Direttiva Green: le indicazioni sul nuovo modello APE
Il testo della nuova EPBD prevede importanti specifiche sugli Attestati di Prestazione Energetica e sugli elementi che dovranno contenere
Si attende a breve la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del testo definitivo della Direttiva Green, che ha stabilito i nuovi obiettivi sulla riduzione di consumi di energia primaria e di emissione di gas serra, da raggiungere in diversi step, in previsione della neutralità climatica per il 2050.
Come questi obiettivi andranno raggiunti, viene rimesso alle strategie di riqualificazione energetica che i singoli Stati membri dovranno elaborare e presentare nei prossimi mesi. Non solo: il raggiungimento dei target sicuramente avrà dei risvolti sul calcolo delle prestazioni energetiche e dei parametri da utilizzare, con probabili modifiche agli attuali APE.
Vediamo quali indicazioni fornisce la EPBD sugli Attestati di Prestazione Energetica.
Direttiva Green: le indicazioni sugli APE
Secondo quanto previsto all’art. 19, gli Stati membri adottano le misure necessarie per l'istituzione di un sistema di certificazione energetica degli edifici e la prestazione va espressa in kWh/(m2.a) da un indicatore numerico del consumo di energia primaria, e valori di riferimento quali i requisiti minimi di prestazione energetica, norme minime di prestazione energetica, requisiti degli edifici a energia quasi zero e requisiti degli edifici a emissioni zero, al fine di consentire ai proprietari o locatari dell'edificio o dell'unità immobiliare di valutare e raffrontare la prestazione energetica
Entro 2 anni dall’entrata in vigore della Direttiva, l'attestato di prestazione energetica dovrà essere conforme al modello di cui all'allegato V, specificando la classe di prestazione energetica dell'edificio su una scala chiusa che usa solo le lettere da A a G, dove la lettera A corrisponde agli edifici a emissioni zero di cui all'articolo 2, punto 2, e la lettera G corrisponde agli edifici con le prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale al momento dell'introduzione della scala.
Le raccomandazioni contenute negli APE
L'attestato di prestazione energetica comprende raccomandazioni per il miglioramento efficace in funzione dei costi della prestazione energetica e la riduzione delle emissioni operative di gas a effetto serra e il miglioramento della qualità degli ambienti interni dell'edificio o dell'unità immobiliare, a meno che l'edificio o l'unità immobiliare raggiunga già almeno la classe di prestazione energetica A.
Le raccomandazioni che figurano nell'attestato di prestazione energetica riguardano:
- a) le misure attuate in occasione di una ristrutturazione importante dell'involucro di un edificio o del sistema tecnico o dei sistemi tecnici per l'edilizia;
- b) le misure attuate per singoli elementi edilizi, a prescindere da ristrutturazioni importanti dell'involucro dell'edificio o del sistema tecnico o dei sistemi tecnici per l'edilizia.
Le raccomandazioni riportate nell'attestato di prestazione energetica:
- devono essere tecnicamente fattibili per l'edificio considerato e fornire una stima del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni operative di gas a effetto serra
- possono fornire una stima dei tempi di ritorno o del rapporto costi-benefici rispetto al ciclo di vita economico e informazioni sugli incentivi finanziari disponibili, sull'assistenza amministrativa e tecnica nonché molteplici benefici finanziari ampiamente associati al conseguimento dei valori di riferimento
- comprendono una valutazione volta a stabilire se l'impianto di riscaldamento, di ventilazione, di condizionamento d'aria e per l'acqua calda per uso domestico possa essere adattato per funzionare a temperature che garantiscono una maggiore efficienza, in particolare con degli emettitori a bassa temperatura per gli impianti di riscaldamento ad acqua, compresi i requisiti di progettazione del rendimento termico e i requisiti di temperatura e flusso;
- comprendono una valutazione della vita residuale dell'impianto di riscaldamento o condizionamento d'aria
- indicano possibili alternative per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento o condizionamento d'aria, in linea con gli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050, tenendo conto delle circostanze locali e sistemiche.
La validità dell'attestato di prestazione energetica è di dieci anni al massimo. Qualora per un edificio sia stato rilasciato un attestato di prestazione energetica al di sotto del livello C, il proprietario dell'edificio va invitato a contattare uno sportello unico per ricevere consulenza in materia di ristrutturazione, alla prima fra le date seguenti:
- immediatamente dopo la scadenza dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio;
- ovvero b) cinque anni dopo il rilascio dell'attestato di prestazione energetica.
Attestati di prestazione energetica: per quali edifici va rilasciato
L’attestato va rilasciato:
- a) per gli edifici o le unità immobiliari quando sono costruiti, sottoposti a ristrutturazione profonda, venduti o locati ad un nuovo locatario o il cui contratto di locazione è rinnovato;
- b) per gli edifici esistenti di proprietà pubblica o occupati da enti pubblici.
