Digitalizzazione appalti: ANAC risponde ad ANCI
Accesso alle piattaforme, richiesta CIG, interoperabilità e compilazione form: l'Autorità Anticorruzione risponde punto per punto
L’avvio del sistema di digitalizzazione dei contratti pubblici, a partire dal 1° gennaio 2024, ha creato non poche difficoltà ad operatori e stazioni appaltanti, a cui ANAC ha cercato di dare riscontro con diverse FAQ tematiche pubblicate sul sito dell’Autorità.
Chiarimenti che comunque non sono stati sufficienti, e che hanno portato l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) a segnalare, in una prima lettera a gennaio e in una più recente, entrambe a firma del segretario generale, Veronica Nicotra, tutte le criticità riscontrare dagli enti locali nel mettere a regime il sistema, difficoltà che si sono tradotte naturalmente in ritardi operativi.
Digitalizzazione appalti: le risposte di ANAC ad ANCI
Come si legge nella lettera inviata al presidente di ANAC, Giuseppe Busia, “nonostante gli sforzi e gli interventi dell'Autorità, finalizzati a mitigare le prime criticità già rappresentate dall'Associazione, sussistono ancora diverse problematiche che rischiano di provocare gravi ritardi nello svolgimento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, anche in relazione ai sistemi di centralizzazione della committenza”.
In particolare, sottolinea Nicotra, si tratta di:
- difficoltà tecniche legate all'accesso alle piattaforme di e- procurement solo tramite SPID del RUP o del responsabile di fase;
- gravosità procedurale rispetto alla richiesta di CIG per qualsivoglia affidamento, anche in house;
- criticità nel dialogo fra la piattaforma contratti pubblici (Pcp) e le piattaforme certificate di SA e centrali di committenza
- problematiche inerenti la richiesta di compilazione di schede e formulari secondo il tipo di affidamento.
Criticità che sono state catalogate in aree tematiche e riassunte in un documento tecnico, a cui ANAC ha dato riscontro punto per punto.
Riportiamo nelle pagine successive il testo integrale con le domande (in corsivo) di ANCI e le risposte di ANAC.
Accesso alle PAD e al MEPA
Autenticazione: Si ritorna sull'argomento dell'accesso alle PAD e al MEPA con sistemi diversi dallo SPID, alla luce di alcuni approfondimenti svolti anche con i titolari delle Piattaforme. Alla luce delle Regole tecniche con i "Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale" predisposte da AGID, si ricava che le modalità di accesso sono definite in due passaggi. Il primo attiene al paragrafo "3.3.1 Requisiti funzionali generali (Classe 2-a)" 3.3.1.1 Accesso digitale alla piattaforma [3.3.1.1-1] La piattaforma deve consentire l'identificazione degli utenti tramite i meccanismi di identificazione elettronica SPID e CIE. [3.3.1.1-2] La piattaforma deve consentire l'identificazione elettronica degli utenti anche tramite altri meccanismi, in conformità alla normativa vigente. In particolare, per gli utenti europei, la piattaforma dovrebbe utilizzare le funzionalità del nodo elDAS italiano [FICEP]. [3.3.1.1-3] I meccanismi di autenticazione ulteriori di cui al [3.3.1.1-2] resi disponibili dalla piattaforma devono essere classificati dal Titolare secondo una propria valutazione, rispetto alle definizioni di livello di garanzia dello standard ISO/IEC 29115 (LOA2, LoA3 0 LoA4). Dall'esame della regola appare evidente che la PAD deve consentire l'identificazione con sistemi corrispondenti alla classificazione dello standard ISO/ IEC 29115 tra cui è ricompreso il livello LoA2, corrispondente all'utilizzo di un sistema di autenticazione con nome utente e password. Viceversa, solo quando l'attività comporta l'interazione con ANAC, la regola tecnica obbliga all'utilizzo dello SPID o CIE, come da paragrafo che segue. [3.4-2] La piattaforma deve identificare la persona fisica che effettua operazioni sulla piattaforrna che comportano l'utilizzo di e-service ANAC. L'identificazione deve avvenire tramite SPID o CIE, o altro mezzo di identificazione elettronica rilasciato nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione a norma dell'articolo 9 del Regolamento [elDAS]. E' stato verificato che tale diverso metodo di accesso/ autenticazione è reso disponibile da alcune PAD, ma assolutamente non consentito da CONSIP. Ciò appare non conforme alle specifiche tecniche sopra riportate.La risposta di ANAC
