Patente e Sicurezza Cantieri: ecco le violazioni che comportano la decurtazione dei punti

Con la Legge di conversione del Decreto Legge n. 19/2024 arriveranno nuove modifiche alla patente a crediti con la previsione delle fattispecie che determinano la decurtazione dei punti

di Redazione tecnica - 17/04/2024

Siamo ormai giunti al primo giro di boa per la conversione del Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 (Decreto PNRR 2024) che si dovrà concludere entro e non oltre l’1 maggio 2024. Dopo l’iter in Commissione è arrivato il voto di fiducia al Governo (185 voti favorevoli e 115 contrari) su un testo profondamente rimaneggiato che contiene parecchie novità per rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla sicurezza nei cantieri edili.

Patente a crediti: la novità per la sicurezza nei cantieri

Cambia il testo dell’art. 29, comma 19 del D.L. n. 19/2024 che modifica il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza Lavoro, TUSL):

  • sostituendo integralmente l’art. 27 “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”;
  • modificando l’art. 90 relativo agli obblighi del committente o del responsabile dei lavori.

Rilevante è la sostituzione dell’art. 27 del TUSL, mediante la quale è prevista a partire dall’1 ottobre 2024 l’istituzione di una “patente” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, fatta esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal TUSL;
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Patente a crediti: il punteggio iniziale e la decurtazione dei punti

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, saranno individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Nelle more è previsto che il punteggio della patente subisca le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi.

A tal scopo viene aggiunto al TUSL il nuovo Allegato I-bis che definisce le fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nell’Allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Le fattispecie che determinano la decurtazione dei punti

Ecco di seguito l’elenco delle fattispecie che determinano la decurtazione dei punti dalla patente.

  FATTISPECIE DECURTAZIONE DI  CREDITI
1 Omessa  elaborazione  del  documento  di  valutazione  dei  rischi: 5
2 Omessa  elaborazione  del  Piano  di  emergenza  ed  evacuazione: 3
3 Omessi  formazione  e  addestramento: 2
4 Omessa  costituzione  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione  o  nomina  del relativo  responsabile: 3
5 Omessa  elaborazione  del  piano  operativo  di  sicurezza: 3
6 Omessa  fornitura  del  dispositivo  di  protezione  individuale  contro  le  cadute dall’alto: 2
7 Mancanza  di  protezioni  verso  il  vuoto: 3
8 Mancata  installazione  delle  armature  di  sostegno,  fatte  salve  le  prescrizioni desumibili  dalla  relazione  tecnica  sulla  consistenza  del  terreno: 2
9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e  procedurali  idonee  a  proteggere  i  lavoratori  dai  conseguenti  rischi: 2
10 Presenza  di  conduttori  nudi  in  tensione  in  assenza  di  disposizioni  organiz- zative  e  procedurali  idonee  a  proteggere  i  lavoratori  dai  conseguenti  rischi: 2
11 Mancanza  di  protezione  contro  i  contatti  diretti  e  indiretti  (impianto  di  terra, interruttore  magnetotermico,  interruttore  differenziale): 2
12 Omessa   vigilanza   in   ordine   alla   rimozione   o   modifica   dei   dispositivi   di sicurezza  o  di  segnalazione  o  di  controllo: 2
13 Omessa  notifica  all’organo  di  vigilanza  prima  dell’inizio  di  lavori  che  possono comportare  il  rischio  di  esposizione  all’amianto: 1
14 Omessa  valutazione  dei  rischi  derivanti  dal  possibile  rinvenimento  di  ordigni bellici  inesplosi  ai  sensi  dell’articolo  28: 3
15 Omessa  valutazione  del  rischio  biologico  e  da  sostanze  chimiche: 3
16 Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo  31  luglio  2020,  n.  101: 3
17 Omessa  valutazione  del  rischio  di  annegamento: 2
18 Omessa  valutazione  dei  rischi  collegati  a  lavori  in  pozzi,  sterri  sotterranei  e gallerie: 2
19 Omessa  valutazione  dei  rischi  collegati  all’impiego  di  esplosivi: 3
20 Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  14  settembre  2011,  n.  177: 1
21 Condotta  sanzionata  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  3,  lettera  a),  del  decreto- legge  22  febbraio  2002,  n.  12,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
aprile  2002,  n.  73:
1
22 Condotta  sanzionata  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  3,  lettera  b),  del  decreto- legge  22  febbraio  2002,  n.  12,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
aprile  2002,  n.  73:
2
23 Condotta  sanzionata  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  3,  lettera  c),  del  decreto- legge  22  febbraio  2002,  n.  12,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
aprile  2002,  n.  73:
3
24 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge
22  febbraio  2002,  n.  12,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23  aprile
2002,  n.  73,  in  aggiunta  alle  condotte  di  cui  ai  numeri  21,  22  e  23:
1
25 Infortunio  di  lavoratore  dipendente  dell’impresa,  occorso  a  seguito  di  viola- zione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’asten- sione  dal  lavoro  per  più  di  60  giorni: 5
26 Infortunio  di  lavoratore  dipendente  dell’impresa,  occorso  a  seguito  di  viola- zione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente
decreto,  che  comporti  una  parziale  inabilità  permanente  al  lavoro:
8
27 Infortunio  di  lavoratore  dipendente  dell’impresa,  occorso  a  seguito  di  viola- zione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente
decreto,  che  comporti  un’assoluta  inabilità  permanente  al  lavoro:
15
28 Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione  delle  norme  sulla  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  di  cui  al presente  decreto: 20
29 Malattia  professionale  di  lavoratore  dipendente  dell’impresa,  derivante  dalla violazione  delle  norme  sulla  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  di  cui  al presente  decreto: 10
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