Costo della manodopera e ribasso d'asta: interviene il MIT
Un nuovo parere del Supporto Giuridico del MIT interviene sull’annosa questione del ribasso d’asta e dei costi della manodopera ai sensi del nuovo Codice dei contratti
Operativamente, come deve procedere una Stazione Appaltante in fase di determinazione dell'importo soggetto a ribasso nelle procedure di gara da indire ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)? I costi della manodopera devono essere inclusi nell'importo soggetto a ribasso oppure devono essere comunque esclusi, a norma della previsione del Codice?
Costo della manodopera e ribasso d'asta: nuovo parere del MIT
Se ne parla ormai da “troppo” tempo anche se, in realtà, avrebbe dovuto essere chiaro dal principio (almeno per chi scrive). Il tema legato ai costi della manodopera è già stato oggetto di numerosi interventi tra i quali segnaliamo:
- il parere del MIT 19 luglio 2023, n. 2154;
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 5665/2023;
- la sentenza del TAR Campania n. 6128/2023;
- la delibera ANAC n. 528/2023;
- la sentenza del TAR Toscana n. 120/2024;
- la sentenza del TAR Calabria n. 119/2024.
Dunque, tornando alle domande iniziali, operativamente come si deve comportare la stazione appaltante? Ha risposto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 2505 del 17 aprile 2024, del quale se ne condividono i contenuti.
Il costo della manodopera nelle gare d’appalto
Nel quesito posto al Supporto Giuridico, si fa riferimento all’art. 41, comma 14 del Codice dei contratti, che dispone:
“Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale".
In realtà, per maggiore completezza e riscontro, sarebbe stato utile citare (e non lo fa neanche la risposta del MIT) il primo periodo del precedente comma 13 per il quale “Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali”.
Una disposizione (quest’ultima) che, unita al fatto che in Italia esistono quasi un migliaio di contratti collettivi nazionali del lavoro (CCNL), avrebbe dovuto condurre verso alcune considerazioni:
- nella determinazione del costo della manodopera la stazione appaltante utilizza un determinato CCNL;
- un partecipante può utilizzare un altro CCNL, purché abbia le stesse tutele di quello utilizzato dalla stazione appaltante.
Considerazioni dalle quali risulta evidente la possibilità che tra il costo determinato dalla stazione appaltante e quello indicato dall’operatore economico, ci possano essere differenze (che la s.a. deve comunque appurare e verificare).
La risposta del MIT
È su questa direzione che risponde al quesito il Supporto Giuridico del MIT che conferma:
“L'importo assoggettato a ribasso comprende i costi della manodopera, ma la stazione appaltante è tenuta a indicare, come parametro, quanti sono questi costi. Es: importo a base di gara euro 100, di cui manodopera 30 (nel presente esempio si prescinde da IVA e costi/oneri sicurezza, riferendosi solo ai costi della manodopera a fini esemplificativi). Il concorrente dovrà formulare un "ribasso complessivo" a norma dell'art. 41, c. 14 del Codice dei contratti pubblici, ma a sua volta, dovrà indicare, come proprio costo, i costi della manodopera. Es: ribasso del 10% (quindi richiesti euro 90), di cui manodopera 20 La stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione, dovrà confrontare i costi parametrici dalla stessa indicati (30) e i costi del concorrente (20). Ove i costi parametrici siano superiori a quelli indicati dal concorrente (come nell'esempio qui fornito), lo stesso concorrente dovrà essere chiamato a giustificare gli stessi. Se i giustificativi saranno accolti, vi sarà aggiudicazione. In sede di esecuzione si pagherà quanto offerto dal concorrente (90 euro di cui 20 manodopera)”.
Come anticipato, l’operatore economico che sulla base di “una più efficiente organizzazione aziendale” avrà presentato un costo della manodopera inferiore a quello indicato dalla stazione appaltante, dovrà anche dimostrare che i suoi costi parametrici sono inferiori da quelli utilizzati dalla s.a. stessa (per diverso CCNL utilizzato).