La piattaforma Acquistinretepa è stata realizzata in conformità alle regole tecniche emanate da Agid per quanto concerne l’obbligo di assicurare l’accesso tramite identità digitale SPID/CIE/EIDAS. In tal senso, si precisa che anche in virtù di tale conformità, la suddetta piattaforma ha ottenuto la certificazione di Agid che garantisce il rispetto delle regole tecniche elaborate da Agid stessa per la certificazione delle piattaforme. Nel caso specifico, occorre notare che le suddette regole non risultano vincolanti, invece, rispetto all’ implementazione di meccanismi di autenticazione ulteriori di cui al [3.3.1.1-2] - che pertanto ogni piattaforma –secondo ragioni di opportunità - ha facoltà di prevedere o meno. L’obbligatorietà di implementazione di meccanismi di autenticazione ulteriori trova applicazione unicamente per gli utenti extra eidas non dotati di identità digitali SPID/CIE/EIDAS.
Si rappresenta inoltre che il paragrafo [3.4-2] stabilisce l’obbligo di identificazione tramite SPID o CIE della persona fisica per le operazioni sulla piattaforma che comportano l'utilizzo di e-service ANAC ma non esclude che tale meccanismo venga previsto per tutte le funzionalità della piattaforma indipendentemente dall’utilizzo di eservice ANAC. Si rappresenta, infine, che in sede di sviluppo della nuova piattaforma Acquistinretepa avvenuta in data antecedente all’adozione delle Linee guida Agid, le policy di sicurezza definite per la piattaforma Acquistinretepa avevano già indirizzato la scelta di dismettere l’accesso tramite userid e pwd in favore di SPID/CIE/EIDAS (e a breve CND) per avere sempre certezza dell’identità digitale di chi opera a sistema, scelta che ha peraltro trovato riscontro successivamente anche nelle regole AGID.
SPID professionale: si è preso atto dell'implementazione delle modalità di accesso con SPID Professionale "persona fisica" e SPID Professionale "Persona giuridica". In merito a ciò, l'accesso tramite SPID Professionale "persona giuridica" sarà ammesso per le SSAA o rimarrà la necessità di una autenticazione per persona fisica (quindi con SPID personale o SPID professionale persona fisica)? Si ritiene necessario chiarire e semplificare.
Lo SPID professionale “persona giuridica” viene comunque rilasciato ad una persona fisica associata ad una persona giuridica; ai fini dell’autenticazione per l’accesso ai servizi delle PAD e ANAC è necessario identificare la persona fisica a cui sono associati uno o più ruoli (ad es. RUP, RASA, ecc.), pertanto l’utilizzo di tale sistema di autenticazione seppur consentito non evita l’autenticazione della persona fisica. Vedi definizioni pagg 1-2 Avviso SPID n° 18v2
La piattaforma Acquisti in Rete permette l'accesso attraverso tutte le tipologie previste nella nota Agid del 13/11/2020 che prevedono la trasmissione del Codice Fiscale, ovvero: SPID persona fisica (1) - Identità digitale della persona fisica (veicola solo i dati della persona fisica) SPID persona fisica per uso professionale (3) - Identità digitale ad uso professionale della persona fisica (veicola solo i dati della persona fisica) SPID persona giuridica per uso professionale (4) - Identità digitale ad uso professionale per la persona giuridica (veicola i dati della persona fisica e della persona giuridica). Resta escluso l’accesso con spid della persona giuridica che veicola solo i dati afferenti alla persona giuridica.
