Decreto PNRR 2024: in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione

Patente a punti nei cantieri edili, verifica di congruità dei costi della manodopera negli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico

di Redazione tecnica - 02/05/2024

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024 la Legge 29 aprile 2024, n. 56 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (Decreto PNRR 2024).

Notevoli le differenze del Decreto Legge coordinato che esce dal giro di conversione in Parlamento con 64 articoli tra bis, ter, quater e quinquies, rispetto agli originari 46 che erano stati predisposti dal Governo.

Decreto PNRR 2024: cosa cambia

Sono parecchie le novità post conversione in legge. In questo approfondimento ci concentreremo sulle seguenti:

  • Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell’utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione (Art. 3);
  • Modalità semplificate per la verifica preventiva dell’interesse archeologico per le infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR (Art. 12-bis);
  • Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare (Art. 29);
  • Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico (Art. 41).

Prevenzione e contrasto delle frodi nell’utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione

L’art. 3 del D.L. n. 19/2024 coordinato, al fine di rafforzare la strategia unitaria delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR, alle politiche di coesione relative al ciclo di programmazione 2021–2027 e ai fondi nazionali a questi comunque correlati, estende anche al PNRR le funzioni attribuite al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione europea (art. 3, comma 1, d.P.R. n. 91/2007).

In particolare, il Comitato provvede a:

  1. richiedere informazioni circa le iniziative adottate da istituzioni, enti e organismi per prevenire e contrastare le frodi e gli altri illeciti;
  2. promuovere la stipulazione e monitorare l’attuazione di protocolli d’intesa (art. 7, comma 8, Decreto-Legge n. 77/2021;
  3. valutare l’opportunità di elaborare eventuali proposte, anche normative, da sottoporre alle amministrazioni competenti ovvero alla Cabina di regia di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 77 del 2021;
  4. sviluppare attività di analisi anche con riguardo all’andamento dei risultati dell’azione di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti.

Modalità semplificate per la verifica preventiva dell’interesse archeologico

L’art. 12-bis del D.L. n. 19/2024 coordinato prevede una deroga alle disposizioni di cui all’art. 28, comma 4 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che, ricordiamo, prevede la possibilità per il soprintendente di richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente, in caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, del Codice dei beni culturali.

Nel dettaglio, tali disposizioni non si applicano:

  • agli interventi qualificabili come interventi di lieve entità (quelli che comportano uno scavo inferiore a 500 metri di lunghezza con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondità non superiore a 1,20 metri ovvero la posa di manufatti prefabbricati connessi alla rete che comportano uno scavo avente una profondità massima di 60 centimetri), se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR;
  • agli interventi realizzati in aree già occupate da strade, opere o altri impianti di rete, a condizione che non comportino uno scavo che ecceda la quota di profondità già impegnata dagli impianti o dalle opere presenti, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché agli interventi urgenti necessari al ripristino dell’erogazione del servizio pubblico.

In deroga all’art. 41, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), per gli interventi sulle infrastrutture di rete qualificabili come interventi di media entità (quelli che comportano uno scavo compreso tra 500 e 1.000 metri di lunghezza con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondità non superiore a 1,20 metri ovvero l’infissione di sostegni nel numero massimo di cinque unità e che comportano uno scavo massimo di 1,5 metri) si applicano le seguenti modalità semplificate:

  • il soggetto richiedente trasmette in via telematica al soprintendente territorialmente competente esclusivamente una copia del progetto dell’intervento o di uno stralcio di esso;
  • il soprintendente territorialmente competente, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della documentazione precedente, può, con congrua motivazione, richiedere la sottoposizione dell’intervento alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui al citato articolo 41, comma 4, del codice dei contratti.

Fuori dei casi precedenti, per le infrastrutture di rete, in alternativa alle procedure di cui al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è sempre prevista la facoltà di richiedere al soprintendente territorialmente competente la sorveglianza archeologica in corso d’opera.

Resta fermo che, per gli interventi che non comportino nuove edificazioni o scavi a quote diverse da quelle già utilizzate da manufatti esistenti, non è richiesta la trasmissione di alcuna documentazione ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico.

La sussistenza dei requisiti è attestata da un tecnico abilitato, anche interno al soggetto richiedente, nel progetto o nello stralcio dello stesso, che è trasmesso per via telematica alla soprintendenza territorialmente competente prima dell’avvio dei lavori.

Verifica congruità dei costi della manodopera

L’articolo 29, commi 2 e commi da 10 a 14 interviene in materia di trattamento economico e normativo del personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto, in relazione a:

  • verifica della congruità dell’incidenza della manodopera nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili;
  • sanzioni applicabili in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori.

