Agevolazioni fiscali in edilizia: comincia il valzer degli emendamenti

Sono parecchie le richieste di modifica all’art. 1, comma 5, del Decreto Legge n. 39/2024. Al Senato si lavora sul disegno di legge di conversione

di Gianluca Oreto - 08/05/2024

Dopo il “corposo” ciclo di audizioni dei soggetti interessati, sono state presentate al Senato le proposte di emendamento al disegno di legge di conversione del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 (Decreto Agevolazioni fiscali in edilizia o Tagli cessioni), il cui percorso scade il 28 maggio 2024.

Conversione Decreto Legge n. 39/2024: si entra nel vivo

Sono davvero tante le proposte di emendamento arrivate dalle forze di maggioranza e da quelle di opposizione. Solo all’art. 1 (Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura), sono 158 gli emendamenti molti delle quali sono finalizzati a modificare quanto stabilito (e tanto contestato) al comma 5 che, nella versione di Palazzo Chigi, dispone:

Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

Una disposizione che modifica il precedente regime di eccezioni stabilito dal Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38, che consentiva l’utilizzo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) sia nel caso di interventi che accedono al superbonus che quelli che accedono agli altri bonus edilizi ma a determinate condizioni.

Mediante questa modifica (prevista per contrastare il fenomeno delle CILAS dormienti ovvero presentate solo per “cristallizzare” la data di protocollo ma con lavori mai avviati), non sarebbe stata più sufficiente la CILAS presentata entro il 16 febbraio 2023 per poter continuare ad utilizzare sconto in fattura e/o cessione del credito. Ciò che serve, dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 39/2024 (30 marzo 2024) è:

  • aver ricevuto una fattura relativa a lavori effettuati;
  • aver “sostenuto” la spesa di questa fattura.

Conversione Decreto Legge n. 39/2024: gli emendamenti all’art. 1, comma 5

Condizioni che mal si conciliano proprio con lo sconto in fattura che, utilizzato a SAL, prevede la realizzazione di una percentuale minima del 30% per poter utilizzare l’opzione prevista all’art. 121 del Decreto Rilancio.

Proprio per questo motivo sono tanti gli emendamenti che riguardano il citato comma 5, tra i quali segnaliamo quelli presentati dall’opposizione che chiedono una netta riformulazione di questa disposizione che rischierebbe di bloccare lavori già avviati per i quali non risulta alcuna fattura e pagamento.

M5S e PD chiedono ad esempio di sostituire le parole: "non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati" con le seguenti:

"non risulta né stipulato un contratto di appalto né attestato l'avvenuto avvio dei lavori nell'ambito di una apposita asseverazione a cura di un tecnico abilitato, che deve essere rilasciata prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate delle opzioni di cui all'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, eventualmente esercitate e alla quale si applicano le disposizioni di cui al comma 13-bis.1, dell'articolo 119, del medesimo decreto-legge. L'avvenuto avvio dei lavori si presume in ogni caso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati o prestazioni professionali inerenti ai lavori già effettuate".

In questo modo sarebbe sufficiente una attestazione del direttore dei lavori che asseveri l’avvio dei lavori.

Nuovo spalmacrediti e sblocco crediti incagliati

Considerato il brusco stop al meccanismo delle opzioni alternative, sono stati presentati alcuni emendamenti che prevedono l’inserimento del nuovo art. 1-bis al D.L. n. 39/2024 mediante il quale si modificherebbe l’art. 121 del Decreto Rilancio e prevedendo la possibilità di utilizzare il credito diretto in dieci quote annuali di pari importo.

Molto più ardita la proposta che mirerebbe a favorire la circolazione dei crediti in favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze e degli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario. L'acquisto dei crediti, senza facoltà di ulteriore cessione, sarebbe ammesso previa valutazione positiva da parte del soggetto acquirente di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggetto di acquisto, mediante compensazione secondo i criteri e le modalità previste per la detrazione originaria.

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