Prestazione energetica in edilizia: in Gazzetta la Direttiva Green 2024/1275

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 maggio 2024 la nuova Direttiva Green con i requisiti minimi per gli Stati Membri dell’Unione Europea

di Redazione tecnica - 09/05/2024

Dopo tanta attesa, approda sulla Gazzetta Ufficiale UE dell’8 maggio 2024 serie L, la Direttiva UE 2024/1275 (Direttiva Green) del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell’edilizia.

Gli obiettivi della Direttiva Green

Considerato che gli edifici sono responsabili del 40% del consumo finale di energia nell’UE e del 36% delle emissioni di gas a effetto serra associate all’energia e che il 75% è tuttora inefficiente sul piano energetico, la nuova Direttiva ha l’obiettivo di promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra provenienti dagli edifici all’interno dell’Unione per conseguire un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050, tenendo conto delle condizioni locali, delle condizioni climatiche esterne, delle prescrizioni relative alla qualità degli ambienti interni e dell’efficacia sotto il profilo dei costi.

Le disposizioni della direttiva entrano in vigore il 28 maggio 2024 (ad esclusione degli articoli 30, 31, 33 e 34 che si applicano a decorrere dal 30 maggio 2026) e riguardano:

  1. il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;
  2. l’applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione;
  3. l’applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica a:
    • edifici esistenti e unità immobiliari esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti;
    • elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e che hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio quando sono rinnovati o sostituiti;
    • sistemi tecnici per l’edilizia qualora siano installati, sostituiti o siano oggetto di un intervento di miglioramento;
  4. l’applicazione di norme minime di prestazione energetica agli edifici esistenti e alle unità immobiliari esistenti;
  5. il calcolo e la comunicazione del potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita degli edifici;
  6. l’energia solare negli edifici;
  7. i passaporti di ristrutturazione;
  8. i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici;
  9. le infrastrutture di mobilità sostenibile all’interno e in prossimità degli edifici;
  10. gli edifici intelligenti;
  11. la certificazione della prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari;
  12. l’ispezione periodica degli impianti di riscaldamento, degli impianti di ventilazione e degli impianti di condizionamento d’aria negli edifici;
  13. i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica, i passaporti di ristrutturazione, gli indicatori della predisposizione degli edifici all’intelligenza e i rapporti di ispezione;
  14. le prestazioni relative alla qualità degli ambienti interni degli edifici.

I requisiti stabiliti dalla direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o prendere provvedimenti più rigorosi, a condizione che tali provvedimenti siano compatibili con il diritto dell’Unione e notificati alla Commissione.

La struttura della nuova Direttiva Green

Dopo 84 “considerando”, la Direttiva Green si compone di 38 articoli e 10 allegati:

  • Articolo 1 - Oggetto
  • Articolo 2 - Definizioni
  • Articolo 3 - Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici
  • Articolo 4 - Adozione di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici
  • Articolo 5 - Fissazione di requisiti minimi di prestazione energetica
  • Articolo 6 - Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica
  • Articolo 7 - Edifici di nuova costruzione
  • Articolo 8 - Edifici esistenti
  • Articolo 9 - Norme minime di prestazione energetica per edifici non residenziali e traiettorie per la ristrutturazione progressiva del parco immobiliare residenziale
  • Articolo 10 - Energia solare negli edifici
  • Articolo 11 - Edifici a emissioni zero
  • Articolo 12 - Passaporto di ristrutturazione
  • Articolo 13 - Sistemi tecnici per l’edilizia
  • Articolo 14 - Infrastrutture per la mobilità sostenibile
  • Articolo 15 - Predisposizione degli edifici all’intelligenza
  • Articolo 16 - Scambio dei dati
  • Articolo 17 - Incentivi finanziari, competenze e barriere di mercato
  • Articolo 18 - Sportelli unici per la prestazione energetica nell’edilizia
  • Articolo 19 - Attestato di prestazione energetica
  • Articolo 20 - Attestato di prestazione energetica
  • Articolo 21 - Affissione dell’attestato di prestazione energetica
  • Articolo 22 - Banche dati della prestazione energetica nell’edilizia
  • Articolo 23 - Ispezioni
  • Articolo 24 - Rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d’aria
  • Articolo 25 - Esperti indipendenti
  • Articolo 26 - Certificazione dei professionisti dell’edilizia
  • Articolo 27 - Sistema di controllo indipendente
  • Articolo 28 - Riesame
  • Articolo 29 - Informazione
  • Articolo 30 - Consultazione
  • Articolo 31 - Adeguamento dell’allegato I al progresso tecnico
  • Articolo 32 - Esercizio della delega
  • Articolo 33 - Procedura di comitato
  • Articolo 34 - Sanzioni
  • Articolo 35 - Recepimento
  • Articolo 36 - Abrogazione
  • Articolo 37 - Entrata in vigore e applicazione
  • Articolo 38 - Destinatari
  • ALLEGATO I - Quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici (di cui all’articolo 4)
  • ALLEGATO II - Modello per i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici (di cui all’articolo 3)
  • ALLEGATO III - Calcolo del GWP nel corso del ciclo di vita degli edifici di nova costruzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 2
  • ALLEGATO IV - Quadro generale comune per la valutazione della predisposizione degli edifici all’intelligenza
  • ALLEGATO V - Modello dell’attestato di prestazione energetica (di cui all’articolo 19)
  • ALLEGATO VI - Sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica
  • ALLEGATO VII - Quadro metodologico comparativo ai fini dell’individuazione dei livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti di prestazione energetica per edifici ed elementi edilizi
  • ALLEGATO VIII - Requisiti dei passaporti di ristrutturazione
  • ALLEGATO IX:
    • PARTE A - Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive (di cui all’articolo 36)
    • PARTE B - Termini di recepimento nel diritto interno e date di applicazione (di cui all’articolo 36)
  • ALLEGATO - X Tavola di concordanza
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