Sicurezza sul lavoro: cosa cambia con il Decreto PNRR?

CCNL, patente a crediti, congruità della manodopera: tutte le modifiche intervenute in sede di conversione in legge del D.L. n. 19/2024

di Redazione tecnica - 04/05/2024

Anche se è stato indicato come Decreto PNRR 4 o Decreto PNRR 2024, il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito in legge 29 aprile 2024, n. 56, non reca soltanto disposizioni finalizzate all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma contiene anche importanti novità in materia di sicurezza sul lavoro, con alcune modifiche intervenute proprio in fase di conversione.

Il decreto PNRR è legge: le novità in materia di sicurezza sul lavoro

Diverse le modifiche e le integrazioni che la legge ha apportato al provvedimento originario in materia di sicurezza sul lavoro. Tra le più rilevanti, sicuramente:

  • le indicazioni sui contratti da applicare negli appalti e subappalti di opere e servizi;
  • la "revisione" del sistema di patente a crediti, che diventerà operativo dal 1° ottobre 2024;
  • le nuove soglie per la verifica di congruità della manodopera e le sanzioni previste in materia sia per gli appalti pubblici che privati.

Vediamole in dettaglio.

Appalti di opere o servizi e subappalto

Come ha riportato anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è prevista la corresponsione obbligatoria di un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona, strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto;

Il D.L. n. 19/2024 faceva invece solo riferimento a quello maggiormente applicato.

 

Patente a punti: le novità

Differenze nella fase di conversione in legge anche per quanto riguarda il sistema di patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi.

Mentre il Decreto Legge prevedeva l’utilizzo della patente nell’ambito dei cantieri edili, adesso si potrà applicare anche in altri ambiti di attività, che verranno individuati con decreto del MLPS, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Inoltre sono stati esclusi dall’obbligo del possesso della patente:

  • i meri fornitori;
  • i prestatori di opere di natura intellettuale;
  • i soggetti in possesso di un documento equivalente di un altro Stato;
  • le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA.

Sempre con decreto del MLPS verranno definite:

  • le modalità di presentazione della domanda;
  • i contenuti informativi della patente;
  • i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione della patente;
  • l’individuazione di criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale, no
  • le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Queste le principali indicazioni sul punteggio:

  • la patente avrà un punteggio iniziale di 30 crediti;
  • non sarà consentito operare con una dotazione inferiore a 15 crediti, salvo il completamento dell’attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto (questa eccezione non è prevista in ogni caso quando la patente venga sospesa dall’INL);
  • il punteggio è decurtato in caso di provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione di sanzioni amministrative divenute definitive) emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese, o nei confronti dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato della legge.

Verifica della congruità della manodopera

Prevista anche una modifica rilevante sulla verifica di congruità della manodopera, con l'introduzione di un sistema di sanzioni per i soggetti inadempienti che investe sia l’ambito pubblico che privato:

  • nel caso di appalti pubblici di valore pari o superiore a 150mila euro, qualora venga effettuato il versamento del saldo finale senza verifica con esito positivo della congruità della manodopera, la SA valuterà negativamente la performance e trasmetterà una comunicazione ad ANAC;
  • per gli appalti privati di valore uguale o superiore a 500mila euro, il versamento del saldo finale senza che venga effettuata la verifica con esito positivo della congruità della manodopera determina l’emissione di una sanzione pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro a carico del committente.
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