Questioni inerenti le schede esistenti
Perché per i contratti esclusi (es. scheda P3_1) è stata prevista l'obbligatorietà del DGUE? Per una concessione di immobili, sarebbe possibile evitare di far compilare obbligatoriamente il DGUE?
Sarà eliminata l’obbligatorietà del DGUE per tali fattispecie.
Qual è la differenza tra la scheda P7_1_1 e P7 1 2? Nell'ultimo aggiornamento alla P7 1 1 è stato inserito il riferimento normativo all' "Articolo 182 commi 7,8,9 decreto legislativo 36/2023", ma la descrizione della colonna "Settore-regime" è identica per entrambe e prevede anche le concessioni. Necessario chiarire ed eliminare il riferimento e la scheda superflua.
Le schede P_7_1_1 e P_7_1_2 non presentano differenze nei dati, ma sono state distinte perché i relativi flussi presentano differenze in fase di aggiudicazione (cfr. A_7_1_1 e A_7_1_2).
Le stazioni appaltanti devono usare il flusso 711 se, in aggiudicazione, intendono pubblicare sulla GUUE uno degli eform 25,26,27,28 (v. scheda A_7_1_1), mentre devono usare il flusso 712 se non intendono pubblicare alcun eform (v. scheda A_7_1_2) Questo perché la pubblicazione degli eform 25, 26, 27, 28 (relativi all’avviso volontario per la trasparenza preventiva di cui all’art. 86 del codice) non è obbligatoria per cui le stazioni appaltanti hanno la facoltà di decidere se pubblicarli o meno. Sarà pubblicata una specifica FAQ.
La scheda P7_1_3 (avvio dell'indagine di mercato nelle procedure negoziate di cui all'art. 50 comma 1, lettere c) d) ed e)) non prevede l'ESPD (valore = NO). Poiché per questa procedura il flusso prevede come schede successive la SI e la S2, dunque non è previsto l'invio di una scheda relativa alla fase dell'invio delle lettere di invito, ci si domanda in quale momento debba essere creato I'ESPD.
Le schede non richiedono l’invio dell’ESPD per questo tipo di flusso. La SA deve comunque gestire attraverso la PAD la redazione del ESPD Request, invio e ricezione dell’ESPD Response nel momento in cui è necessario, che nel caso specifico è il momento della spedizione della lettera di invito.
Con l'invio della scheda P7 1_3 (avvio dell'indagine di mercato nelle procedure negoziate di cui all'art. 50 comma 1, lettere c) d) ed e)), scatta 1a debenza del contributo ANAC? Esso può essere rimborsato se alla fase dell'indagine di mercato non fa poi seguito quella dell'invio delle lettere invito? Si ritiene che debba essere esplicitata l'assoggettabilità al contributo ANAC alla sola fase dell'invito.
Per gli OE, l’assoggettabilità del contributo ANAC è legata alla fase di invito, come in tutte le procedure a due fasi. Per le SA, l’assoggettabilità del contributo ANAC è legata all’avvio della procedura con attribuzione del CIG. Qualora si voglia eseguire una procedura solo esplorativa si dovrebbe utilizzare una procedura di tipo “PL”.
La scheda S3 relativa agli incaricati della progettazione riguarda solo le prestazioni di progettazione o anche le altre figure tecniche esterne alla SSAA (Direttore dei lavori Coordinatore sicurezza fase di esecuzione, ecc.)? Se sì, deve essere agganciata anche alla fase di esecuzione? Negli appalti integrati ci si riferisce ai soggetti, diversi dall'operatore economico che assume la prestazione dell'esecuzione lavori, individuati come esecutori delle attività di progettazione?
