Acquisto prima casa under 36: chiarimenti dal Fisco sulla proroga delle agevolazioni
L'Agenzia delle Entrate spiega se e come sia possibile accede ancora ai benefici fiscali riservati ai giovani con meno di 36 anni
Nessuna proroga in vista - almeno finora - per le agevolazioni fiscali riservate agli under 36 per l’acquisto della prima casa, ma solo alcune deroghe, come disposte dal Decreto Milleproroghe 2024.
Agevolazioni per l'acquisto prima casa under 36: chiarimenti dal Fisco
La conferma arriva da Fisco Oggi, in risposta a un contribuente che ha richiesto se sia previsto un prolungamento delle agevolazioni fiscali “under 36” per l’acquisto della prima casa oppure no.
Ricordiamo che la norma introdotta con il c.d. Decreto Sostegni-bis prevede, per atti stipultati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023 le seguenti agevolazioni:
- per le compravendite non soggette a Iva, l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale;
- per quelle soggette a Iva, anche il riconoscimento di un credito d’imposta pari all’Iva corrisposta al venditore;
- esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo;
- esenzione dall’imposta di bollo.
Questi benefici spettano ai soggetti che:
- non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato;
- hanno un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40mila euro annui. Per gli atti stipulati nel 2022, l’ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio del 2020; per gli atti stipulati nel 2023, l’ISEE è quello del 2021;
- acquistano unità immobiliari appartenenti alle seguenti categorie catastali:A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11 e le relative pertinenze nelle categorie C/2, C/6 e C/7.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate
Sull’eventualità di una proroga delle agevolazioni under 36, ricorda la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate che il Decreto Milleproroghe (D.L. n. 215/2023) all’art. 3, comma 12-terdecies ha semplicemente ammesso a usufruire dei benefici fiscali i soggetti che non siano riusciti a stipulare l’atto di acquisto definitivo entro il 31 dicembre 2023 ma che, alla stessa data, abbiano comunque sottoscritto e registrato il contratto preliminare, fermo restando che dovranno stipulare l’atto definitivo entro il prossimo 31 dicembre 2024 e in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.
Nel caso in cui l’atto sia stato stipulato prima dell’entrata in vigore di questa nuova disposizione, e quindi tra il 1° gennaio 2024 e il 28 febbraio 2024, è possibile ottenere un credito d’imposta, pari alle imposte corrisposte in eccesso, da utilizzare nel 2025.