Enti Locali e Decreto PNRR 2024: la nota ANCI sulla conversione in legge

Il documento contiene indicazioni sulle disposizioni più rilevanti per le attività di Comuni e Città metropolitane introdotte o confermate con la legge n. 56/2024

di Redazione tecnica - 06/05/2024

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 29 aprile 2024, n. 56 del Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. "Decreto PNRR 2024"), ANCI ha pubblicato un’interessante nota esplicativa sulle disposizioni più rilevanti per le attività di Comuni e Città metropolitane introdotte o confermate in fase di conversione.

Enti locali e conversione in legge del Decreto PNRR: la nota ANCI 

Un focus particolarmente ricco di indicazioni utili per gli enti locali, così strutturato:

GOVERNANCE PER IL PNRR E IL PNC

  • Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (Art. 1);
  • Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR (Art. 2);
  • Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata (Art. 6);
  • Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura (Art. 7);
  • Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori (Art. 8);
  • Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali (Art.9);
  • SAI (Art. 9, comma 5).

DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DEL PNRR E DEL PNC

  • Anticipazioni al 30 per cento (Art. 11, comma 1);
  • Semplificazione in materia di appalti (Art. 12, comma 1);
  • Semplificazioni in materia di reclutamento di personale, conferimento di incarichi, procedimenti amministrativi e contabili (Art. 12, comma 3);
  • Procedure semplificate attraverso il sistema REGIS (Art. 12, comma 4);
  • Utilizzo FOI (Fondo opere indifferibili) anche per interventi non più finanziati dal PNRR (Art. 12, comma 5);
  • Conferenza semplificata accelerata (Art. 12, commi 6 e 7);
  • Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana (Art. 12, commi 12 e 13);
  • Efficacia provvedimento di VIA (Art. 12, comma 14);
  • Sindaci- Poteri commissariali con DPCM per tutte le opere PNRR (Art. 12, comma 15);
  • Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell’infanzia (Art. 15 bis);
  • Disposizioni per l’attuazione della Misura 5 – Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di Sport e inclusione sociale (Art. 19);
  • Modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale (Art. 20);
  • Misure in materia di digitalizzazione e dematerializzazione documentale delle pubbliche amministrazioni (Art. 21;
  • Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali- “Opere medie” (Art. 32);
  • Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere» (Art. 33);
  • Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati (Art. 34);
  • Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana (Art. 35);
  • Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 (Art. 36);
  • Incarichi a soggetti in quiescenza (Art. 36, comma 2 quater);
  • Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni (Art. 40).

Risorse PNRR: coperture e definanziamenti

Come specifica ANCI, l’art. 1, quasi un preambolo all'intero provvedimento, punta al recupero delle risorse finanziarie necessarie a dare piena operatività al nuovo PNRR e a coprire il fabbisogno finanziario occorrente per dare continuità attuativa alle misure definanziate dal Piano, tenuto conto degli impegni giuridicamente già assunti dalle amministrazioni titolari, oltre che dai Comuni e dalle Città metropolitane.

In particolare la disposizione reca una manovra che richiede copertura finanziaria per 15,5 miliardi di euro sul periodo 2024-2029 (co. 8) di cui:

  • 9,4 miliardi per incremento del fondo rotativo per attuazione PNRR;
  • 3,4 miliardi per l’utilizzo dei definanziamenti dal PNRR;
  • 2,6 miliardi per incrementi autorizzazioni di spesa decise con il dl 59/2021 (PNRR-1).

Di questi, circa due miliardi sono in realtà spostamenti sul 2027-28 (aumenti di spesa) di stanziamenti a suo tempo decisi sul 2024-26 (diminuzioni). In questo ammontare complessivo è di fatto compreso il ritorno ai finanziamenti nazionali originari degli interventi dei Comuni relativi a:

  • piccole e medie opere, completamente fuoriusciti dal PNRR;
  • rigenerazione urbana, parzialmente fuoriusciti dal PNRR

Vengono rifinanziati:

  • i Piani urbani integrati (anch’essi parzialmente fuoriusciti dal PNRR) con 1,6 miliardi di euro;
  • gli interventi di Infrastrutture sociali Aree interne (500 milioni tra il 2024-29) e Beni confiscati alle mafie (300 milioni per lo stesso periodo).

La copertura è indicata nel comma 8, riportando ben 41 voci di riduzioni di spesa, per un totale di 12 miliardi, a cui si aggiungono altri 4,18 per altre coperture di importi più contenuti, tra cui quelle su Pinqua (-40 milioni 2027-28) e su edilizia scolastica (non solo locale, -60 milioni nel 2026-28).

Rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali 

L'art. 9 istituisce in ciascuna provincia una cabina di coordinamento presieduta dal prefetto o da un suo delegato, per rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR e migliorare l’attività di supporto in favore degli enti territoriali per la definizione del piano di azione per l’efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale.

Alla cabina di coordinamento partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della Città metropolitana o loro delegati, un rappresentante della regione o della provincia autonoma, un rappresentante della RGS, una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi PNRR o loro delegati e i rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare in ambito provinciale, di volta in volta interessati. Possono essere chiamati a partecipare anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché gli altri soggetti pubblici interessati.

Ok alle anticipazioni al 30 per cento

Come richiesto da ANCI, per consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, nonché il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, l'art. 11, comma 1, stabilisce che la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30% del contributo assegnato, che verrà accreditato entro 30 giorni dalla richiesta.

La norma introduce, quindi, una regola di carattere generale che troverà applicazione sia per i nuovi interventi finanziati con le risorse del Fondo Next Generation EU-Italia sia per i cosiddetti “Progetti in essere” finanziati con risorse a valere su autorizzazioni di spesa a legislazione vigente, superando l’attuale soglia dell’anticipazione che, di norma, è pari al 10% del valore dell’intervento.

 

Semplificazioni per interventi non più finanziati con il PNRR

L’art. 12 introduce disposizioni volte a mantenere la semplificazione anche per interventi non più finanziati dal PNRR.

In particolare:

  • il comma 1 prevede che, a tutti i progetti che non sono più finanziati con risorse PNRR continuino ad applicarsi le norme di semplificazione di cui al D.L. n. 77/2021, al D.L. n. 13/2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, purché i relativi bandi ed avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del D.L. n. 19/2024, nonché, alle procedure ed ai contratti in cui, alla stessa data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Inoltre, le semplificazioni vengono estese anche agli appalti di servizi e forniture;
  • il comma 3, chiarisce che in relazione agli interventi non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di rafforzamento e supporto della capacità amministrativa, reclutamento di personale, conferimento di incarichi e semplificazione dei procedimenti amministrativi e contabili contenute nel d.l. 77/2021, d.l. 80/2021, d.l. 13/2023 nonché tutte le ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR;
  • il comma 4 stabilisce che per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi che fuoriescono dal PNRR, le Amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori utilizzano le funzionalità del sistema informatico REGIS. Per gli interventi interamente definanziati dal PNRR (piccole e medie opere), le Amministrazioni titolari definiscono, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo, fermo restando l’utilizzo del sistema REGIS;
  • il comma 5 stabilisce che per gli interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del PNC, restano confermate le assegnazioni per le compensazioni dell’incremento prezzo dei materiali a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili purché detti interventi siano integralmente finanziati a valere su risorse a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, sulla base delle indicazioni fornite da parte delle amministrazioni titolari dei medesimi interventi con le modalità e nei termini stabiliti dal MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e siano aggiornati i cronoprogrammi prevedendo l’ultimazione dell’intervento in coerenza con l’articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio. ANCI segnala che occorrerà comunque una ricognizione degli interventi ed un aggiornamento dei cronoprogrammi seguendo le procedure di cui al d.l. 50/2022 e legge 197/2022 (legge di bilancio 2023). Non ci sarà dunque assegnazione FOI per il 2024.

Estensione dei poteri commissariali 

Secondo quanto previsto al comma 15 dell’art. 12, possono essere attributi ai sindaci, ai presidenti delle province e ai sindaci metropolitani i poteri speciali commissariali previsti dall’articolo 7-ter del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito in legge 41/2020 e già previsti per gli interventi di edilizia scolastica.

Inoltre vengono estese a tutti gli investimenti PNRR anche le altre disposizioni di semplificazione previste solo per l’edilizia scolastica di cui all’art. 24 del d.l. 13/2023, come convertito dalla Legge n. 41/2023.

Utilizzo dei ribassi d'asta

Di particolare rilievo l’art. 19  che concede agli enti attuatori degli interventi relativi al PNRR “Sport e Inclusione Sociale”, di utilizzare i ribassi d’asta realizzati per far fronte, oltre che a varianti progettuali di cui sorga la necessità in corso d’opera, nel rispetto delle previsioni del codice dei contratti pubblici applicabile ratione temporis (art. 106 del D.lgs. n.50/2016 o art. 120 D.lgs. 36/2023), anche all’aggiornamento dei prezziari a seguito degli incrementi dei prezzi.

Inoltre il Dipartimento per lo sport può riprogrammare le risorse afferenti alla misura del PNRR e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori:

  • per la realizzazione di nuove palestre pubbliche, anche ad uso scolastico, nei Comuni delle isole minori marine;
  • per l’efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati esclusivamente alla pratica di sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.

Modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale

Con l’art. 20 si modificano alcune previsioni del CAD.

In particolare il comma 1:

  • a) introduce la possibilità per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle dello Stato di avvalersi del supporto di società in-house, previa sottoscrizione di apposita convenzione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per lo svolgimento delle funzioni dell’Ufficio per la Transizione Digitale, oltre a quella preesistente di svolgere tale funzione in forma associata;
  • b) precisa che i soggetti indicati nell’art. 2 comma 2 del CAD, ovvero tutte le PA, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico, oltre all’obbligo di esposizione sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati, possono continuare ad avvalersi di eventuali altri sistemi di interoperabilità attivi, essendo la citata PDND, l’unica piattaforma deputata dalla norma vigente a garantire l’interoperabilità tra sistemi e basi di dati;
  • c) modifica l’art. 62 del CAD relativo all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
  • d) interviene sostituendo integralmente l’articolo 64-ter relativo alla Piattaforma di gestione deleghe;
  • e) introduce il nuovo articolo 64-quater (Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema IT-Wallet).

Digitalizzazione e dematerializzazione documentale delle pubbliche amministrazioni

L’articolo 21 introduce la possibilità per le PPAA di avvalersi, previa sottoscrizione di apposita convenzione, del supporto tecnico-operativo dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la dematerializzazione documentale.

Riduzione rischio idrogeologico e interventi in aree colpite dal sisma

Come spiega l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l’art. 36 interviene:

  • al comma 1 sugli interventi di messa in sicurezza rispetto al rischio alluvione e idrogeologico (risorse finanziarie della missione M2C4 PNRR – 800 milioni di euro di finanziati dall’art. 22, c.1 DL n, 152/21), ai quali si applicano le disposizioni derogatorie in materia di appalti e di procedure di approvazione dei progetti stabilite dagli articoli 4 e 14 dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, chiarendo che deve essere fatto salvo il rispetto del principio DNSH (“Do No Significant Harm”);
  • al comma 2 sul cd. "Decreto “Sisma” n. 189/2016, aggiungendo il comma 2-ter all’art. 15-ter, recante misure urgenti per le infrastrutture viarie, con il quale si stabilisce che il soggetto attuatore possa, d’intesa con il presidente della regione, chiedere al Ministero dell’ambiente di individuare la regione stessa come autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione d’impatto ambientale (VIA) o alla verifica di assoggettabilità a VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il Ministero dell’ambiente comunica al soggetto attuatore e alla regione la determinazione in merito all’autorità competente. La verifica del progetto di cui all’articolo 42 del codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 36/2023, comprende anche la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA. Il soggetto preposto alla verifica del progetto è individuato come soggetto che effettua la verifica di ottemperanza prevista per la fase di monitoraggio della VIA (art. 28 d.lgs. n. 152/2016).
  • al comma 2-quater, estendendo la possibilità di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza, anche agli enti competenti ai fini dell’attuazione degli interventi per la ricostruzione post sisma 2009 e 2016, sia pubblica che privata, avvalendosi delle peculiari competenze acquisite nel contesto della ricostruzione post sisma.

Riduzione dei tempi di pagamento da parte delle PA

Infine, l’art. 40 adotta le disposizioni previste dalle nuove milestone in materia di riduzione dei tempi di pagamento introdotte a seguito della revisione del PNRR approvata dal Consiglio Ecofin l’8 dicembre 2023.

In particolare, il comma 1 interviene sulle disposizioni del Codice dei contratti pubblici in materia di cessione dei crediti vantati verso la PA, riducendo, da quarantacinque a trenta giorni, il tempo che l’amministrazione ha a disposizione per rifiutare la cessione a partire dalla data di notifica della stessa.

Il comma 2, con l’obiettivo di agevolare le procedure di pagamento, riduce i tempi di erogazione dei trasferimenti fra amministrazioni da 60 a 30 giorni, calcolati a partire dalla definizione delle condizioni di erogazione, ovvero dalla data in cui è comunicata al beneficiario la spettanza della stessa erogazione. Si tratta secondo ANCI di una previsione particolarmente importante per quei Comuni impossibilitati a pagare fatture di importi elevati relative ad opere pubbliche o investimenti per via dei ritardi dei trasferimenti statali o regionali, fermo restando che, conclude l’Associazione, appare come un primo passo, necessario ma non sufficiente per ridurre i tempi dei trasferimenti che costituiscono uno dei principali ostacoli al pagamento dei debiti commerciali dei Comuni nei termini di legge.

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