Il nuovo attestato di prestazione energetica (APE) dopo la Direttiva Green

La nuova Direttiva UE 2024/1275 sulla prestazione energetica nell’edilizia ha previsto un corposo aggiornamento dei contenuti dell’APE

di Redazione tecnica - 10/05/2024

Entro il 29 maggio 2026 il nostro Paese dovrà aggiornare l’attestato di prestazione energetica (APE) degli edifici in conformità a quanto previsto dall’art. 19 e dall’Allegato V alla nuova Direttiva UE 2024/1275 (Direttiva Green) del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell’edilizia.

Attestato di Prestazione Energetica: gli obblighi per gli Stati membri

Entrando nel dettaglio, l’attestato di prestazione energetica dovrà comprendere la prestazione energetica di un edificio espressa in kWh/(m2.a) da un indicatore numerico del consumo di energia primaria, e valori di riferimento quali i requisiti minimi di prestazione energetica, norme minime di prestazione energetica, requisiti degli edifici a energia quasi zero e requisiti degli edifici a emissioni zero, al fine di consentire ai proprietari o locatari dell’edificio o dell’unità immobiliare di valutare e raffrontare la prestazione energetica.

Il nuovo APE, conforme al modello di cui all’Allegato V alla Direttiva Green, specificherà la classe di prestazione energetica dell’edificio su una scala chiusa che usa solo le lettere da A a G. La lettera A corrisponde agli edifici a emissioni zero (art. 2, punto 2 della direttiva) e la lettera G corrisponde agli edifici con le prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale al momento dell’introduzione della scala.

Gli Stati membri che, al 29 maggio 2026, designano già gli edifici a emissioni zero come «A0» possono continuare a utilizzare tale designazione anziché classe A. Gli Stati membri provvedono affinché le restanti classi (da B a F o, qualora A0 sia utilizzato, da A a F) abbiano un’adeguata distribuzione degli indicatori di prestazione energetica tra le classi di prestazione energetica.

Gli Stati membri che hanno ridefinito le loro classi di prestazione energetica l’1 gennaio 2019 o in data successiva e prima del 28 maggio 2024, possono posticipare la ridefinizione delle loro classi di prestazione energetica fino al 31 dicembre 2029.

APE: le raccomandazioni

L’attestato di prestazione energetica comprende raccomandazioni per il miglioramento efficace in funzione dei costi della prestazione energetica e la riduzione delle emissioni operative di gas a effetto serra e il miglioramento della qualità degli ambienti interni dell’edificio o dell’unità immobiliare, a meno che l’edificio o l’unità immobiliare raggiunga già almeno la classe di prestazione energetica A.

Le raccomandazioni che figurano nell’attestato di prestazione energetica riguardano:

  • le misure attuate in occasione di una ristrutturazione importante dell’involucro di un edificio o del sistema tecnico o dei sistemi tecnici per l’edilizia;
  • le misure attuate per singoli elementi edilizi, a prescindere da ristrutturazioni importanti dell’involucro dell’edificio o del sistema tecnico o dei sistemi tecnici per l’edilizia.

Qualora gli Stati membri prevedano che un passaporto di ristrutturazione sia redatto e rilasciato contestualmente all’attestato di prestazione energetica, tale passaporto sostituisce le raccomandazioni.

L’APE per le unità immobiliari

La certificazione per le unità immobiliari può fondarsi:

  • su una certificazione comune dell’intero edificio;
  • sulla valutazione di un’altra unità immobiliare con le stesse caratteristiche energetiche rappresentativa dello stesso edificio.

La certificazione delle abitazioni monofamiliari può fondarsi sulla valutazione di un altro edificio rappresentativo che sia simile per struttura, dimensione e per qualità della prestazione energetica effettiva, sempre che l’esperto che rilascia l’attestato sia in grado di garantire tale corrispondenza.

La validità dell’attestato di prestazione energetica è di dieci anni al massimo. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora per un edificio sia stato rilasciato un attestato di prestazione energetica al di sotto del livello C, il proprietario dell’edificio sia invitato a contattare uno sportello unico per ricevere consulenza in materia di ristrutturazione, alla prima fra le date seguenti:

  • immediatamente dopo la scadenza dell’attestato di prestazione energetica dell’edificio;
  • cinque anni dopo il rilascio dell’attestato di prestazione energetica.