Nel dettaglio, al comma 2 si prevede l’obbligo di corrispondere al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto. Si tratta di una previsione che riprende l’art. 11, c. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice degli appalti).

Inoltre si prevede che la responsabilità solidale si applica anche in caso di somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca e selezione del personale, nonché nei casi di appalto e di distacco privi dei requisiti che devono essere necessariamente presenti perché si configurino tali istituti.

Con il comma 10 si introduce l’obbligo per il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e per il committente, negli appalti privati, di verificare, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 25 giugno 2021, n. 143, che definisce un sistema di verifica emanato in attuazione dell’art. 8, c. 10-bis, del D.L. 76/2020.

Nel caso di appalti privati, la congruità va verificata per opere di importo pari o superiore a 70mila euro.

In caso in cui si effettui il versamento finale senza effettuare la verifica si prevedono le seguenti sanzioni:

  • nel caso di appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150mila euro:
    • la valutazione della performance dello stesso responsabile da parte della Stazione Appaltante;
    • la comunicazione dell’accertamento della violazione all’ANAC.
  • con riferimento agli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500mila euro, una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del committente.

Patente a punti nei cantieri edili

Con il comma 19 dell’art. 29, viene sostituito integralmente l’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro o TUSL). La novità più rilevante riguarda l’introduzione a partire dall’1 ottobre 2024 di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che prevede il possesso obbligatorio di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

L’obbligo può essere anche esteso ad altri settori, mentre restano esclusi i soggetti:

  • che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale
  • in possesso di un documento equivalente di un altro Stato;
  • in possesso dell’attestazione SOA prevista dal codice dei contratti pubblici.

Rimane a carico del committente o responsabile dei lavori nei cantieri temporanei o mobili, l’obbligo di verifica del possesso – da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti (anche se in regime di subappalto) della patente o dei requisiti alternativi.

Resta ignoto il motivo per cui le violazioni previste possano prevedere sanzioni che portano alla sospensione della patente che non valgono in caso di possesso dell’attestazione SOA (si prevedono grossi affari per gli Organismi di attestazione).

La patente ha una dotazione iniziale di 30 crediti ed è possibile operare solo con un punteggio pari o superiore a 15 punti. In assenza di tali requisiti, è fatto salvo, il completamento delle attività in corso di cui sia stato eseguito almeno il 30% dei lavori.

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro, al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro) previsti dal TUSL;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
  • adozione (nei casi previsti dalla normativa vigente) del documento di valutazione dei rischi;
  • possesso del certificato di sussistenza dei requisiti previsti per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici dall’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (certificato comunemente denominato documento unico di regolarità fiscale-DURF).

Il possesso dei requisiti può essere autocertificato; la patente può essere revocata in caso di dichiarazione non veritiera (in quest’ultimo caso, il soggetto può richiedere il rilascio di una nuova patente decorsi dodici mesi dalla revoca).

La definizione sia delle modalità di presentazione della richiesta di rilascio sia dei contenuti informativi della patente è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro.

Le informazioni relative alla patente sono inserite in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, insieme a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

Viene aggiunto al Testo Unico Sicurezza sul Lavoro il nuovo Allegato I-bis che definisce le fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate, i crediti vengono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Inoltre la patente può essere sospesa può avvenire in maniera cautelare in caso di morte o inabilità permanente del lavoratore a un massimo di dodici mesi (nelle more degli eventuali provvedimenti definitivi, ai quali conseguirebbe la riduzione dei crediti). Anche in questo caso, la definizione dei presupposti e del procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione è operata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro.

Infine, si conferma l’avvio dell’attività di monitoraggio da parte dell’INL sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro il 30 settembre 2025, trasmettendo al MLPS i dati raccolti.

Ecco di seguito l’elenco delle fattispecie che determinano la decurtazione dei punti dalla patente.

