Decreto taglia cessioni e Superbonus, critiche e proposte dei Commercialisti

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sulla critica preconcetta contro lo sconto in fattura e la cessione del credito d’imposta

di Redazione tecnica - 23/04/2024

C’è tempo fino al 28 maggio 2024 per la conversione in legge del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 che ha cominciato il suo percorso in Parlamento con le classiche audizioni al Senato.

Decreto taglia cessioni: le audizioni in sesta Commissione

Sono già parecchi i soggetti interessati che sono stati ascoltati in sesta Commissione (Finanze e tesoro) al Senato, tra i quali:

Molto interessante è la memoria del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) all’interno della quale, prima di passare all’esame del D.L. n. 39/2024 e dei possibili emendamenti correttivi, sottolinea alcune annotazioni di carattere generale.

Sbagliata la critica al meccanismo delle opzioni alternative

La prima riguarda il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Pur condividendo la fine della stagione del superbonus 110% (meno le modalità, n.d.r.), i commercialisti affermano che “la critica preconcetta per meccanismi tecnici quali lo sconto in fattura e la cessione del credito d’imposta è sbagliata”.

Secondo il CNDCEC “Applicati su percentuali di agevolazione in linea con quelle che tradizionalmente sono previste nel nostro ordinamento e assistiti da visti di conformità e altri strumenti di controllo preventivo, i citati meccanismi di sconto e cessione costituiscono modalità tecniche di fruizione dei benefici estremamente efficaci e socialmente assai più eque delle detrazioni fiscali, in quanto consentono di fruirne a tutti i contribuenti e non soltanto a quelli con redditi imponibili più elevati e quindi con imposte “capienti””.

Se il problema è il monitoraggio di queste agevolazioni per verificare che non portino a oneri per il bilancio dello Stato maggiori di quelli previsti - continuano i commercialisti - la soluzione passa, per l’appunto, attraverso l’introduzione di efficaci meccanismi di monitoraggio, non attraverso l’eliminazione di tali efficaci meccanismi di agevolazione. Il decreto-legge n. 39 del 2024 introduce, forse tardivamente, questi meccanismi di monitoraggio; e su questo l’unico auspicio è che le norme attuative disegnino adempimenti i più essenziali possibili e procedure le più semplici possibili”.

Il blocco della cessione per gli Enti del terzo settore e le CILAS dormienti

Relativamente al blocco delle opzioni alternative per gli enti del terzo settore, i commercialisti confermano che in questo modo significa escludere onlus, AdV e ApS dal superbonus proprio nel momento in cui le imprese di costruzione avrebbero potuti dare maggiore attenzione a questi soggetti (a dire il vero solo per il 2024 visti che le opzioni alternative durano fino al 31/12/2024, n.d.r.).

Relativamente all’art. 1, comma 5, del D.L. n. 39/2024 che, di fatto, mette fuori gioco le CILAS dormienti, i commercialisti non oppongono obiezioni di principio su questa scelta ma rilevano “l’inadeguatezza della norma, per come è stata concepita e formulata, a tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti che, alla data di pubblicazione del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale, avevano già assunto impegni vincolanti sottoscrivendo contratti di appalto con imprese e contratti d’opera con studi tecnici professionali, laddove addirittura non avevano già anche avviato, o perfino ultimato, i lavori, senza però aver ancora ricevuto o pagato fatture. Ferma restando quindi la norma sulle c.d. “CILA-S dormienti”, si ritiene necessario che venga emendata per giungere a formulazioni che, senza nulla togliere all’efficacia della norma medesima rispetto agli obiettivi che si prefigge, tutelino adeguatamente le famiglie e le imprese che si ritrovano nelle predette condizioni”.

