Costi manodopera: confermate le sanzioni senza verifica di congruità
Con il Decreto PNRR previste sanzioni per la mancata verifica di congruità sia nel caso di appalti pubblici che privati. Confermate le disposizioni anche nel ddl di conversione
Il nuovo Decreto PNRR (D.L. n. 19/2024) ha introdotto con l’art. 29 numerose novità in tema di tutela della sicurezza dei lavoratori, prevedendo anche nuove sanzioni sia in ambito di appalti pubblici che privati.
Verifica congruità costi manodopera: confermate le sanzioni
Tra queste, vengono confermate, nel percorso di conversione in legge del decreto, le sanzioni sulla mancata verifica di congruità dei costi della manodopera prevista dal comma 10 dell’art. 29, il quale dispone che “Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”.
Il riferimento è al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143/2021, che definisce il sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili. In particolare, la verifica della congruità riguarda sia i lavori pubblici sia quelli privati (questi ultimi di valore pari o superiore a 70.000 euro) e va eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, come riportati nella Tabella allegata all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
Decreto PNRR: le sanzioni sulla mancata verifica di congruità
Adesso con il decreto PNRR si introducono le seguenti sanzioni:
- negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150mila euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L’accertamento della violazione viene anche comunicato all’ANAC (comma 11);
- negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500mila euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, viene irrogata una sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente (comma 12).
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