Decreto Superbonus 2024: l'audizione del Fisco
Il direttore dell'Agenzia delle Entrate ripercorre le novità introdotte dal D.L. n. 39/2024 e fornisce alcuni numeri sulle frodi legate ai bonus edilizi
Tante le audizioni che si stanno svolgendo in Senato, tutte con interlocutori di spessore, nell’ambito dei lavori per la conversione in legge del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 (c.d. Decreto Superbonus 2024, ufficialmente "Decreto Agevolazioni”). Considerata la tematica, di particolare rilevo è sicuramente quella del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che ha illustrato le principali novità introdotte dal provvedimento.
Decreto Superbonus 2024: l'audizione dell'Agenzia delle Entrate sul DL Agevolazioni
Ripercorrendo l’articolato del Decreto, l’audizione ha trattato i seguenti punti:
- Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura
- Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis
- Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente
- Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi
- Disposizioni in materia di compensazioni di crediti fiscali
- Presidi anti-frode in materia di cessione dei crediti ACE
- Misure per il monitoraggio di transizione 4.0
- Disposizioni urgenti in materia fiscale
- Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria.
Nel corso dell’intervento, Ruffini ha anche precisato come in ambito Superbonus e bonus edilizi, il Fisco, insieme alla Gdf, abbia intercettato truffe per circa 15 miliardi di euro, di cui 6,3 miliardi grazie ai controlli preventivi; i restanti 8,6 miliardi sono invece sequestrati da parte dell’Autorità giudiziaria. Non solo: il direttore ha dichiarato che sono in corso ulteriori verifiche sui crediti oggetto di compensazione, con la conseguente emissione di atti di recupero nei confronti dei responsabili.
Opzioni alternative: lo stop a cessione del credito e sconto in fattura
Ricorda Ruffini come l’art. 1 del D.L. n. 39/2024 sia intervenuto sulla disciplina delle opzioni per la cessione dei crediti e lo sconto in fattura, restringendo ulteriormente, rispetto a quanto già operato con il Decreto Cessioni, le ipotesi in cui tali opzioni possono essere esercitate.
Queste le modifiche apportate:
- a partire dal 30 marzo 2024 (data dell’entrata in vigore del decreto Agevolazioni)non è più prevista una deroga di carattere soggettivo al divieto di esercitare le opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito per le IACP, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le ONLUS, le ODV e APS (comma 1, lettera a);
- è consentita l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura solo per gli interventi in materia di Superbonus realizzati su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e da quelli accaduti a partire dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; peraltro, l’esercizio delle opzioni, in questo caso, è possibile solo fino a esaurimento dei fondi disponibili ed è demandato al Commissario straordinario il compito di assicurare il rispetto del citato limite di spesa (comma 1, lettere b e c).
Ruffini ricorda anche la previsione del regime transitorio con lo scopo di tutelare i contribuenti che avevano già programmato gli interventi edilizi agevolabili e avviato la relativa istruttoria facendo affidamento sulla possibilità di ottenere lo sconto in fattura ovvero di cedere il credito per quegli inerventi per i quali, in data precedente al 30 marzo 2024:
- risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) se gli interventi rientrano nel Superbonus e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi rientrano nel Superbonus e sono effettuati dai condomini;
- risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi rientrano nel Superbonus e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi dal Superbonus;
- • siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi dal Superbonus e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
In questo modo la disposizione fa sì che, qualora sussistano i presupposti appena elencati gli IACP, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le ONLUS, le ODV e le APS, se già costituiti alla data del 17 febbraio 2023, possano continuare a optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura in luogo della detrazione.
Stesso discorso per gli interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici o metereologici permane l’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Il direttore di AdE ricorda anche le novità introdotte all’articolo 1, comma 4, per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, il cui ambito di applicazione delle opzioni alternative era staTo già ristretto con l’art. 3 del Decreto Legge n. 212/2023.
Con il D.L. n. 39/2024 si prevede che l’esercizio delle opzioni in relazione agli interventi volti al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche è ammesso solo per le spese sostenute fino al 30 marzo 2024 da:
- condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
- persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità.
Per le spese sostenute dopo il 30 marzo 2024, le opzioni restano esercitabili solo limitatamente agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 marzo 2024:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo;
- laddove non prescritta la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, in caso di lavori ancora non iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Infine, l’articolo 1, comma 5, vieta l’esercizio delle opzioni per interventi Superbonus o agevolabili con altri bonus edilizi per i quali, anche in presenza di CILAS e dei presupposti per l’operatività, al 30 marzo 2024 non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.
Niente remissione in bonis
Sull’impossibilità di applicare l’istituto della remissione in bonis per la comunicazione tardiva dell’esercizio delle opzioni, prevista all’art. 2 del D.L. n. 39/2024, Ruffini ha evidenzato come la disposizione consenta la tempestiva acquisizione delle informazioni necessarie per il monitoraggio dell’ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito esercitate in relazione ai bonus edilizi.
Sono state ammesse infatti soltanto le comunicazioni inviate o sostituire entro il 4 aprile 2024 relative alle spese sostenute nell’anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024.
