli Operatori Economici indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE nel formato digitale, nell’ambito del vigente quadro normativo nazionale.
Il DGUE al quale si riferisce il Comunicato del Ministero fa riferimento alla versione 2.1.1 di ESPD-EDM di cui alle “Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano “eDGUE-IT”, pubblicate da AgID il 31 luglio 2021 e corredate da Tassonomia di riferimento dei criteri.
Con determina n. 164/2023 è stato adottato il Comunicato con cui AgID ha provveduto all’aggiornamento della Tassonomia allegata alle suddette Specifiche tecniche, al fine di adeguarla alle modifiche introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici e consentire la corretta compilazione del DGUE nel formato digitale. Inoltre, AgID ha messo a disposizione il fac-simile del nuovo formulario di DGUE, consultabile a questo link.
Avvalimento
6.1 Quali sono gli adempimenti a carico del concorrente e della stazione appaltante in caso di indicazione di un costo della manodopera inferiore a quello indicato nel bando di gara?
L’articolo 108, comma 9, del codice prevede che l’operatore economico indichi, a pena di esclusione, i costi della manodopera. L’articolo 110, comma 1, del codice impone alle stazioni appaltanti di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta che appaia anormalmente bassa in base ad elementi specifici, ivi compresi i costi della manodopera dichiarati in offerta. L’articolo 41, comma 13, prevede che i costi della manodopera siano scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, chiarendo che l’operatore economico ha la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
Ciò posto, nel caso di previsione di un costo della manodopera inferiore rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, la stessa è tenuta ad effettuare la verifica di anomalia dell’offerta, mentre l’operatore economico ha l’onere di dimostrare che il ribasso offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ferma restando l’impossibilità di offrire giustificazioni in relazione ai trattamenti minimi inderogabili stabiliti dalla legge.
Al fine di assicurare l’effettività della verifica di congruità garantendo la massima tempestività nell’affidamento, le stazioni appaltanti possono inserire nella lex specialis apposite clausole volte a suggerire agli operatori economici di specificare, già al momento della presentazione dell’offerta, gli elementi organizzativi che giustificano l’eventuale ribasso sul costo della manodopera. Si precisa che la mancata o incompleta indicazione, da parte degli operatori economici, degli elementi giustificativi richiesti nel bando di gara non dà luogo all’esclusione, né all’attivazione della procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, infatti, la stazione appaltante sarà tenuta a richiedere per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sui costi proposti ai sensi dell’articolo 110, comma 2, del codice, assegnando allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni.
7.1 Con quali modalità viene comprovato il possesso dei requisiti in caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta?
Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta i requisiti oggetto di avvalimento sono indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento. La stazione appaltante indica nel bando di gara se il contratto di avvalimento deve essere presentato nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica. Le presenti indicazioni prevalgono sulle diverse previsioni del bando tipo n. 1/2023, che sarà aggiornato a breve.
Cause di esclusione
8.1 Come deve essere interpretata la previsione anti-pantouflage contenuta nel bando tipo n. 1/2023, secondo cui “Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni”?
Per la partecipazione alle procedure di evidenza pubbliche, l’operatore economico è tenuto a rendere la dichiarazione contenuta nel DGUE, disvelando se si trovi o meno “nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico”. La dichiarazione è resa ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. 445/2000.
In caso di false dichiarazioni ANAC procede, previo accertamento dell’esistenza del pantouflage, alla verifica dell’esistenza delle condizioni per l’applicazione della misura di cui all’articolo 94, comma 5, lettera e) del Codice dei contratti pubblici.