È previsto l’invio ripetuto della scheda S3 poiché la scheda riguarda non solo gli incaricati della progettazione ma anche tutti gli altri incarichi tecnici. L’invio di una scheda S3 può avvenire in qualsiasi fase dell’appalto e deve essere trasmessa quando viene formalizzato l’incarico. In caso di appalto integrato, nella scheda S3 devono essere inseriti anche i progettisti.
Urgente Chiarimento
La scheda AD2 25 riporta nella colonna "schedaDescrizione" il valore "Affidamento diretto sopra la soglia minima e sotto la soglia comunitaria, generale" e nella colonna "schedaNormativa" il valore "Articolo 50 comma 1 lettere c) d) e) decreto legislativo 36/2023. Articolo 50 comma 9 decreto legislativo 36/2023". Sembra esserci una contraddizione fra il riferimento all'affidamento diretto (di cui all'articolo 50 comma 1 lettere a) e b)) e le norme del Codice citate (che riguardano le procedure negoziate).
La scheda riguarda gli affidamenti ad un unico operatore economico di importo compreso tra il valore massimo consentito per l’affidamento diretto (140.000 per servizi/forniture e 150.000 per lavori) e le soglie di rilevanza europea, negli stessi casi di affidamento ad un unico o.e. consentiti dall’art. 76 del Codice. ANAC provvederà a correggere i riferimenti normativi eliminando il riferimento all’art. 50, comma 1, lett. C) e d) e sostituendolo con il riferimento all’art. 76.
Le schede AD2 25 e AD2 26 riportano nell'orchestratore i seguenti riferimenti mentre nell'interfaccia web della PCP si riportano i seguenti riferimenti normativi. Si chiede quindi se, alla luce della delibera ANAC 582/2023 che prevede l'utilizzo dell'interfaccia web della PCP per "ripetizione di lavori o servizi analoghi ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del codice previste dalla documentazione di gara originaria relativa a procedure pubblicate prima del 31/ 12/2023" sia necessario adeguare i riferimenti normativi presenti nell'orchestratore.
L’interfaccia web gestisce solo una specifica fattispecie alla luce della delibera n. 582/2023, mentre l’orchestratore deve riportare correttamente tutte le possibili fattispecie relative alla scheda. Non è necessario aggiornare i riferimenti dell’orchestratore.
La scheda AD3 viene pubblicata in PVL (categoria "Esiti") in un momento in cui l'offerta, da presentare telematicamente da parte dell'operatore economico attraverso la PAD, non è ancora pervenuta alla stazione appaltante Questa si una pubblicità eccessivamente anticipata da eliminare.
La AD3 è una procedura di affidamento diretto ad un concorrente già individuato; pertanto, la pubblicità riguarda la comunicazione di un affidamento avvenuto e non può essere posticipata ad un altro momento.
Per le schede AD3 e AD5 si reitera la richiesta formulata il 25 gennaio u.s. di spostare il campo "data aggiudicazione" alle schede CO 1 /C02.
Vedi risposta punto precedente.
La scheda A3_6 è relativa all'affidamento a società in house. Come noto, sul tema sono state aggiornate di recente le FAQ B.10, B.11 e D.7. Non si condivide l'approccio dell'Autorità in quanto con tale interpretazione anche l'affidamento in house ricade nelle problematiche legate al rilascio del CIG, con ripercussioni rispetto alla celere esecuzione delle prestazioni opere richieste, connotazione invece essenziale dell'in house. Inoltre, l'affidamento in house è un rapporto interorganico con la PA e la propria società che rappresenta la c.d. longa manus dell'amministrazione ed è soggetta alle restrizioni di cui all'articolo 17 del d.lgs. 20 l j 2022 ed alle specifiche dell'articolo 16 del d.lgs. 175j2016. Non è nemmeno soggetta ad obblighi di tracciabilità dei flussi ma alla sola comunicazione dei dati di affidamento, pertanto, andrebbe esclusa da tale obbligo. In alternativa l'in house potrebbe essere ricondotto ad una specifica procedura semplificata prevedendo un codice identificativo diverso dal CIG a rilascio immediato all'atto dell'immissione dei dati. Vieppiù, a prescindere dal sistema, andrebbe comunque chiarito che le possibili disposizioni identificative trovano applicazione solo per i nuovi affidamenti e non per quelli in corso nonché andrebbe indicato che l'affidamento in house non è soggetto all'obbligo di contribuzione all'ANAC a differenza di quanto inserito nelle succitate FAQ.
