Decreto PNRR 2024: le indicazioni di ANCE sugli appalti pubblici
L'Associazione Nazionale Costruttori Edili dedica un interessante approfondimento alle disposizioni più rilevanti per il settore contenute nella legge di conversione
Lungi da essere “solo” un provvedimento recante disposizioni sull’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, conosciuto come Decreto PNRR 4, contiene numerose norme di particolare interesse e trasversali per il settore dell’edilizia e delle costruzioni.
Decreto PNRR 4 e appalti pubblici: il dossier ANCE sulla legge di conversione
Non a caso l’ANCE ha dedicato alla legge di conversione n. 56/2024 un ricco dossier, articolato in più sezioni, tra cui quella realizzata dalla Direzione Legislazione Opere Pubbliche, contenente un approfondimento sulle norme sui lavori pubblici, relative alla governance per l’attuazione degli interventi PNRR, alla digitalizzazione dei contratti pubblici e ai termini di pagamento delle PA.
Questi in particolare gli articoli commentati:
- Art. 5 – Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari
- Art. 6 – Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata
- Art. 12- Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi
- Art. 19 – Disposizioni per l’attuazione della Misura 5 – Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di sport e inclusione sociale
- Art. 40 – Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni
PNRR: semplificazione e accelerazione delle procedure
La parte più corposa è sicuramente quella dedicata all’art. 12, che al comma 1 stabilisce che si continua ad applicare la disciplina acceleratoria e semplificata prevista per gli interventi finanziati con le risorse del PNRR, al fine di assicurare l’attuazione degli interventi, caratterizzati da un maggiore livello di avanzamento, non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, alle relative procedure di affidamento ed ai contratti i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del provvedimento oltre che alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi.
Spiega ANCE che la previsione punta a garantire continuità nell’applicazione della disciplina derogatoria, che ha già trovato applicazione con riferimento alla fase prodromica all’avvio delle procedure ad evidenza pubblica, in modo da scongiurare eventuali ed indebiti ritardi nell’attuazione degli interventi causati dal mutamento della normativa di riferimento.
Appalti nei settori speciali
Il riferimento successivo è al comma 8 dell’art. 12 secondo cui per gli investimenti agli interventi avviati a partire dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, le disposizioni di cui all’articolo 47 e all’articolo 50, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021 si applichino, con riferimento alle procedure afferenti ai settori speciali del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), esclusivamente a quelle avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento.
Qualora, invece, tali investimenti o interventi abbiano già beneficiato di contributi o di finanziamenti diversi dal PNRR, le disposizioni anzidette trovano applicazione soltanto per le procedure di gara avviate dai soggetti attuatori successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento a valere, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR.
Sul punto, ANCE ricorda che l’art. 47 reca, con riferimento agli appalti finanziati con le risorse PNRR/PNC, misure relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, mentre l’articolo 50, comma 4, del citato dl 77/2021, sempre con riferimento alla medesima tipologia di appalti, prevede l’inserimento obbligatorio nella documentazione di gara del premio di accelerazione in fase di esecuzione dei lavori.
La portata applicativa del comma 8 secondo ANCE sembrerebbe riferita agli appalti finanziati con le risorse PNRR, esclusivamente ove banditi dai soggetti operanti nei settori speciali.
Attenzione poi sul comma 10 che modifica l’articolo 17, comma 2, del D.L. n. 124/2023, prorogando di un anno il termine previsto, che dal 31 dicembre 2023 viene portato al 31 dicembre 2024 sulle misure riservate a SACE per il rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l’esecuzione di appalti pubblici e l’erogazione degli anticipi contrattuali.
Poteri commissariali ai sindaci
Infine, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili ricorda che ai sensi del comma 15, al di fuori dei casi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 77/2021 e qualora sia strettamente necessario al fine di assicurare il rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNRR e del PNC, con DPCM, possano essere attributi ai sindaci, ai presidenti delle province e ai sindaci metropolitani – in qualità di soggetti attuatori – inter alia, i poteri previsti per la realizzazione degli interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica dall’articolo 7–ter del decreto–legge 8 aprile 2020, n. 22. L’estensione dei poteri derogatori anche agli interventi ricompresi nel PNC è frutto di una modifica apportata al testo in sede di conversione in Parlamento.
In caso di adozione del DPCM, ai fini dell’attuazione degli interventi si applicano altresì le disposizioni di semplificazione previste per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica dall’articolo 24, commi 3 e 4, del decreto – legge 24 febbraio 2023, n. 13.
Come spiega ANCE si tratta dei poteri di deroga al Codice dei Contratti Pubblici, fatto salvo il rispetto di alcune disposizioni del d.Lgs. n. 50/2016, del Codice Antimafia (d.lgs. 159/2011), dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’UE nonché delle norme in materia di subappalto.
Digitalizzazione degli appalti: l'autocertificazione dei requisiti per le PAD
Di particolare rilievo l’introduzione nell'art. 12 del comma 16-quater, sulla digitalizzazione degli appalti pubblici.
In particolare si prevede che in via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, l’Agenzia per l’Italia digitale (AgId) è autorizzata a rilasciare la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 26 del codice dei contratti pubblici, sulla base delle autodichiarazioni presentate dai soggetti gestori delle piattaforme, attestanti la conformità delle medesime ai requisiti di cui all’articolo 22, comma 2, del d.Lgs. n. 36 del 2023.
Sul punto, ANCE ricorda che, a far data dal 1° gennaio 2024, tutti gli affidamenti devono essere gestiti per mezzo di piattaforme di approvvigionamento digitale, ovvero tramite l’insieme di servizi e sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti per svolgere le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, assicurando in questo modo la totale digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.
Precedentemente era necessario presentare un’istanza di certificazione ad AgID, seguendo il processo specificato con la determinazione del 27 dicembre 2023, n. 334.
Adesso fino al 31 dicembre 2025 è consentita l’autocertificazione del possesso dei requisiti sulla base dei seguenti parametri:
- redazione o acquisizione degli atti in formato nativo digitale;
- pubblicazione e trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- accesso elettronico alla documentazione di gara;
- presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e interoperabilità con il fascicolo virtuale dell’operatore economico;
- presentazione delle offerte;
- apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;
- controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e gestione delle garanzie.
Ribassi d’asta per la realizzazione di impianti sportivi
ANCE ricorda che con il comma 1 dell’art. 19 si consente al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri di autorizzare i soggetti attuatori all’utilizzo dei ribassi d’asta nell’ambito dello stesso intervento nel quale sono stati registrati, anche per fronteggiare l’incremento dei prezzi, con l’obiettivo di garantire il raggiungimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, investimento 3.1 «Sport e inclusione sociale» del PNRR, per gli interventi relativi all’impiantistica sportiva finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR”.
Riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni
Infine, ANCE ricorda che l’art. 40, comma 1, riduce, da quarantacinque a trenta giorni dalla notifica, il termine entro il quale le stazioni appaltanti possono rifiutare le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione.
Obiettivo, conclude ANCE, è accelerare la cessione dei crediti derivanti da transazioni commerciali, che diventa efficace e opponibile una volta trascorsi 30 giorni di silenzio/inazione da parte della stazione appaltante, contribuendo così all’attuazione della Riforma 1.11 del PNRR (Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie), Misura M1C1-72-quater.