Stop alla remissione in bonis

Più dura la critica all’art. 2 del D.L. n. 39/2024 che ha messo la parola fine all’utilizzo della remissione in bonis per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’esercizio delle opzioni alternative. “Motivare questa abrogazione con l’esigenza di sapere con certezza entro e non oltre il 4 aprile 2024 il dato dei crediti d’imposta maturati su spese sostenute nel 2023, al fine di una loro puntuale esposizione nel DEF in fase di elaborazione - critica il CNDCEC - pare francamente una aggravante, piuttosto che una attenuante, perché esplicita un ordine di priorità francamente distorto, nel quale l’esigenza di avere a disposizione numeri certi viene anteposta all’esigenza di assicurare le idonee tutele al contribuente che, senza essere stato ancora oggetto di controlli, si accorge di non aver presentato la comunicazione nei termini e vuole celermente attivarsi, oppure si accorge di averla presentata con errori sostanziali che vuole correggere. Peraltro, se l’esigenza era quella di avere un dato per quanto più possibile attendibile alla data del 4 aprile scorso, l’obiettivo è stato ormai raggiunto. Non è quindi la remissione in bonis a dover essere abrogata, quanto piuttosto l’articolo 2 del provvedimento in esame che si ritiene di dover abrogare”.

Il CNDCEC ha, inoltre, proposto una serie di emendamenti alle “storture tecniche degli articoli del provvedimento in esame che si occupano di sconti e cessioni sulle spese agevolate con il Superbonus o con gli altri bonus edilizi, in particolare:

  • estendere ai crediti d’imposta derivanti da comunicazioni di opzione presentate entro il 4 aprile 2024 su spese agevolate con il Superbonus, Sismabonus o bonus eliminazione barriere architettoniche al 75 per cento, la possibilità di rateizzare in dieci anni le eventuali quote inutilizzate, per mancanza di capienza, delle singole rate annuali (attualmente questa possibilità viene concessa solo ai predetti crediti d’imposta che derivano da comunicazioni di opzione presentate entro il 31 marzo 2023);
  • introdurre, come si è opportunamente fatto anche in occasione del decreto-legge n. 11 del 2023, una serie di norme di interpretazione autentica (come tali, non onerose per il bilancio dello Stato) volte a risolvere dubbi interpretativi suscettibili di generare in futuro ingente contenzioso su questioni essenzialmente formali.

Gli emendamenti del CNDCEC: le CILAS dormienti

Relativamente all’art. 1, comma 5, del D.L. n. 39/2024 (in assoluto quello più controverso e contestato dagli operatori), i commercialisti propongono il seguente emendamento:

Al comma 5 dell’articolo 1, le parole “non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati” sono sostituite dalle seguenti “non risulta né stipulato un contratto di appalto né attestato l’avvenuto avvio dei lavori nell’ambito di una apposita asseverazione a cura di un tecnico abilitato, che deve essere rilasciata prima della comunicazione all’Agenzia delle entrate delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 eventualmente esercitate e alla quale si applicano le disposizioni di cui al comma 13-bis1 dell’articolo 119 del medesimo decreto-legge. L’avvenuto avvio dei lavori si presume in ogni caso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati o prestazioni professionali inerenti ai lavori già effettuate”.

In questo modo - affermano i commercialisti - mantenendo elevato il profilo di salvaguardia dell’Erario da condotte opportunistiche, si evita l’ingiusta penalizzazione di chi alla data del decreto aveva già stipulato contratti vincolanti o addirittura già avviato o ultimato i lavori, senza però aver ancora ricevuto fatture, perché gli accordi prevedevano di attendere il raggiungimento di determinate percentuali minime di avanzamento o il raggiungimento della fine lavori. Con l’ultimo periodo dell’emendamento si precisa che l’avvenuto avvio dei lavori si presume in ogni caso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati o prestazioni professionali inerenti ai lavori già effettuate, in quanto è evidente che l’emissione di fatture alla data di entrata in vigore del decreto, a prescindere dal loro pagamento, certifica inequivocabilmente che gli interventi sono stati quanto meno avviati (le opere o la fase progettuale)”.