  FATTISPECIE DECURTAZIONE DI  CREDITI
1 Omessa  elaborazione  del  documento  di  valutazione  dei  rischi: 5
2 Omessa  elaborazione  del  Piano  di  emergenza  ed  evacuazione: 3
3 Omessi  formazione  e  addestramento: 2
4 Omessa  costituzione  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione  o  nomina  del relativo  responsabile: 3
5 Omessa  elaborazione  del  piano  operativo  di  sicurezza: 3
6 Omessa  fornitura  del  dispositivo  di  protezione  individuale  contro  le  cadute dall’alto: 2
7 Mancanza  di  protezioni  verso  il  vuoto: 3
8 Mancata  installazione  delle  armature  di  sostegno,  fatte  salve  le  prescrizioni desumibili  dalla  relazione  tecnica  sulla  consistenza  del  terreno: 2
9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e  procedurali  idonee  a  proteggere  i  lavoratori  dai  conseguenti  rischi: 2
10 Presenza  di  conduttori  nudi  in  tensione  in  assenza  di  disposizioni  organiz- zative  e  procedurali  idonee  a  proteggere  i  lavoratori  dai  conseguenti  rischi: 2
11 Mancanza  di  protezione  contro  i  contatti  diretti  e  indiretti  (impianto  di  terra, interruttore  magnetotermico,  interruttore  differenziale): 2
12 Omessa   vigilanza   in   ordine   alla   rimozione   o   modifica   dei   dispositivi   di sicurezza  o  di  segnalazione  o  di  controllo: 2
13 Omessa  notifica  all’organo  di  vigilanza  prima  dell’inizio  di  lavori  che  possono comportare  il  rischio  di  esposizione  all’amianto: 1
14 Omessa  valutazione  dei  rischi  derivanti  dal  possibile  rinvenimento  di  ordigni bellici  inesplosi  ai  sensi  dell’articolo  28: 3
15 Omessa  valutazione  del  rischio  biologico  e  da  sostanze  chimiche: 3
16 Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo  31  luglio  2020,  n.  101: 3
17 Omessa  valutazione  del  rischio  di  annegamento: 2
18 Omessa  valutazione  dei  rischi  collegati  a  lavori  in  pozzi,  sterri  sotterranei  e gallerie: 2
19 Omessa  valutazione  dei  rischi  collegati  all’impiego  di  esplosivi: 3
20 Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  14  settembre  2011,  n.  177: 1
21 Condotta  sanzionata  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  3,  lettera  a),  del  decreto- legge  22  febbraio  2002,  n.  12,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
aprile  2002,  n.  73:
1
22 Condotta  sanzionata  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  3,  lettera  b),  del  decreto- legge  22  febbraio  2002,  n.  12,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
aprile  2002,  n.  73:
2
23 Condotta  sanzionata  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  3,  lettera  c),  del  decreto- legge  22  febbraio  2002,  n.  12,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
aprile  2002,  n.  73:
3
24 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge
22  febbraio  2002,  n.  12,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23  aprile
2002,  n.  73,  in  aggiunta  alle  condotte  di  cui  ai  numeri  21,  22  e  23:
1
25 Infortunio  di  lavoratore  dipendente  dell’impresa,  occorso  a  seguito  di  viola- zione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’asten- sione  dal  lavoro  per  più  di  60  giorni: 5
26 Infortunio  di  lavoratore  dipendente  dell’impresa,  occorso  a  seguito  di  viola- zione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente
decreto,  che  comporti  una  parziale  inabilità  permanente  al  lavoro:
8
27 Infortunio  di  lavoratore  dipendente  dell’impresa,  occorso  a  seguito  di  viola- zione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente
decreto,  che  comporti  un’assoluta  inabilità  permanente  al  lavoro:
15
28 Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione  delle  norme  sulla  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  di  cui  al presente  decreto: 20
29 Malattia  professionale  di  lavoratore  dipendente  dell’impresa,  derivante  dalla violazione  delle  norme  sulla  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  di  cui  al presente  decreto: 10

Controlli sugli interventi di efficientamento Superbonus

L’art. 41 del D.L. n. 19/2024 coordinato introduce nuove misure di controllo sulle istanze per la fruizione del Superecobonus finanziato con le risorse del PNRR relative alla Missione 2 Componente 3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici», investimento 2.1 «- Rafforzamento dell’Ecobonus per l’efficienza energetica».

Entro il 31 maggio 2024 sarà pubblicato sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, l’elenco delle asseverazioni rendicontate, comprensive del codice univoco identificativo (codice ASID) attribuito dal portale informatico di cui all’articolo 3 del DM del MISE 6 agosto 2020 e del Codice unico di progetto (CUP), per le istanze relative la fruizione di detrazioni fiscali afferenti agli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR destinate alla Missione 2 Componente 3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici», investimento 2.1 «- Rafforzamento dell’Ecobonus per l’efficienza energetica».

L’elenco integra il programma dei controlli predisposti da Enea (previsti dall’articolo 11 dello stesso decreto del MISE 6 agosto 2020), che effettuerà le verifiche in situ, congiuntamente agli organismi di controllo nazionali ed europei, con priorità e nel rispetto della tempistica relativa ai controlli del PNRR.

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