La raccolta dei dati per l’in-house è prevista dal Codice. Per tener conto degli affidamenti è necessario acquisire un codice con il quale gli stessi sono identificati. Gli obblighi di digitalizzazione decorrono dal 1° gennaio 2024. Occorre verificare come trattare affidamenti che hanno una lunga durata. L’assoggettabilità dell’affidamento inhouse alla contribuzione è stata dichiarata dal Consiglio di Stato con parere n. 1142 del 1° luglio 2022.
Le schede A7 1_1 e A7 1_2 hanno la stessa descrizione, ma la prima prevede la pubblicazione in TED, la seconda no. Forse la seconda si riferisce ad "aggiudicazione procedura negoziata senza bando sotto soglia"? E' necessario un chiarimento.
Vedi risposta relativa a P7_1_1 e P7_1_2 “Issue #407”.
Per le schede A7_1 1, A7_1_2, NAG (ed altre) la colonna "Settore-regime" è vuota.
Le schede in questione sono precedute da schede (PX, di pubblicazione) che riportano il settore ed il regime.
La scheda SC1, nel campo importo, ammette anche il valore zero?
L’importo della scheda SC1 si riferisce all’importo cauzione, è un campo obbligatorio e può essere valorizzato con 0.
La scheda SA1 (Stato avanzamento lavori) è relativa solo alle procedure di lavori o anche a servizi e forniture? Deve essere trasmessa obbligatoriamente? è ancora vigente la precedente soglia di 500.000 euro per la trasmissione, o comunque ci sono soglie di riferimento per la sua trasmissione?
La scheda SAL va inviata per tutte le tipologie di appalti/affidamenti (lavori, servizi e forniture) senza limite di importo.
Difficoltà nell'individuazione della scheda corretta
Quale scheda deve essere usata per l'affidamento diretto della gestione gratuita di un impianto sportivo a associazione/ società sportiva prevista dall'art. 5 D.Lgs. 38/2021?
È necessario un approfondimento sulla natura giuridica di questo affidamento per valutare se rientrante o meno nell’ambito di applicazione del codice.
Quale scheda deve essere usata per comunicare la mancata stipula del contratto, per fatti sopravvenuti dopo l'aggiudicazione (es. mancata presentazione della garanzia definitiva)?
Va inviata la scheda CO1 valorizzando opportunamente il campo ‘Causa interruzione anticipata’ selezionando la corretta motivazione.
Si chiede conferma che si possa usare la scheda P_5 per i rapporti con il Terzo Settore e per l'inserimento in strutture accreditate (con pagamento quota retta) di minori e anziani (Paragrafo 3.5. delle linee-guida nella versione post deliberazione Anac 585/2023)
Per i servizi sociali esclusi soggetti solo a tracciabilità è corretto utilizzare la scheda P5.
FVOE
Il FVOE non consente ancora l'acquisizione di tutti i documenti probatori. Pertanto, le SA devono effettuare le richieste d'ufficio agli enti certificanti; quasi tutte procedono con PEC in proprio, ma poi hanno problemi a ricondurre al FVOE i documenti acquisiti (quindi si limitano a inserirli nel fascicolo gara della PAD).
Tale decisione non è nelle facoltà dell’Autorità; dovrà essere discussa con gli enti competenti.