APE: contenuti obbligatori

Sulla prima pagina dell’attestato di prestazione energetica figurano almeno gli elementi seguenti:

  1. classe di prestazione energetica;
  2. consumo annuo di energia primaria calcolato, espresso in kWh/(m2.a);
  3. consumo energetico finale annuo calcolato, espresso in kWh/(m2.a);
  4. energia rinnovabile prodotta in loco in % del consumo energetico;
  5. emissioni operative di gas a effetto serra (kgCO2/(m2.a) e valore del GWP nel corso del ciclo di vita, se disponibile.

Nell’attestato di prestazione energetica figurano inoltre gli elementi seguenti:

  • consumo annuo di energia primaria e finale calcolato, espresso in kWh o MWh;
  • produzione di energia rinnovabile espressa in kWh o MWh;
  • principale vettore energetico e tipo di fonte di energia rinnovabile;
  • fabbisogno di energia calcolato, espresso in kWh/(m2.a);
  • indicazione che precisi se l’edificio ha la capacità di reagire a segnali esterni e di adeguare il consumo di energia (sì/no);
  • indicazione che precisi se il sistema di distribuzione del calore all’interno dell’edificio è capace di funzionare a temperature basse o più efficienti, se del caso (sì/no);
  • informazioni di contatto del pertinente sportello unico per consulenza in materia di ristrutturazione.

APE: contenuti non obbligatori

L’attestato di prestazione energetica può includere gli indicatori seguenti:

  • consumo energetico, carico massimo, dimensioni del generatore o dell’impianto, principale vettore energetico e tipo principale di elemento per ciascuno degli utilizzi: riscaldamento, raffrescamento, acqua calda per uso domestico, ventilazione e illuminazione incorporata;
  • classe di emissione di gas a effetto serra (se del caso);
  • informazioni sugli assorbimenti di carbonio associati allo stoccaggio temporaneo del carbonio negli edifici o sugli stessi;
  • indicazione che precisi se per l’edificio è disponibile un passaporto di ristrutturazione (sì/no);
  • valore U medio per gli elementi opachi dell’involucro dell’edificio;
  • valore U medio per gli elementi trasparenti dell’involucro dell’edificio;
  • tipo dell’elemento trasparente più comune (ad esempio finestra con doppi vetri);
  • risultati dell’analisi del rischio di surriscaldamento (se disponibili);
  • presenza di sensori fissi che monitorano la qualità degli ambienti interni;
  • presenza di comandi fissi che reagiscono ai livelli di qualità degli ambienti interni;
  • numero e tipo di punti di ricarica per veicoli elettrici;
  • presenza, tipo e dimensioni dei sistemi di stoccaggio dell’energia;
  • vita residuale prevista degli impianti e degli apparecchi di riscaldamento e/o condizionamento d’aria, se del caso;
  • possibilità di adattare l’impianto di riscaldamento affinché funzioni con regolazioni di temperatura più efficienti;
  • possibilità di adattare l’impianto di acqua calda per uso domestico affinché funzioni con regolazioni di temperatura più efficienti;
  • possibilità di adattare l’impianto di condizionamento d’aria affinché funzioni con regolazioni di temperatura più efficienti;
  • consumo energetico misurato;
  • se sia presente un collegamento a una rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento e, se disponibili, informazioni su un potenziale collegamento a un sistema efficiente di teleriscaldamento e teleraffrescamento;
  • fattori di energia primaria locale e relativi fattori di emissione di carbonio della rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento locale connessa;
  • emissioni operative di particolato fine (PM2,5).

L’attestato di prestazione energetica può includere i seguenti collegamenti con altre iniziative, se queste si applicano nello Stato membro interessato:

  • indicazione che precisi se per l’edificio è stata effettuata una valutazione della predisposizione all’intelligenza (sì/no);
  • ove disponibile, valore della valutazione della predisposizione all’intelligenza;
  • indicazione che precisi se per l’edificio è disponibile un registro digitale degli edifici (sì/no).

Le persone con disabilità devono avere pari accesso alle informazioni contenute negli attestati di prestazione energetica.

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