Patente e Sicurezza Cantieri: ecco le violazioni che comportano la decurtazione dei punti
Con la Legge di conversione del Decreto Legge n. 19/2024 arriveranno nuove modifiche alla patente a crediti con la previsione delle fattispecie che determinano la decurtazione dei punti
Siamo ormai giunti al primo giro di boa per la conversione del Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 (Decreto PNRR 2024) che si dovrà concludere entro e non oltre l’1 maggio 2024. Dopo l’iter in Commissione è arrivato il voto di fiducia al Governo (185 voti favorevoli e 115 contrari) su un testo profondamente rimaneggiato che contiene parecchie novità per rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla sicurezza nei cantieri edili.
Patente a crediti: la novità per la sicurezza nei cantieri
Cambia il testo dell’art. 29, comma 19 del D.L. n. 19/2024 che modifica il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza Lavoro, TUSL):
- sostituendo integralmente l’art. 27 “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”;
- modificando l’art. 90 relativo agli obblighi del committente o del responsabile dei lavori.
Rilevante è la sostituzione dell’art. 27 del TUSL, mediante la quale è prevista a partire dall’1 ottobre 2024 l’istituzione di una “patente” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, fatta esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal TUSL;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Patente a crediti: il punteggio iniziale e la decurtazione dei punti
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, saranno individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.
Nelle more è previsto che il punteggio della patente subisca le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi.
A tal scopo viene aggiunto al TUSL il nuovo Allegato I-bis che definisce le fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nell’Allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Le fattispecie che determinano la decurtazione dei punti
Ecco di seguito l’elenco delle fattispecie che determinano la decurtazione dei punti dalla patente.
FATTISPECIE | DECURTAZIONE DI CREDITI | |
1 | Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: | 5 |
2 | Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: | 3 |
3 | Omessi formazione e addestramento: | 2 |
4 | Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: | 3 |
5 | Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: | 3 |
6 | Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: | 2 |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto: | 3 |
8 | Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: | 2 |
9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: | 2 |
10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organiz- zative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: | 2 |
11 | Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): | 2 |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: | 2 |
13 | Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto: | 1 |
14 | Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28: | 3 |
15 | Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: | 3 |
16 | Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101: | 3 |
17 | Omessa valutazione del rischio di annegamento: | 2 |
18 | Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: | 2 |
19 | Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: | 3 |
20 | Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: | 1 |
21 | Condotta sanzionata ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, lettera
a), del decreto- legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: |
1 |
22 | Condotta sanzionata ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, lettera
b), del decreto- legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: |
2 |
23 | Condotta sanzionata ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, lettera
c), del decreto- legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: |
3 |
24 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater,
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: |
1 |
25 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di viola- zione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’asten- sione dal lavoro per più di 60 giorni: | 5 |
26 | Infortunio di lavoratore dipendente
dell’impresa, occorso a seguito di
viola- zione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul
lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: |
8 |
27 | Infortunio di lavoratore dipendente
dell’impresa, occorso a seguito di
viola- zione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul
lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: |
15 |
28 | Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: | 20 |
29 | Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: | 10 |