Spesso il FVOE ha dei problemi tecnici "inspiegabili" che bloccano l'acquisizione del documento. Le SA chiedono se l'Anac può chiarire come comportarsi in tal caso (alcune dal call center hanno avuto come risposta: attendete la risoluzione del problema tecnico, ma in tal caso si rischia di sforare i termini della procedura di affidamento). E' classificabile questa situazione come giustificativa dell'estensione del termine stesso? Oppure si può procedere d'ufficio?
In fase di discussione e valutazione con gli enti competenti.
NON ESISTE UN SISTEMA Dl NOTIFICA PER LA RICHIESTA Dl AUTORIZZAZIONE Dl ACCESSO AL FVOE: al posto del PASSOE ora serve un'autorizzazione da parte dell'operatore economico. Tuttavia, quando l'Amministrazione invia la richiesta di autorizzazione non arriva alcuna notifica all'operatore. È necessario telefonare per chiedere di autorizzare.
Sono in corso degli sviluppi per semplificare tale fase.
MOLTIPLICAZIONE Dl DOCUMENTI: negli esiti delle verifiche spesso vengono fuori tantissimi documenti (ordine delle centinaia) senza un nome riconducibile ad una certa verifica. Gli esiti corrispondono probabilmente alle molte verifiche di varie Amministrazioni. Il risultato è che il funzionario deve perdere ore a cercare tra centinaia di documenti gli esiti di cui necessita.
Sono in corso le necessarie verifiche
ASSENZA DELLA MAGGIOR PARTE DELLE VERIFICHE: il FVOE 2.0 consente l'effettuazione di una limitata serie di verifiche rispetto a quelle previste dal Codice con il risultato che il funzionario deve andare fuori dal fascicolo per svolgere siffatte verifiche in modalità tradizionale (PEC). Il nuovo codice obbliga all'utilizzo delle piattaforme e questa prassi si scontra vistosamente con i principi della digitalizzazione nonché con il principio di tipicità dell'azione amministrativa. Es.: -irregolarità fiscali non definitivamente accertate; -verifiche antimafia; -rispetto della Legge n. 68 del 1999; carichi pendenti; -tributi locali; -pantouflage. In alcuni casi non ci sono strumenti per controllare (pantouflage e tributi locali), cosa è opportuno scrivere in sede di affidamento/ aggiudicazione?
La disponibilità dei dati necessari alle verifiche non dipende dall’attività di ANAC. Nella Delibera n. 262 sono state fornite indicazioni in merito. La verifica di alcuni ulteriori requisiti sarà messa a disposizione nel FVOE a breve. Per altre, al momento non esistono banche dati centralizzate che ne consentono la verifica automatizzata. Per quanto riguarda il pantouflage sono state messe in consultazione le Linee guida. Il pantouflage può solo essere verificato una volta che un operatore economico partecipa ad una gara avendo assunto un ex dipendente con funzioni apicali della stazione appaltante.
Se l'O.E. non concede alla Stazione Appaltante l'autorizzazione di accesso al FVOE tramite piattaforma ANAC nei termini previsti nella richiesta di accesso medesima, la Stazione Appaltante non riesce a reiterare la richiesta stessa e l'OE non riesce più ad autorizzare la richiesta scaduta.
Sembra dipendere da problemi della PAD, da approfondire.
Se la S.A. in fase di richiesta di autorizzazione al fascicolo associa all'OE a cui l'autorizzazione è richiesta un numero di P.IVA errato, il sistema non consente di reiterare la richiesta di autorizzazione di accesso al FVOE e, dunque, di effettuare le verifiche.
Per l’utilizzo del FVOE è richiesto il codice fiscale per identificare l’OE.
È possibile che le verifiche vengano svolte da un funzionario incaricato ad hoc invece che dal RUP? (dalle indicazioni ANAC sembrerebbe di sì, ma questa possibilità poi concretamente di fatto non vi è a livello informatico).
