Riforma Fiscale e razionalizzazione tributi: approvato il nuovo Decreto legislativo

Approvato in Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, un nuovo provvedimento per la razionalizzazione dei tributi diversi dall’IVA

di Redazione tecnica - 11/04/2024

È stato approvato in Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

Riforma Fiscale: il decreto legislativo sulla razionalizzazione tributi

Come previsto dai principi e criteri direttivi della delega, le nuove norme sono volte a:

  • razionalizzare la disciplina dei singoli tributi;
  • prevedere il sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni e per l’imposta di registro;
  • semplificare la disciplina dell’imposta di bollo e dei tributi speciali, anche in considerazione della dematerializzazione dei documenti e degli atti;
  • ridurre e semplificare gli adempimenti e le modalità di pagamento dei tributi;
  • rivedere le modalità di applicazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari, con la previsione della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente.

Vediamo nel dettaglio le modifiche relative a:

  • Testo unico successioni e donazioni;
  • Testo unico dell’imposta di registro;
  • Aggiornamento delle intestazioni catastali.

Modifiche al Testo unico successioni e donazioni

Vengono inserite nel Testo unico sulle successioni e donazioni le aliquote e le franchigie della relativa imposta. Tenendo conto della più recente giurisprudenza, ai fini della base imponibile si esclude il “donatum” dalla perimetrazione del “relictum”, sia ai fini delle aliquote sia ai fini delle franchigie. Inoltre, viene eliminato il riferimento all’istituto dell’affiliazione e si chiarisce che ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni sono considerati parenti in linea retta anche gli affilianti e gli affiliati.

Altre misure di intervento riguardano:

  • i trust e le liberalità d’uso;
  • i trasferimenti d’azienda in ambito familiare.

Previste inoltre delle semplificazioni per le dichiarazioni di successione, in relazione alle informazioni e alla documentazione da allegare, con obbligo dell’invio telematico entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, con eccezione per i residenti all’estero.

Novità anche per la liquidazione dell’imposta: viene superato il sistema vigente introducendo, in sede di dichiarazione, il principio di autoliquidazione analogamente a quanto già previsto per altre imposte (ipotecarie, catastali, imposta di bollo e tasse ipotecarie), con previsione del successivo controllo di regolarità ed eventuale notifica al contribuente di un avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni, qualora emergesse una maggiore imposta principale. Le sanzioni saranno ridotte a un terzo se il contribuente pagherà le somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso.

Infine, in materia di donazioni sono apportate modifiche indotte da esigenze di mero coordinamento con la disciplina vigente e con la più recente giurisprudenza.

Modifiche al testo unico dell’imposta di registro

Gli interventi sono volti a potenziare le procedure di gestione telematica degli adempimenti, oltre alla razionalizzazione sull’imposta di registro relativa a:

  • aliquote atti di trasferimento di azienda o rami di azienda;
  • definizione della massa comune nelle divisioni ereditarie;
  • provvedimenti di condanna dell’autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi e gli atti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro;
  • contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati;
  • contratti preliminari.

Anche per la liquidazione dell’imposta di registro, si prevede l’autoliquidazione per tutti gli atti prodotti per la registrazione e la liquidazione da parte dell’ufficio per gli atti giudiziari e per quelli per i quali è prevista la registrazione a debito, con successivo controllo formale ed eventuale irrogazione di liquidazione e sanzioni per maggiore importo dovuto.

Imposta di bollo, tasse ipotecarie e tributi speciali

Per gli atti da registrare in termine fisso, viene introdotta una modalità semplificata di pagamento dell’imposta di bollo, con il versamento mediante modello F24 nel termine previsto per la registrazione dell’atto. Resta ferma la possibilità, per i documenti analogici di continuare ad assolvere l’imposta di bollo mediante contrassegno telematico.

Si prevedono modifiche al tributo dovuto per la consultazione ipotecaria. Inoltre, per i tributi speciali dovuti per i servizi resi dall’Agenzia è previsto il raggruppamento in un’unica tabella suddivisa in 3 voci, l’aggiornamento e la forfetizzazione degli importi dovuti, l’inserimento di ipotesi espresse di esenzione per i servizi erogati con modalità interamente automatizzata.

Infine, le consultazioni della base informativa catastale per via telematica saranno gratuite e verranno eliminate le misure impositive graduali legate al numero degli elementi oggetto di richiesta.

 

Accesso alla banca dati ipotecaria e catastale e aggiornamento delle intestazioni catastali

La consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale sarà consentita a tutti, con le modalità previste da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di prossima adozione. Inoltre, si amplia il novero dei soggetti che possono accedere con modalità telematiche alle banche dati ipotecaria e catastale in esenzione da tributi ed oneri e si introduce un regime di gratuità per il rilascio telematico delle mappe catastali.

Per migliorare le informazioni registrate nella banca dati del catasto, in caso di decesso di persone fisiche titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione, l’aggiornamento degli intestatari catastali verrà effettuato d’ufficio dall’Agenzia delle entrate in esenzione da tributi ed oneri sulla base delle risultanze dell’Anagrafe tributaria. Il soggetto che gode di un diritto di accrescimento deve comunicare questa informazione all’Agenzia tramite una domanda di voltura in regime di esenzione.

 

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