Gli Stati membri dispongono che, in caso di costruzione, ristrutturazione profonda, ovvero vendita o locazione di edifici o unità immobiliari, o di rinnovo del contratto di locazione di edifici o unità immobiliari, l'attestato di prestazione energetica sia mostrato al potenziale acquirente o locatario e consegnato all'acquirente o al locatario.
Gli Stati membri possono escludere dagli obblighi gli edifici residenziali che sono usati o sono destinati ad essere usati meno di quattro mesi all'anno o, in alternativa, per un periodo limitato dell'anno e con un consumo energetico previsto inferiore al 25 % del consumo che risulterebbe dall'uso durante l'intero anno. Inoltre gli APE vanno caricati nella banca dati della prestazione energetica dell'edilizia, completi di tutti i dati necessari ai calcoli della prestazione energetica dell'edificio.
L'allegato V alla Direttiva: il Modello di APE
All'interno della direttiva sono presenti alcuni allegati tra cui l'Allegato V recante il "Modello dell'attestato di prestazione energetica".
Esso prevede che sulla prima pagina dell'attestato di prestazione energetica figurano almeno gli elementi seguenti:
- a) classe di prestazione energetica;
- b) consumo annuo di energia primaria calcolato, espresso in kWh/(m².a);
- c) consumo energetico finale annuo calcolato, espresso in kWh/(m².a);
- d) energia rinnovabile prodotta in loco in % del consumo energetico;
- e) emissioni operative di gas a effetto serra (kgCO2/(m².a) e valore del GWP nel corso del ciclo di vita, se disponibile.
Nell'attestato di prestazione energetica figurano inoltre gli elementi seguenti:
- a) consumo annuo di energia primaria e finale calcolato, espresso in kWh o MWh;
- b) produzione di energia rinnovabile espressa in kWh o MWh; principale vettore energetico e tipo di fonte di energia rinnovabile;
- c) fabbisogno di energia calcolato, espresso in kWh/(m².a);
- d) indicazione che precisi se l'edificio ha la capacità di reagire a segnali esterni e di adeguare il consumo di energia (sì/no);
- e) indicazione che precisi se il sistema di distribuzione del calore all'interno dell'edificio è capace di funzionare a temperature basse o più efficienti, se del caso (sì/no);
- f) informazioni di contatto del pertinente sportello unico per consulenza in materia di ristrutturazione.
L'attestato di prestazione energetica può anche includere gli indicatori seguenti:
- a) consumo energetico, carico massimo, dimensioni del generatore o dell'impianto, principale vettore energetico e tipo principale di elemento per ciascuno degli utilizzi: riscaldamento, raffrescamento, acqua calda per uso domestico, ventilazione e illuminazione incorporata;
- b) classe di emissione di gas a effetto serra (se del caso);
- c) informazioni sugli assorbimenti di carbonio associati allo stoccaggio temporaneo del carbonio negli edifici o sugli stessi;
- d) indicazione che precisi se per l'edificio è disponibile un passaporto di ristrutturazione (sì/no);
- e) valore U medio per gli elementi opachi dell'involucro dell'edificio;
- f) valore U medio per gli elementi trasparenti dell'involucro dell'edificio;
- g) tipo dell'elemento trasparente più comune (ad es. finestra con doppi vetri);
- h) risultati dell'analisi del rischio di surriscaldamento (se disponibili);
- i) presenza di sensori fissi che monitorano la qualità degli ambienti interni;
- j) presenza di comandi fissi che reagiscono ai livelli di qualità degli ambienti interni;
- k) numero e tipo di punti di ricarica per veicoli elettrici;
- l) presenza, tipo e dimensioni dei sistemi di stoccaggio dell'energia;
- m) vita residuale prevista degli impianti e degli apparecchi di riscaldamento e/o condizionamento d'aria, se del caso;
- n) possibilità di adattare l'impianto di riscaldamento affinché funzioni con regolazioni di temperatura più efficienti;
- o) possibilità di adattare l'impianto di acqua calda per uso domestico affinché funzioni con regolazioni di temperatura più efficienti;
- p) possibilità di adattare l'impianto di condizionamento d'aria affinché funzioni con regolazioni di temperatura più efficienti;
- q) consumo energetico misurato;
- r) se sia presente un collegamento a una rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento e, se disponibili, informazioni su un potenziale collegamento a un sistema efficiente di teleriscaldamento e teleraffrescamento;
- s) fattori di energia primaria locale e relativi fattori di emissione di carbonio della rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento locale connessa;
- t) emissioni operative di particolato fine (PM2,5).
L'attestato di prestazione energetica può includere i seguenti collegamenti con altre iniziative, se queste si applicano nello Stato membro interessato:
- a) indicazione che precisi se per l'edificio è stata effettuata una valutazione della predisposizione all'intelligenza (sì/no);
- b) ove disponibile, valore della valutazione della predisposizione all'intelligenza;
- c) indicazione che precisi se per l'edificio è disponibile un registro digitale degli edifici (sì/no).
Infine, le persone con disabilità devono avere pari accesso alle informazioni contenute negli attestati di prestazione energetica