Tale possibilità è in corso di sviluppo.
Altre questioni di carattere generale
Si ritiene necessario introdurre una scheda ad hoc (es. AD3_1) per affidamenti diretti sotto ai 40.000, per i quali non è obbligatorio il DGUE in quanto tale documento è obbligatorio solo per quelli superiori a tale soglia. Senza tale specifica, c'è il rischio che per errore siano creati affidamenti anche da 100.000 euro senza DGUE.
Il DGUE non è obbligatorio sotto i 40.000€, pertanto non è necessario introdurre una ulteriore scheda.
Si chiede di introdurre una colonna ad hoc nell'orchestratore in relazione alla debenza o meno del contributo ANAC, così da avere certezza in maniera automatica.
Occorre far riferimento alla Delibera sulla contribuzione.
Qual è lo stato dell'arte degli interventi software per consentire rettifiche/ modifiche alle informazioni delle schede già trasmesse o eliminazione di CIG con errori / duplicazioni? Era una richiesta già effettuata, necessari a rendere possibile la correzione di errori materiali e di apportare modifiche senza dover sempre annullare e rifare completamente le procedure.
Funzionalità in corso di sviluppo
È necessario che siano realizzati materiali di supporto che spieghino, almeno per le procedure di gara più comuni, quale sia la sequenza (flusso di lavoro) delle schede da inviare, così da identificare un percorso univoco da seguire, evitando di andare per tentativi. (Es: P7 1_3, SI, S2...)
Le informazioni tecniche messe a disposizione da ANAC potranno essere complementate in futuro da informazioni di tipo procedurale generali, fermo restando che le procedure operative per l’esecuzione delle varie attività attraverso le PAD devono essere definite dai titolari e gestori delle stesse.
Esiste una lista dei codici errore che possiamo riscontrare sulle PAD? (es. REG29, ecc.)
L’elenco e la codifica degli errori rilasciata da ANAC è relativa ai servizi per le PAD e non per gli utenti delle stesse, ai quali le PAD dovrebbero esporre errori coerenti con le funzioni svolte e comprensibili agli utenti.
Qual è lo stato dell'arte rispetto alla scadenza (attualmente fissata la 30 giugno 2024) per l'utilizzo sistema interfaccia WEB per acquisire il CIG quale modalità alternativa alla piattaforma? Si ha la certezza che dal 1 luglio PV le piattaforme saranno in grado di "coprire" tutte le attuali fattispecie di CIG acquisibili tramite interfaccia web, in particolare quelle che si collegano a CIG acquisiti prima del 1 gennaio 2024 quali adesioni a convenzioni e accordi quadro, contratti attuativi di accordi quadro, opzioni, ripetizioni e rinnovi? Si ritiene che in via prudenziale per evitare possibili disservizi — la scadenza prevista per l'utilizzo della doppia modalità di rilascio del CIG sia prorogata fino al 31 dicembre 2024.
Da valutare con gli organi competenti.
Dall'elenco delle fattispecie per le quali è possibile utilizzare l'interfaccia web, PAD e MEPA non coprono tutte le casistiche e, in alcuni casi, le schede appropriate generano problemi in caso di inserimento (per esempio in caso di affidamento diretto di servizi legali con la scheda P5 si genera error REG67). Come ci si deve comportare in questi casi? Nel caso in cui si consigliasse di utilizzare, a quel punto, 1a AD3 0 AD5 a seconda dell'importo si dovrebbero andare a caricare ulteriori dati, non previsti per le fattispecie escluse. E' necessario un chiarimento.
Probabilmente dovuto alla selezione sulle PAD di voci tipologiche non più valide.
In caso di malfunzionamento della PAD, come è possibile prorogare i termini e contemporaneamente garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, ultimo periodo, del Codice Appalti che pone tutto in capo alla SA?
Vedi bando tipo, pubblicazione FAQ a breve.
