Direzione lavori e Coordinamento sicurezza: il MIT sui ruoli in fase esecutiva
In fase esecutiva dell'appalto è possibile ricoprire entrambi i ruoli oppure le due figure vanno separate? Ecco la risposta del supporto giuridico
Nel caso di appalti di lavori di importo superiore a un milione di euro, in fase esecutiva è necessario nominare un coordinatore per la sicurezza differente dal direttore lavori, oppure si tratta di una mera facoltà in capo alla stazione appaltante?
Direzione lavori e Coordinamento sicurezza: i ruoli possono coincidere?
Sui dubbi di interpretazione dell’art. 114, comma 4 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) è intervenuto il MIT con il parere del 17 aprile 2024, n. 2459, chiarendo a una stazione appaltante le corrette modalità operative sia per appalti di importo superiore o inferiore a 1 milione di euro.
Questo nello specifico il quesito sottoposto al supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: “Questa amministrazione deve procedere all'affidamento della direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ad un unico professionista; l'importo dei lavori da realizzare è maggiore ad euro 1.000.000. L'articolo 114, comma 4 del nuovo codice dei contratti approvato con D.Lgs. 36/2023, recita testualmente: "4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.[...]". Da una prima interpretazione, sembrerebbe che nel caso di lavori non superiori ad un milione di euro il coordinatore della sicurezza "deve" coincidere con il direttore dei lavori, mentre per lavori superiori è facoltà della stazione appaltante affidare al direttore dei lavori anche il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze). Vi chiediamo se tale interpretazione è corretta oppure se il comma 4 dell'articolo 114 vada interpretato nel senso che, sopra la soglia del milione di euro, il coordinatore della sicurezza non può coincidere con il direttore dei lavori”.
La risposta del MIT
Come ha spiegato il MIT, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro vi è l’obbligo, e non una mera facoltà, di nominare il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva diverso dal direttore lavori.
Sotto 1 milione può procedere il direttore lavori, purché sia in possesso dei requisiti in materia di sicurezza. Di conseguenza, l’interpretazione corretta fornita dalla SA è la seconda, come anche confermato dalla Relazione Illustrativa al Codice, nella quale si legge, a pag. 165 che “nel comma 4 si è invece mantenuta la previsione delle funzioni di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva. Considerata l’importanza di tali funzioni se ne è limitata l’attribuzione al direttore dei lavori soltanto nei lavori inferiori alla soglia di un milione di euro, dovendosi, per i lavori di maggiore entità (così come per il caso di lavori complessi e per il caso di rischi di interferenze, specificati nello stesso comma), nominare un’apposita figura ai sensi dell’art. 92, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008 (…)”.
Documenti Allegati
Parere