Gli emendamenti del CNDCEC: la remissione in bonus

Relativamente allo stop della remissione in bonis, il CNDCEC propongono l’integrale sostituzione dell’art. 2 del D.L. n. 39/2024 con il seguente:

1. La comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito di cui all’articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 4 aprile 2024, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”.

In questo modo - rimarca il CNDCEC - ferma restando l’operatività a regime, per le comunicazioni di opzione ex articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, dell’istituto della remissione in bonis secondo gli ordinari presupposti della disciplina di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, viene consentito in via eccezionale di avvalersene anche per le opzioni di cessione relative a spese sostenute nel 2023, così come è stato consentito per le opzioni di cessione relative a spese sostenute nel 2022, anche se alla data ultima per l’esecuzione dell’adempimento di comunicazione non risultava ancora sussistente il presupposto dell’avvenuto accordo di cessione con un terzo cessionario, purché detto accordo, stipulato in data successiva e però in tempo utile per avvalersi della remissione in bonis, abbia come parte cessionaria banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell’albo di cui all’articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”.

Ulteriore rateizzazione dei crediti d’imposta

I commercialisti propongono l’inserimento del nuovo articolo 2-bis (Ulteriore rateizzazione dei crediti d’imposta) che si propone di trovare una soluzione (non definitiva ma certamente utile, n.d.r.) al problema dei crediti d’imposta incagliati.

1. Al comma 4 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 176 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2023, le parole “31 marzo 2023” sono sostituite con le seguenti “4 aprile 2024””.

L’emendamento - affermano i commercialisti - estende dal 31 marzo 2023 al 4 aprile 2024 il termine finale entro il quale devono essere state inviate le Comunicazioni di opzione di sconto o cessione ex articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, relative a detrazioni Superbonus fruibili in 4 anni ovvero a detrazioni Sismabonus o bonus barriere architettoniche fruibili in 5 anni, perché sia possibile per il fornitore o il cessionario optare per la rateizzazione in 10 anni degli importi delle singole rate annuali che non vengono utilizzati nell’anno di competenza finanziaria. In pratica, la norma estende alle opzioni esercitate sulle spese detraibili sostenute nel 2023 la facoltà di “ulteriore rateizzazione” che l’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022 già prevede per le spese detraibili sostenute sino al 2022, al fine di aiutare i soggetti “incapienti”, che non riescono a trovare cessionari disposti ad acquisire i crediti d’imposta, a non perdere definitivamente i propri crediti d’imposta “incagliati””.

Norme di interpretazione autentica in materia di bonus edilizi

Viene proposta una nuova norma di interpretazione autentico (dopo quella inserita nella legge di conversione del D.L. n. 11/2023) finalizzata a prevenire il contenzioso nel superbonus e nei bonus edilizi.

In particolare, i commercialisti propongono l’inserimento del seguente art. 3-bis.

Articolo 3-bis (Norme di interpretazione autentica in materia di bonus edilizi)

1. Per garantire la certezza del diritto e per prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di Superbonus e altri bonus edilizi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, su questioni di natura eminentemente formale, si introducono le seguenti norme di interpretazione autentica:

a) ai fini dell’applicazione dell’articolo 119, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e delle disposizioni attuative di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, n. 159844, la data delle spese sostenute per gli interventi trainati si intende ricompresa nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, anche se il relativo documento di addebito con applicazione da parte del fornitore di uno sconto sull'intero corrispettivo, ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 34 del 2020, viene emesso in data successiva a quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, qualora la realizzazione dell’intervento trainato sia avvenuta nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

b) ai fini dell’applicazione dell’articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020:

1) nella parte in cui fa riferimento alla superficie complessiva dell’immobile, è in ogni caso esclusa qualsivoglia rettifica del dato della superficie assunto dal beneficiario ai fini del calcolo dei massimali di spesa, laddove il beneficiario abbia assunto il dato della superficie catastale che risulta dall’applicazione dei criteri di calcolo di cui all’Allegato C del DPR 23.3.1998 n. 138;

