Testo Unico Edilizia: nuove modifiche al d.P.R. n. 380/2001

In Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 24 marzo 2024, n. 48 che contiene una nuova modifica al Testo Unico Edilizia di cui al d.P.R. n. 380/2001

di Redazione tecnica - 16/04/2024

Siamo ancora ad aprile ma le temperature sono già caldissime sul tema “normativa edilizia”. Mentre si è tornati a parlare del progetto di riforma complessiva e benché sembra che al momento la strada sia quella di un nuovo pacchetto di modifiche puntuali, approda in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 24 marzo 2024, n. 48 recante “Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche”.

Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche

Il nuovo D.Lgs. n. 48/2024 viene emanato a seguito della Legge 22 aprile 2021, n. 53 che all’art. 4, tra le altre cose, ha delegato il Governo a:

  • riordinare le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche (Decreto Legislativo n. 259/2003), attraverso l'adozione di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche per l'armonizzazione della normativa di settore
  • introdurre misure di semplificazione per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, sia fisse che mobili, garantendo l'accesso generalizzato alle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini;
  • definire un regime autorizzatorio, senza pregiudizio alla facoltà delle amministrazioni competenti di organizzare la gestione dello spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, per l'uso delle frequenze utilizzate dalle tecnologie per l'internet delle cose, come il Low Power Wide Area Network (LPWAN), nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi.

Il D.Lgs. n. 48/2024 si compone dei seguenti articoli:

  • art. 1 - Modifiche alle parti I, II e III del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
  • art. 2 - Modifiche alla parte IV del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
  • art. 3 - Modifiche agli allegati da 1 a 13 al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
  • art. 4 - Ulteriori modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
  • art. 5 - Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207;
  • art. 6 - Altre disposizioni;
  • art. 7 - Abrogazioni e norme transitorie;
  • art. 8 - Clausola di invarianza finanziaria.

Le modifiche al Testo Unico Edilizia

L’art. 6 del nuovo D.Lgs. n. 48/2024 apporta una nuova modifica puntuale al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e più precisamente all’art. 135-bis “Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici”.

Nel dettaglio, viene modificato il comma 2-bis del citato art. 135-bis, con la sostituzione delle parole “Il Comune entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione è tenuto a comunicare” con le seguenti “Su istanza del privato il tecnico che ha rilasciato l’attestazione di cui al primo periodo del presente comma comunica entro novanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata”.

La nuova versione del comma 2-bis, art. 135-bis, d.P.R. n. 380/2001 diventa, dunque, la seguente:

Per i nuovi edifici nonché in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, l'adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici è attestato dall'etichetta necessaria di "edificio predisposto alla banda ultra larga", rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato. Tale attestazione è necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all'articolo 4. Il Comune entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione è tenuto a comunicare Su istanza del privato il tecnico che ha rilasciato l’attestazione di cui al primo periodo del presente comma comunica entro novanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014.

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