Verifica di congruità manodopera: già modificato il Decreto PNRR
In Gazzetta Ufficiale le modifiche all'art. 29 della legge n. 56/2024. Previste alcune novità sia nell'ambito degli appalti pubblici che privati
Nemmeno il tempo di entrare in vigore la legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. “Decreto PNRR 2024”), che arriva un nuovo decreto-legge a modificare le disposizioni sulla verifica di congruità della manodopera negli appalti pubblici e privati.
Verifica congruità manodopera: nuove modifiche per appalti pubblici e privati
La conferma arriva con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2024, n. 105, del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, nel quale sono stati infatti sostituiti integralmente i commi da 10 a 12 dell’art. 29 della legge n. 56/2024.
Ecco la tabella con il testo originario e quello modificato, insieme a un approfondimento sulle novità.
Testo D.L. n. 19/2024, convertito in legge n. 56/2024 Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare |
Testo D.L. n. 60/2024 Art. 28. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso |
10. Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’articolo 8, comma 10 -bis , del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 11. Negli appalti pubblici 12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente. |
1. All’articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, i commi da 10 a 12 sono sostituiti dai seguenti: «10. Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’articolo 8, comma 10 -bis , del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 11. Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L’esito dell’accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell’articolo 222, comma 3, lettera b) , del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all’acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell’attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori.». |
Appalti privati: verifica a carico del direttore dei lavori e nuova soglia per la congruità
Nel nuovo comma 10 viene aggiunta, tra le figure incaricate della verifica di congruità dell’incidenza della manodopera negli appalti privati, quella del direttore dei lavori, con la precisazione che in sua assenza, tale responsabilità ricadrà sul committente.
La riscrittura del comma 12 abbassa la soglia per la verifica di congruità nei cantieri privati, che scende da 500mila euro a 70mila euro. Anche qui viene inserito il riferimento al direttore dei lavori, su cui ricade la responsabilità della verifica (o sul committente in sua assenza), e l’eventuale destinazione della sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro, già prevista nel testo originario.
Appalti pubblici: niente soglia per la verifica
Mentre l’originario testo del comma 11 prevedeva la soglia di 500mila euro per la verifica di congruità della manodopera nel caso di appalti pubblici, la nuova disposizione cancella ogni limitazione.
Rimane ferma la previsione per cui l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del RUP in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso, e la violazione verrà comunicata ad ANAC.
Documenti Allegati
Decreto Legge