PER IL 55% CONTA IL PERIODO DI IMPOSTA
Analizzate dall’Ance le ultime disposizioni, introdotte dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 aprile 2008 recante “Disposizioni in materi...
Analizzate dall’Ance le ultime disposizioni, introdotte dal
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 aprile
2008 recante “Disposizioni in materia di detrazione per le
spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio
esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 97
del 24 aprile scorso.
In particolare, si legge nella nota, per lavori iniziati nel 2007, e ultimati negli anni successivi, è possibile usufruire della detrazione del 55% facendo riferimento alle spese sostenute in ciascun periodo di imposta, a prescindere dal termine dei lavori.
I requisiti di risparmio energetico da conseguire, inoltre, sono quelli in vigore alla data di inizio dei lavori.
Nella stessa nota, l’Ance fa poi il punto sulla normativa relativa alla detrazione, con riferimento a: interventi agevolabili, spese agevolabili e misura della detrazione, adempimenti (documenti da acquisire e da inviare) e trasferimento dell’agevolazione.
In allegato la nota Ance n. 1280 del 6 maggio scorso e il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo economico 19 febbraio 2007, con le modifiche apportate dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 aprile 2008.
Fonte: www.ance.it
In particolare, si legge nella nota, per lavori iniziati nel 2007, e ultimati negli anni successivi, è possibile usufruire della detrazione del 55% facendo riferimento alle spese sostenute in ciascun periodo di imposta, a prescindere dal termine dei lavori.
I requisiti di risparmio energetico da conseguire, inoltre, sono quelli in vigore alla data di inizio dei lavori.
Nella stessa nota, l’Ance fa poi il punto sulla normativa relativa alla detrazione, con riferimento a: interventi agevolabili, spese agevolabili e misura della detrazione, adempimenti (documenti da acquisire e da inviare) e trasferimento dell’agevolazione.
In allegato la nota Ance n. 1280 del 6 maggio scorso e il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo economico 19 febbraio 2007, con le modifiche apportate dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 aprile 2008.
Fonte: www.ance.it
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