Il Decreto PNRR è legge: ecco cosa cambia
Il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente la legge di conversione del Decreto Legge n. 19/2024 recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR
Dopo la Camera, anche il Senato ha dato la sua fiducia al
Governo per l’approvazione definitiva del Decreto Legge 2 marzo
2024, n.19 recante
“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, che di fatto può già
considerarsi legge dello Stato.
Si dovrà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Legge di conversione e del Decreto Legge coordinato, ma è chiaro
che il testo trasmesso dalla Camera al Senato può considerarsi
definitivo con i suoi 64 articoli tra bis, ter, quater e quinquies
(rispetto agli originari 46).
Vengono così messe nero su bianco numerose novità in tema di sicurezza sul lavoro e di adempimenti a carico di committenti e responsabili della sicurezza e dei lavori in ambito di appalti pubblici e privati.
Decreto PNRR: tutte le novità nella legge di conversione
Sicuramente delle piccole rivoluzioni saranno quelle apportate dall’art. 29 del provvedimento, in materia di verifica di congruità della manodopera e sull'applicazione dei CCNL nazionali, oltre che l'introduzione della c.d. "patente a punti" per imprese e lavoratori autonomi operanti nei canteri edili, sistema che sarà pienamente operativo dal 1° ottobre 2024.
Vediamo le nuove disposizioni nel dettaglio.
Verifica congruità dei costi della manodopera
L’articolo 29, commi 2 e commi da 10 a 14 interviene in materia di trattamento economico e normativo del personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto, in relazione a:
- verifica della congruità dell’incidenza della manodopera nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili;
- sanzioni applicabili in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori.
Nel dettaglio, al comma 2 si prevede l’obbligo di corrispondere al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto. Si tratta di una previsione che riprende l’art. 11, c. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice degli appalti).
Inoltre si prevede che la responsabilità solidale si applica anche in caso di somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca e selezione del personale, nonché nei casi di appalto e di distacco privi dei requisiti che devono essere necessariamente presenti perché si configurino tali istituti.
Con il comma 10 si introduce l’obbligo per il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e per il committente, negli appalti privati, di verificare, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 25 giugno 2021, n. 143, che definisce un sistema di verifica emanato in attuazione dell’art. 8, c. 10-bis, del D.L. 76/2020.
Nel caso di appalti privati, la congruità va verificata per opere di importo pari o superiore a 70mila euro.
In caso in cui si effettui il versamento finale senza effettuare la verifica si prevedono le seguenti sanzioni:
- nel caso di appalti pubblici di valore complessivo pari o
superiore a 150mila euro:
- la valutazione della performance dello stesso responsabile da parte della Stazione Appaltante;
- la comunicazione dell’accertamento della violazione all’ANAC.
- con riferimento agli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500mila euro, una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del committente.
Patente a punti dal 1° ottobre 2024
Con il comma 19 dell’art. 29, viene novellato l’art. 27 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (d.Lgs. n. 81/2008).
In particolare si introduce dal 1° ottobre 2024 un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che prevede il possesso obbligatorio di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili .
L’obbligo può essere anche esteso ad altri settori, mentre restano esclusi i soggetti:
- che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale
- in possesso di un documento equivalente di un altro Stato;
- in possesso dell’attestazione SOA prevista dal codice dei contratti pubblici.
Rimane a carico del committente o responsabile dei lavori nei cantieri temporanei o mobili, l’obbligo di verifica del possesso – da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti (anche se in regime di subappalto) della patente o dei requisiti alternativi.
Punteggio della patente e condizioni per il rilascio
La patente ha una dotazione iniziale di 30 crediti ed è possibile operare solo con un punteggio pari o superioire a 15 punti. In assenza di tali requisiti, è fatto salvo, il completamento delle attività in corso di cui sia stato eseguito almeno il 30% dei lavori.
La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro, al ricorrere delle seguenti condizioni:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro) previsti dal citato D.Lgs. n. 81 del 2008;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- adozione (nei casi previsti dalla normativa vigente) del documento di valutazione dei rischi;
- possesso del certificato di sussistenza dei requisiti previsti per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici dall’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (certificato comunemente denominato documento unico di regolarità fiscale-DURF).
Il possesso dei requisiti può essere autocertificato; la patente può essere revocata in caso di dichiarazione non veritiera (in quest’ultimo caso, il soggetto può richiedere il rilascio di una nuova patente decorsi dodici mesi dalla revoca).
La definizione sia delle modalità di presentazione della richiesta di rilascio sia dei contenuti informativi della patente è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro.
Le informazioni relative alla patente sono inserite in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, insieme a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
Decurtazione punti e sospensione della patente
Viene aggiunto al Testo Unico Sicurezza sul Lavoro il nuovo Allegato I-bis che definisce le fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate, i crediti vengono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Inoltre la patente può essere sospesa può avvenire in maniera cautelare in caso di morte o inabilità permanente del lavoratore a un massimo di dodici mesi (nelle more degli eventuali provvedimenti definitivi, ai quali conseguirebbe la riduzione dei crediti). Anche in questo caso, la definizione dei presupposti e del procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione è operata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro.
Infine, si conferma l’avvio dell’attività di monitoraggio da parte dell’INL sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro il 30 settembre 2025, tramsettendo al MLPS i dati raccolti.
Documenti Allegati
Disegno di Legge