LIMITE DI SPESA PER INTERVENTI SULL’ABITAZIONE E SULLE PERTINENZE
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 181/E del 29 aprile scorso è intervenuta sul problema della detrazione Irpef del 36 per cento relativa ai lavor...
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 181/E del
29 aprile scorso è intervenuta sul problema della detrazione
Irpef del 36 per cento relativa ai lavori di
ristrutturazione edilizia eseguiti sia su un’abitazione che
sulla relativa pertinenza.
Nell’ipotesi, quindi, di interventi di ristrutturazione edilizia riguardanti sia l’abitazione, sia le pertinenze (anche se accatastate separatamente), iniziati dopo il 1° ottobre 2006 e conclusi entro il 31 dicembre 2006, così come disposto dall’articolo 35, comma 35-quater decreto-legge n. 223/2006 convertito dalla legge 248/2006 il limite massimo di 48mila euro su cui calcolare la detrazione d’imposta si riferisce non più alla singola persona fisica che finanzia i lavori ma alla singola unità immobiliare. In relazione alle spese collegate agli interventi di recupero del patrimonio edilizio posti in essere successivamente al dicembre del 2006, l’Agenzia delle Entrate fa presente che la detrazione d’imposta del trentasei per cento è stata prorogata, per il periodo d’imposta 2007, dall’ art. 1, comma 387, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), e per gli anni 2008, 2009 e 2010, dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).
Entrambe le predette disposizioni riconoscono, ai fini dell’Irpef, la detrazione d’imposta in discorso, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare.
Con la risoluzione n. 124 del 4 giugno 2007, l’Amministrazione finanziaria ha, anche, chiarito che il limite va riferito all’abitazione e alle sue pertinenze unitariamente considerate.
Al riguardo, si precisa che, anche se le norme sopra citate definiscono il limite massimo di spesa riconosciuto facendo riferimento genericamente all’unità immobiliare e non all’unità abitativa, eventuali lavori di ristrutturazione concernenti un’unità abitativa e le relative pertinenze sarebbero ammessi a fruire di una detrazione d’imposta calcolata su un limite di spesa riferito comunque alla sola abitazione, senza poter computare un ulteriore autonomo limite per le pertinenze.
Nell’ipotesi, quindi, di interventi di ristrutturazione edilizia riguardanti sia l’abitazione, sia le pertinenze (anche se accatastate separatamente), iniziati dopo il 1° ottobre 2006 e conclusi entro il 31 dicembre 2006, così come disposto dall’articolo 35, comma 35-quater decreto-legge n. 223/2006 convertito dalla legge 248/2006 il limite massimo di 48mila euro su cui calcolare la detrazione d’imposta si riferisce non più alla singola persona fisica che finanzia i lavori ma alla singola unità immobiliare. In relazione alle spese collegate agli interventi di recupero del patrimonio edilizio posti in essere successivamente al dicembre del 2006, l’Agenzia delle Entrate fa presente che la detrazione d’imposta del trentasei per cento è stata prorogata, per il periodo d’imposta 2007, dall’ art. 1, comma 387, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), e per gli anni 2008, 2009 e 2010, dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).
Entrambe le predette disposizioni riconoscono, ai fini dell’Irpef, la detrazione d’imposta in discorso, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare.
Con la risoluzione n. 124 del 4 giugno 2007, l’Amministrazione finanziaria ha, anche, chiarito che il limite va riferito all’abitazione e alle sue pertinenze unitariamente considerate.
Al riguardo, si precisa che, anche se le norme sopra citate definiscono il limite massimo di spesa riconosciuto facendo riferimento genericamente all’unità immobiliare e non all’unità abitativa, eventuali lavori di ristrutturazione concernenti un’unità abitativa e le relative pertinenze sarebbero ammessi a fruire di una detrazione d’imposta calcolata su un limite di spesa riferito comunque alla sola abitazione, senza poter computare un ulteriore autonomo limite per le pertinenze.
A cura di Paolo
Oreto
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