Trasmissione dati delle spese agevolabili ad ENEA e al PNCS
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate si è poi soffermato sull’articolo 3 del decreto Agevolazioni che, ai fini di monitoraggio della spesa pubblica:
- introduce l’obbligo per taluni soggetti, che si avvalgono del Superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere, rispettivamente, all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche, gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, alcune informazioni sui lavori ai menzionati interventi;
- individua la platea dei contribuenti tenuti alla trasmissione dei dati;
- demanda ad un dPCM da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto Agevolazioni, l’individuazione del contenuto, delle modalità o dei termini delle comunicazioni;
- disciplina le sanzioni applicabili in casi di omessa trasmissione dei dati.
Utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi
Premesso che il decreto Rilancio prevede che i crediti d’imposta derivanti dalla cessione dei bonus edilizi sono utilizzabili in compensazione, l’articolo 4, comma 1, del decreto Agevolazioni dispone la sospensione dell’utilizzabilità di tali crediti di imposta in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, relativi ad imposte erariali e relativi accessori, nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, ivi compresi gli atti di recupero.
Più in dettaglio, specifica Ruffini, tale sospensione:
- riguarda i crediti di imposta relativi agli interventi edilizi presenti nella piattaforma telematica prevista dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121;
- opera in presenza di debiti erariali per i quali sia decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento, purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione;
- si applica fino a concorrenza degli importi dei ruoli e carichi pendenti.
Rimangono inalterate i termini previsti dal comma 3 dell’art, 121 del Decreto Rilancio per l’utilizzabilità in compensazione dei crediti d’imposta, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite e con la medesima ripartizione in quote annuali prevista per la detrazione, stabilendo, altresì, che la quota non utilizzata nell’anno non possa essere fruita negli anni successivi né essere richiesta a rimborso.
Le modalità di attuazione e della decorrenza della disposizione sono demandate ad un decreto di natura regolamentare del MEF.
Blocco compensazione in caso di carichi pendenti
L’articolo 4, comma 2, delimita in n modo più puntuale l’ambito applicativo del blocco della compensazione in presenza di carichi tributari pendenti e, contestualmente, di mitigare gli effetti economici di tale inibizione in capo ai contribuenti per cui:
- il blocco della compensazione opera anche con riferimento alle iscrizioni a ruolo e agli affidamenti relativi agli atti di recupero per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati, in tutto o in parte, anche in compensazione o comunque da qualunque atto emesso dall’Agenzia delle entrate;
- l’inibizione si applica laddove i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione e, ai fini del raggiungimento della soglia di 100.000 euro di debiti (oltre alla quale vi è l’inibizione), non rilevano le rateazioni in corso per le quali non sia intervenuta la decadenza;
- sono espressamente esclusi dall’ambito applicativo della previsione i crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali, nonché quelli relativi ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali , i quali dunque, possono essere utilizzati in compensazione anche dai soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo superiori alla soglia fissata dalla norma.
Precisa Ruffini che, ove non applicabili le disposizioni del nuovo comma 49-quinquies dell’art. 37 del D.L. n. 223/2006, continuano ad applicarsi, al ricorrere delle relative condizioni, le previsioni di cui all’articolo 31 del d.l. n. 78 del 2010, che esclude l’utilizzo in compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 1.500 euro, facendo salva l’ipotesi di pagamento, anche parziale, delle somme mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte
Le nuove disposizioni si applicano dal 1° luglio 2024.
Cessione dei crediti ACE: presidi antifrode
Sull’articolo 5 del decreto Agevolazioni che introduce alcuni presidi, aventi finalità antifrode, in materia di ACE (aiuto alla crescita economica), spiega il direttore del Fisco che esso modifica il comma 6 dell'articolo 19 del Decreto Sostegni-bis.
La norma disponeva che il credito d’imposta ACE – in alternativa alla possibilità di utilizzo in compensazione oppure alla possibilità di essere chiesto a rimborso – potesse essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, e usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. In tema di responsabilità del cessionario del credito, quest’ultimo rispondeva solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
Adesso l’articolo 5, comma 1:
- limita la facoltà di cedere il credito, escludendo la possibilità per il primo cessionario di effettuare ulteriori cessioni a terzi (lettera a);
- modifica il regime di responsabilità dei soggetti cessionari dei crediti ACE (lettera b);
- estende, inoltre, alle cessioni dei crediti d’imposta ACE l’applicazione delle misure antifrode recate, in materia di cessioni dei crediti da bonus edilizi, dall’articolo 122-bis del decreto Rilancio
Con una norma di chiusura, infine, l’articolo 5, comma 2, prevede che i crediti d’imposta già oggetto di cessione alla data di entrata in vigore del decreto possono essere ceduti solo un’altra volta.
Crediti Transizione 4.0
Nel corso dell'audizione, si è parlato anche dell'articolo 6 del decreto Agevolazioni, il quale introduce specifiche misure per il monitoraggio dei crediti di imposta per gli investimenti in tema di Transizione 4.0.
In particolare, il comma 1 stabilisce che, per usufruire dei crediti di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente in via telematica:
- l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto Agevolazioni;
- la presunta ripartizione negli anni del credito;
- la relativa fruizione.
Le comunicazioni, che dovranno essere aggiornate al completamento degli investimenti, saranno effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico.
La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto Agevolazioni.
Si attende in proposito un nuovo decreto del MIMIT che modificherà il decreto del 6 ottobre 2021
Anche per gli investimenti agevolati in beni strumentali nuovi relativi all’anno 2023, cla compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti sarà subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità delineate dal citato decreto direttoriale.
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Testo audizione