2) nella parte in cui fa riferimento ai titoli di possesso dell’immobile oggetto degli interventi agevolati, si intende incluso nel possesso a titolo di proprietà anche il possesso a titolo di proprietà dell’immobile sulla base di un diritto di superficie;

c) per la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 119, comma 11, e 121 comma 1-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, non rileva il requisito dell’effettuazione congiunta di cui all’articolo 119, commi 2, 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020;

d) la mancata annotazione sulla fattura dello sconto sul corrispettivo, di cui all’articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, costituisce un indicatore di possibile anomalia in sede di analisi del rischio da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma, ove sia dimostrabile dalla documentazione contrattuale che la volontà delle parti era quella di prevederne l’applicazione da parte del fornitore, non costituisce violazione idonea a rendere inefficace l’opzione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate;

e) le spese detraibili ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, nella misura del 110 per cento, a fronte delle quali il fornitore ha applicato in fattura uno sconto integrale sul corrispettivo, ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, si considerano sostenute alla data di emissione della fattura, la quale, per le fatture emesse negli ultimi dodici giorni dell’anno solare e tempestivamente inviate al Sistema di Interscambio entro i dodici giorni successivi, coincide con la data del documento, di cui alla lettera a) dell’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Secondo i commercialisti “L’emendamento, al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di Superbonus e altri bonus edilizi, su questioni di natura eminentemente formale, introduce alcune norme di interpretazioni autentica concernenti in particolare:

  • la possibilità di considerare soddisfatto il requisito di effettuazione congiunta degli interventi “trainanti” e “trainati” anche con riferimento agli interventi "trainati" per i quali l’emissione della fattura, con sconto sul corrispettivo che azzera il netto da pagare per l’intervento stesso, sia avvenuta in data successiva alla fine della realizzazione dei lavori relativi agli interventi "trainanti";
  • l’esclusione da qualsivoglia rettifica del dato di superficie dell’immobile assunto da ONLUS, APS e ODV ai fini del calcolo dei massimali di spesa per l’applicazione dello “speciale superbonus RSA”, quando tale dato è stato assunto dal beneficiario in misura pari alla superficie catastale che risulta dall’applicazione dei criteri di calcolo di cui all’Allegato C del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;
  • l’esplicitazione che nel possesso a titolo di proprietà rientra anche la proprietà dell’immobile sulla base di un diritto di superficie;
  • l’irrilevanza del requisito dell’effettuazione congiunta, propria degli interventi Superbonus “trainati”, con riguardo alle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità;
  • l’esclusione della conseguenza della inefficacia nei confronti dell’Agenzia delle Entrate delle opzioni di sconto sul corrispettivo relativamente alle quali, pur essendo desumibile dalla documentazione contrattuale la volontà delle parti di applicare detto sconto, manchi la relativa annotazione del medesimo sulla fattura di addebito delle spese;
  • l’individuazione della data di sostenimento delle spese detraibili, addebitate dal fornitore con applicazione di sconto sul corrispettivo integrale, in corrispondenza della data di emissione della fattura risultante dal documento, con riguardo alle fatture recanti data compresa negli ultimi dodici giorni dell’anno solare che risultano tempestivamente trasmesse al Sistema Di Interscambio (SDI) nei dodici giorni successivi alla predetta data”.

Disposizioni urgenti in materia fiscale

Il CNDCEC propone l’integrale abrogazione del comma 3 dell’art. 7 del D.L. n. 39/2024 che prevedeva “Qualora l’Amministrazione finanziaria abbia, prima della data di entrata in vigore del presente decreto della presente disposizione, comunicato al contribuente lo schema d’atto di cui all’articolo 6 -bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo”.

In allegato la memoria del CNDCEC depositata in sesta Commissione al Senato.

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