Dichiarazioni fiscali: la nuova Circolare del Fisco sul Decreto Adempimenti

Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate sui nuovi modelli dichiarativi. Da quest'anno disponibile anche la precompilata per titolari di partita IVA

di Redazione tecnica - 13/04/2024

Dopo l'introduzione del d.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1che ha apportato alcune semplificazioni sulle norme in materia di adempimenti tributari, arrivano i primi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate sulle novità inerenti le dichiarazioni dei redditi.

Decreto Adempimenti: la Circolare del Fisco

Indicazioni che il Fisco ha fornito con la Circolare dell'Agenzia delel Entrate dell’11 aprile 2024, n. 8/E, recante le misure in materia di dichiarazioni fiscali, collegate alla razionalizzazione e alla semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari previste appunto dal c.d. "Decreto Adempimenti".

Nel dettaglio, il documento fornisce le istruzioni operative agli Uffici sulle misure previste agli articoli 1, 2, 3, 11, 13, 15, 16, 19 e 20 del d.Lgs. n. 1/2024.

La Circolare è così strutturata:

  • Premessa
  • Semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita IVA
    • Semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati (articolo 1);
    • Estensione dell’utilizzo del modello di dichiarazione dei redditi 730 semplificato (articolo 2);
    • Comunicazione dei dati reddituali da parte dei soggetti terzi ai fini della dichiarazione precompilata (articolo 20);
  • Semplificazioni a favore anche dei titolari di partita IVA
    • Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP e all’IVA (articolo 15);
    • Esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d’imposta per i quali permane l’obbligo di indicazione in dichiarazione (articolo 13);
    • Dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche compresi i titolari di partita IVA (articolo 19);
  • Semplificazioni a favore dei sostituti d’imposta
    • Eliminazione della certificazione unica relativa ai compensi corrisposti a soggetti che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio (articolo 33);
    • Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (articolo 16);
  • Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni (articolo 11).

Vediamone i dettagli nelle pagine successive.

Semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita IVA

Ecco le novità per le dichiarazioni dei redditi per persone fisiche non titolari di partita IVA.

    Semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati

    È prevista una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata in favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente, incluse le pensioni, e assimilati a quelli di lavoro dipendente.

    Dal 2024 l’AdE rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificatE. Le modalità tecniche di accesso al nuovo sistema di interazione, saranno specificate in un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

    Estensione dell’utilizzo del modello di dichiarazione dei redditi 730 semplificato

    A partire dalle dichiarazioni presentate nel 2024 il modello di dichiarazione dei redditi semplificato viene, in primo luogo, estesa a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA.

    Tra i soggetti interessati i soggetti (non titolari di partita IVA) che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati, ma esclusivamente redditi di capitale di cui al Titolo I, Capo III, del TUIR, che consente agli utilizzatori del modello 730 di dichiarare:

    • la rivalutazione dei terreni di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, compresi quelli edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023;
    • i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva ai sensi dell’articolo 18 del TUIR;
    • i dati riguardanti gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria o patrimoniale, detenute a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nonché l’ammontare dei relativi versamenti dovuti a titolo di imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), di imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e di imposta sulle cripto-attività.

    I soggetti possono adempiere all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi con le stesse modalità finora previste solo per i contribuenti privi di un sostituto d’imposta.

    Anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 possono ora:

    • richiedere direttamente all’Agenzia delle entrate l’eventuale rimborso dell’imposta a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi;
    • ovvero - effettuare il pagamento dell’importo eventualmente dovuto, entro il termine ordinario del 30 giugno 24, mediante il modello di versamento unificato F24.

    Comunicazione dei dati reddituali da parte dei soggetti terzi 

    L’articolo 20 del decreto Adempimenti estende il novero delle informazioni oggetto di trasmissione all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

    Per esempio il Fisco ha la possibilità di introdurre, nei confronti del GSE l’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai proventi corrisposti al responsabile dell’impianto, persona fisica, che ha optato per la vendita dell’energia prodotta dal suo impianto fotovoltaico, risultata esuberante rispetto ai propri bisogni energetici.

     

    Semplificazioni per titolari di partita IVA

    Modificati inoltre inoltre gli altri modelli dichiarativi e gli adempimenti legati alla comunicazione dei crediti d'imposta. Inoltre viene introdotta la precompilata per i titolari di partita IVA.

    Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP e all’IVA 

    L’articolo 15 del decreto Adempimenti reca disposizioni volte a semplificare la modulistica prescritta per l’adempimento degli obblighi dichiarativi. In particolare si dispone una progressiva eliminazione, dai modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto (IVA), delle informazioni:

    • non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta;
    • acquisibili dall’Agenzia delle entrate tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni.

    Vengono progressivamente ridotte, anche le «informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi. È progressivamente eliminato, pertanto, l’obbligo generalizzato di indicare nella dichiarazione i crediti d’imposta per i quali sia riconosciuta solo la c.d. “compensazione orizzontale”. Proprio per questo sono stati aggiornati anche i modelli dichiarativi.

    Previste anche semplificazioni nelle comunicazioni obbligatorie per specifiche categorie di soggetti quali gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro che , utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e per le SPA che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare

    Niente decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d’imposta

    L’articolo 13 del decreto Adempimenti prevede che il mancato riporto nei modelli dichiarativi delle informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che tali crediti d’imposta siano spettanti.

    Questa previsione non si applica in relazione ai crediti d’imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti de minimis, di cui all’articolo 10 del DM 31 maggio 2017, n. 115,

    Le previsioni dell’articolo 13 trovano applicazione, per le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022.