Si chiedono chiarimenti rispetto alla profilazione dei Responsabili di fase dopo il Comunicato del Presidente del 6 marzo 2()24 recante "Indicazioni di carattere transitorio sulla profilazione dei responsabili di fase nei sistemi dell'Autorità". Negli enti locali medio-grandi è prassi che ci sia un "Ufficio gare" che cura gli affidamenti sopra soglia in maniera trasversale per tutti i Settori dell'Ente. Con il nuovo Codice, il responsabile di questo "Ufficio gare" potrebbe essere quindi individuato come "Responsabile della fase di affidamento" (RF) per le gare che afferiscono ai Settori 1, 2 e 3 dell'Ente. Per consentire, da un lato al RF di prendere il CIG, dall'altro al RUP di seguire la fase dell'esecuzione del contratto. E' corretto che il RF si profili transitoriamente come RUP nei sistemi ANAC per i centri di costo Settori 1, 2 e 3? Come avviene poi, al termine della gara, il passaggio di 'responsabilità" tra il RF e il RUP?
È in corso di definizione la modalità con cui poter procedere nel senso richiesto.
Verbali di gara: si chiede conferma che, diversamente dal passato, i verbali: 1. debbano essere messi a disposizione dei concorrenti ex art. 36, comma 1, del Codice 2. non siano più da pubblicare obbligatoriamente in Amministrazione trasparente, ai sensi della Delibera ANAC 264/2023 (modificata dalla 601 / 2023) che si differenzia dall'Allegato 9 al PNA 2022.
I verbali sono pubblicati sulle piattaforme; non c’è obbligo di pubblicarli nella sezione amministrazione trasparente.
Diritto di accesso: si chiede che l'ANAC dia indicazioni ai gestori delle piattaforme sulle modalità per gestire l'oscuramento parti offerte tecniche coperte da segreti commerciali/ industriali.
ANAC sta lavorando al riguardo nell’ambito della revisione del bando tipo n. 1. Sono state fornite alcune prime indicazioni nell’ambito della domanda tipo
Si chiede un approfondimento sugli obblighi di pubblicazione dei collegamenti ipertestuali agli atti di "gara" dopo il Comunicato del Presidente del 24 gennaio 2024, con particolare riferimento agli affidamenti diretti.
Sarà eliminato dalla scheda AD5.
Ulteriori problematiche CONSIP
CONSIP non sembra aver ancora attivato le schede ANACform della fase di esecuzione (con esclusione delle schede SC e CO). Quale sarà la relativa tempistica? In assenza vi è certezza che tali schede potranno essere redatte ed inviate tramite qualsiasi piattaforma che abbia la fase di esecuzione, senza dover "ricaricare" i dati dell'appalto?
Sulla piattaforma Acquistinrete PA sono attive tutte le schede della fase di esecuzione (disponibili ovviamente in tale fase). L’utilizzo di tali schede è ad uso delle procedure che siano state gestite nelle fasi precedenti attraverso la stessa piattaforma. Si ricorda di consultare l’orchestratore di ANAC per verificare, sulla base della scheda di indizione utilizzata, se e quali schede successive sono previste.
E-DGUE su MePA non funziona, ovvero non sembra possibile associare un ESPD response a un ESPD request.
Quanto dichiarato non trova riscontro poiché, se le attività vengono tutte espletate sulla piattaforma Acquistinretepa ed in particolare la produzione dei file xml (request e response), non si verificano problemi.
Per le adesioni alle convenzioni CONSIP la piattaforma richiede il DGUE anche se evidentemente il DGUE è già stato predisposto nella gara a monte. L'orchestratore sembrerebbe consentire anche l'opzione NO (scheda AD4). Necessario un chiarimento.
Per la scheda AD4 ANAC ha reso facoltativo il passo relativo al DGUE ai fini della richiesta del cig e dell’invio della scheda a PCP.
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