Pagamento tributi e comunicazioni obbligatorie: il Fisco sul Decreto Adempimenti
Una nuova Circolare chiarisce alcuni aspetti del d.Lgs. n. 1/2024, dedicato alla razionalizzazione e alla semplificazione normativa in materia di adempimenti tributari
Dopo la circolare dell’11 aprile 2024, n. 8/E relativa alle novità sulle dichiarazioni fiscali introdotte dal d.Lgs. n. 1/2024 (c.d. “Decreto Adempimenti”), l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti in materia di semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario.
Pagamento tributi, comunicazioni e servizi digitali: la Circolare AdE sul Decreto Adempimenti
Conferma ne è la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 2 maggio 2024, n. 9/E, che questa volta si focalizza sulle misure del Decreto in materia di pagamento dei tributi, di comunicazioni obbligatorie e di servizi digitali.
Il documento è così strutturato:
- SEMPLIFICAZIONI RELATIVE AI PAGAMENTI DEI TRIBUTI
- Pagamenti rateali dell’acconto e del saldo (articolo 8)
- Misure in materia di versamenti minimi di IVA e ritenute (articolo 9)
- Addebito in conto dell’I24 con scadenze future (articolo 17) e pagamento delle somme dovute con modello F24 mediante PagoPA (articolo 18)
- RAZIONALIZZAZIONE DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
- Comunicazione di cessazione dell’incarico di depositario delle scritture contabili (articolo 4)
- Semestralizzazione dei termini di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie (articolo 12)
- RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DIGITALI E INCENTIVI ALL’UTILIZZO DI
STRUMENTI ELETTRONICI
- Modello unico di delega per l’accesso ai servizi dell’Agenzia (articolo 21)
- Rafforzamento dei servizi digitali (articolo 22)
- Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale (articolo 23)
- Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure software (articolo 24)
- SOSPENSIONE DELL’INVIO DI COMUNICAZIONI E INVITI (ARTICOLO 10).
Vediamo nelle pagine successive le novità più significative.
Pagamenti semplificati
Come spiega il Fisco, con il d.Lgs. n. 1/2024 vengono previsti nuovi termini per il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps.
Queste le disposizioni dell’art. 8:
- differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro cui va perfezionata la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto;
- individuazione di un’unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro cui è necessario pagare le rate mensili successive alla prima.
Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 9, i titolari di partita Iva possono ridurre il numero di versamenti dell’IVA periodica e per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo, con una soglia di versamenti minimi pari a 100 euro. Ciò significa che se l’importo del periodo non supera 100 euro, questo può essere versato congiuntamente a quello relativo al periodo successivo, ma comunque non oltre il 16 dicembre dell’anno stesso.
Novità anche sulle modalità di versamento, che verranno comunque stabilite con specifici provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate. Nel dettaglio, in caso di versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, l’art. 17 prevede che si potrà disporre in via preventiva l’addebito di somme dovute per scadenze future su un conto aperto presso un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate.
Infine, il successivo articolo 18 estende progressivamente l’uso della della piattaforma PagoPA ai pagamenti con F24.
Comunicazioni obbligatorie razionalizzate
L’art. 4 introduce la possibilità per il depositario di scritture contabili, in caso di inerzia del cliente:
- di comunicare al Fisco il recesso dal proprio incarico, in modo da evitare che i verificatori si rechino presso un depositario in sostanza ormai cessato, in caso di controlli in loco.
- di liberarsi dall’obbligo di tenuta e conservazione delle scritture del contribuente.
Dopo 60 giorni dall’avvenuta cessazione dell’incarico, qualora il contribuente non abbia provveduto ad effettuare la comunicazione, l’ex-depositario potrà provvedere a effettuare lui stesso la comunicazione, secondo le modalità e tempistiche stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 aprile 2024.
Novità anche per i soggetti tenuti all’invio al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie: come previsto dall’art. 12, la comunicazione va fatta:
- il 30 settembre di ogni anno, in relazione alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre dell’anno stesso;
- il 31 gennaio di ogno anno, riguardo a quelle sostenute nel secondo semestre dell’anno precedente.
Sono esonerati i commercianti al minuto di farmaci che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
Servizi digitali rafforzati
Gli articoli da 21 a 24 del d.Lgs. n. 1/2024 puntano a migliorare e a incentivare l’uso dei servizi digitali del Fisco.
In particolare:
- viene introdotto un modello unico di delega all’intermediario da parte del contribuente;
- vengono potenziati i canali di assistenza e confronto a distanza;
- viene implementata l’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
- vengono implementate soluzioni software che garantiscano l’integrazione tra pagamento elettronico e registrazione dei corrispettivi.
Nuovi termini di sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti
Infine, come previsto all’art. 10 del d.Lgs. n. 1/2024, salvo casi di indifferibilità e urgenza, il Fisco non potrà inviare comunicazioni e inviti al contribuente in questi due periodi:
- 1° agosto - 31 agosto;
- 1° dicembre - 31 dicembre.
Tra gli atti interessati dalla disposizione rientrano:
- comunicazioni relative agli esiti dei controlli automatizzati e/o dei controlli formali delle dichiarazioni;
- comunicazioni sugli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata;
- lettere di invito per l’adempimento spontaneo.
Sul punto, l’Agenzia segnala che la previsione non fa venir meno la sospensione (già prevista per legge) dal 1° agosto al 4 settembre, del pagamento delle somme dovute per questa stessa tipologia di atti, oltre che dell’invio di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti.
Documenti Allegati
Circolare