    Dichiarazione dei redditi precompilata per i titolari di partita IVA 

    Novità anche un materia di precompilazione, come previsto dall’articolo 19 del decreto Adempimenti .

    A decorrere dal 2015, l’Agenzia delle entrate, in via sperimentale, rende disponibile telematicamente la dichiarazione dei redditi precompilata (che può essere accettata o modificata) predisposta utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da soggetti terzi, nonché i dati contenuti nelle certificazioni uniche ed è messa a disposizione dei citati soggetti, telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno.

    Dal 2024 viene messa a disposizione la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati.

    I nuovi fruitori potranno, pertanto, avvalersi delle informazioni utili per predisporre la dichiarazione dei redditi quali, ad esempio, i dati relativi ai familiari, agli oneri detraibili e deducibili (compresi quelli sostenuti per i familiari a carico) e le certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta (cosiddette “CU”).

    In questo caso, data la “sperimentalità” della dichiarazione dei redditi precompilata per i titolari di partita IVA, i sostituti d’imposta possono presentare le CU relative ai compensi e proventi ad esse corrisposti nel 2023 entro il termine del 31 ottobre 2024.

    Semplificazioni per sostituti d'imposta

    Niente CU per i compensi relativi a soggetti in regime forfetario o regime fiscale di vantaggio 

    L’articolo 3 del decreto Adempimenti interviene sulle previsioni riguardanti gli obblighi in capo ai sostituti d’imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il “regime forfetario”, ovvero il “regime fiscale di vantaggio” previsto per l’imprenditoria giovanile.

    Dal 2024, i committenti di questi contribuenti sono esonerati dagli adempimenti in materia di certificazione unica di cui ai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies del’art. 4 del d.P.R. n. 322/1998, ovvero:

    • del rilascio della CU attestante l’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti, delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati normativamente previsti (comma 6-ter);
    • della sottoscrizione e consegna della CU agli interessati entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro (comma 6-quater);
    • della trasmissione telematica della CU all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (6-quinquies).

    Il Fisco segnala che resta fermo l’obbligo di invio della CU relativamente ai compensi erogati ai contribuenti forfetari ovvero in regime di vantaggio nel corso dell’anno d’imposta 2023, assolto entro il 18 marzo 2024.

    Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta 

    L’articolo 16 del decreto Adempimenti consente – in via sperimentale e facoltativa – ai soggetti indicati nel titolo III del d.P.R. n. 600/1973, obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo di comunicare, con modalità da individuare con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

    • l’importo delle ritenute e delle trattenute operate;
    • gli eventuali importi a credito;
    • altri elementi informativi, da individuare con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

    La comunicazione è equiparata a tutti gli effetti all’esposizione degli stessi dati nella dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del DPR n. 322 del 1998, facendo così venir meno l’obbligo, in capo agli stessi sostituti d’imposta, di inserire successivamente i medesimi dati all’interno del modello 770.

    Questa nuova modalità di comunicazione può trovare applicazione a decorrere dai versamenti delle ritenute e trattenute relative alle dichiarazioni dell’anno d’imposta 2025. Possono avvalersi di tale strumento i sostituti d’imposta che, al 31 dicembre dell’anno precedente quello di applicazione, hanno un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque.

    Qualora il sostituto si avvalga, di questo sistema, esso diventa obbligatorio per comunicare le informazioni su tutte le ritenute e trattenute, operate nell’anno stesso.

    Termini di presentazione delle dichiarazioni: tutte le novità

    L’articolo 11 del decreto Adempimenti interviene sui termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi (modello “redditi”), di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché della dichiarazione dei sostituti d’imposta.

    Ecco la tabella riepilogativa dei termini di presentazione delle anzidette dichiarazioni alla luce delle modifiche normative illustrate nella Circolare:

     

    PERIODI D’IMPOSTA

    DICHIARAZIONI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (MODELLO REDDITI) E DELL’IRAP

    DICHIARAZIONI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA (MODELLO 770)

    · Persone fisiche
    · Società e associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR

    · Soggetti IRES

    Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023

    - in via telematica, dal 1° maggio al 15 ottobre 2024 - se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 1° maggio al 1° luglio 202479 (rif. articolo 2, comma 1, del DPR n. 322 del 1998 e articolo 38, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 13 del 2024)

    in via telematica: -entro il 15 ottobre 2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; -entro il giorno 15 del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (rif. articolo 38, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 13 del 2024)

    -entro il 31 ottobre 2024 (rif. articolo 4, comma 4-bis, del DPR n. 322 del 1998, ante modifiche)

    Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024

    - in via telematica, dal 15 aprile al 30 settembre 2025 - se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 15 aprile al 30 giugno 2025 (rif. articolo 38, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 13 del 2024)

    in via telematica: - per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 15 aprile al 30 settembre 2025 - per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (rif. articolo 38, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 13 del 2024)

    - dal 15 aprile al 31 ottobre 2025 (rif. articolo 38, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 13 del 2024)

    Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e successivi

    - in via telematica, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo - se presentata da persone fisiche tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 1° aprile al 30 giugno dell’anno successivo (rif. articolo 2, comma 1, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto Adempimenti)

    - per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo - per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (rif. articolo 2, comma 2, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto Adempimenti)

    - dal 1° aprile al 31 ottobre dell’anno successivo (rif. articolo 4, comma 4-bis, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto Adempimenti)

     

     

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