Superbonus: Giorgetti cambia le regole retroattivamente?
Il Ministro dell’Economia Giorgetti ha anticipato una modifica normativa che obbligherà l’utilizzo del superbonus a 10 anni a partire dalle spese sostenute dall’1 gennaio 2024
La parola d’ordine è “cautela”. Come spesso accaduto in questi anni di superbonus e di modifiche a colpi di provvedimenti d’urgenza, prima di “tirare le fila” è necessario attendere la versione definitiva della legge di conversione del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39.
Superbonus e cessione del credito: i disallineamenti normativi
Ma, se è vero che spesso molte dichiarazioni della politica sono state frutto di scarsa conoscenza (o incompetenza) delle dinamiche che regolano l’edilizia e i bonus fiscali, è altrettanto vero che gli evidenti disallineamenti tra i vari provvedimenti hanno creato un “mostro normativo” e quella “tempesta perfetta” che da gennaio 2022 monta sopra la testa di committenti, imprese e professionisti.
Sono parecchi gli esempi che si potrebbero citare. Andando un po’ a ritroso nel tempo, si potrebbe citare la “famigerata” CILAS (la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per il Superbonus) che, bypassando la necessità di attestare lo stato legittimo, ha indotto erroneamente a credere che i lavori di superbonus sarebbero potuti partire anche in presenza di abusi edilizi (poi sappiamo com’è andata a finire!).
Senza contare tutti i provvedimenti restrittivi che hanno basato i cambi normativi sulla data di presentazione della CILAS (senza avere minimamente cura del lavoro a monte dei professionisti) tra i quali il Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater), Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) e il Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni). Tutti provvedimenti emanati da questo Governo e da questo Parlamento.
La conversione del D.L. n. 39/2024
Tornando alla legge di conversione del D.L. n. 39/2024 (la cui scadenza è fissata al 28 maggio 2024), dopo le ultime dichiarazioni del Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, è evidente che il confronto parlamentare non porterà le modifiche attese dagli operatori del comparto edile che avrebbero voluto una riapertura dei termini per l’utilizzo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito). Su questo aspetto Giorgetti ha anticipato che sarà bocciato qualsiasi emendamento.
Sono quattro le principali novità anticipate dal Ministro Giorgetti:
- il potenziamento dell'attività di vigilanza e controllo sul superbonus da parte dei Comuni;
- la regolamentazione della cessione del credito;
- il fondo per sostenere gli interventi da parte degli enti del terzo settore;
- la modifica dell’orizzonte di utilizzo del superbonus.
Potenziamento delle attività di controllo e regolamentazione della cessione
Sul primo punto, oltre ai normali controlli fiscali condotti dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, oltre alla verifica dei requisiti minimi (documentale e in sito) da parte di Enea, il Governo ha previsto il potenziamento dell'attività di vigilanza e controllo dei Comuni. Attività di controllo che sarà “incentivata” perché ai Comuni spetterà il 50% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo sia in relazione a tributi statali sia alle sanzioni civili emerse a seguito di accertamento.
Relativamente al secondo punto, si potrebbe dire che "finalmente" il Governo si è accorto dell'eccessiva "libertà" nel mercato della cessione dei crediti edilizi che, dopo il blocco dei principali operatori (CDP e Poste Italiane su tutti), è rimasto in balia della speculazione di chi ha approfottato della disperazione dei committenti e delle imprese. Problematica che avrebbe necessitato di maggiore attenzione da parte del Governo e del Parlamento soprattutto a seguito dei primi Decreti Legge del 2022 che hanno modificato il meccanismo di cessione del credito, disincentivando lentamente tutti gli operatori che fino a quel momento avevano contribuito (a volte in modo troppo "leggero") a far funzionare il binomio superbonus-cessione del credito.
Fondo per sostenere gli interventi da parte degli enti del terzo settore
Benché molti emendamenti presentati avrebbero voluto il mantenimento delle opzioni alternative, indipendentemente dal reddito, per gli interventi inerenti alle barriere architettoniche e per quelli utilizzati dagli enti del Terzo settore (Onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale), il Governo non ha fatto alcuna marcia indietro.
Giorgetti ha, infatti, ricordato che le limitazioni alle opzioni alternative sono state dovute perché di fatto hanno costituito la creazione di una moneta parallela. Per far fronte alle problematiche degli Enti del Terzo settore, il Ministro ha anticipato la presentazione di un emendamento volto a costituire un fondo con una specifica dotazione, finalizzato a riconoscere a questi soggetti beneficiari un contributo diretto per sostenere la riqualificazione energetica e strutturale su immobili di loro proprietà.
Superbonus in 10 anni retroattivo
L’aspetto che sta facendo più discutere è quello relativo alla modifica dell’orizzonte temporale per l’utilizzo del superbonus. Ricordiamo, infatti, che proprio per incentivare l’acquisto dei crediti edilizi a seguito del meccanismo delle opzioni alternative di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio, il legislatore aveva previsto la ripartizione del superbonus in 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e in 4 quote annuali di pari importo per le spese sostenuta dall’1 gennaio 2022 (fino al 31 dicembre 2025, anno in cui il superbonus terminerà ufficialmente).
Con il definitivo stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito, già in vigore con il D.L. n. 39/2024, il Governo ha deciso di portare a 10 anni il periodo di utilizzo del superbonus. Non sarà, però, una opzione bensì un obbligo da applicare alle spese sostenute a partire dal “periodo di imposta” in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
Ciò significa che, almeno dalle dichiarazioni del Ministro visto che, come anticipato, si dovrà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, la ripartizione in 10 anni si applicherà retroattivamente a partire dalle spese sostenute dall’1 gennaio 2024. Un aspetto che sta allarmando operatori, committenti e soggetti acquirenti dei crediti.
Una disposizione probabilmente anticostituzionale che ha già ricevuto forti critiche dalle forze di opposizione, dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI), dagli Esodati del Superbonus e da tutti i soggetti interessati.