Direttiva Green: il provvedimento nella Gazzetta UE

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva 2024/1275 che entrerà in vigore a fine mese. Vediamo i punti principali

di Redazione tecnica - 10/05/2024

Dopo un iter lungo quasi due anni, culminato con l’approvazione del testo definitivo lo scorso 12 aprile nel corso del Consiglio Ecofin, approda finalmente nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’8 maggio 2024, la Direttiva UE 2024/1275 del 24 aprile 2024, più nota a tutti come Direttiva Green, che entrerà in vigore il prossimo 29 maggio 2024. Gli Stati membri avranno tempo fino al 29 maggio 2026 per adeguarsi.

Un testo che ha avuto una gestazione alquanto travagliata, con rimodulazioni anche piuttosto consistenti soprattutto nelle fasi finali, dopo l’alzata di scudi da parte di alcuni Stati membri – tra cui l’Italia – sull’iniziale target previsto per l’efficientamento energetico degli edifici, ovvero il salto di classe energetica di quelli con prestazioni peggiori in classe E entro il 2030 e in classe D nel 2033. Obiettivo ridimensionato, o meglio rimodulato: piuttosto che di classi energetiche, si parla adesso di riduzione di emissioni, con un primo step del 16% entro il 2030 e del 20-22 entro il 2035 per gli edifici residenziali. Zero emissioni invece dal 2028 per gli edifici pubblici e dal 2030 per gli altri.

Direttiva Green: il testo nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

La Direttiva si compone di 38 articoli e 10 allegati ed è così strutturata:

  • Articolo 1 – Oggetto
  • Articolo 2 – Definizioni
  • Articolo 3 - Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici
  • Articolo 4 - Adozione di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici
  • Articolo 5 - Fissazione di requisiti minimi di prestazione energetica
  • Articolo 6 - Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica
  • Articolo 7 - Edifici di nuova costruzione
  • Articolo 8 - Edifici esistenti
  • Articolo 9 - Norme minime di prestazione energetica per edifici non residenziali e traiettorie per la ristrutturazione progressiva del parco immobiliare residenziale
  • Articolo 10 - Energia solare negli edifici
  • Articolo 11 - Edifici a emissioni zero
  • Articolo 12 - Passaporto di ristrutturazione
  • Articolo 13 - Sistemi tecnici per l’edilizia
  • Articolo 14 - Infrastrutture per la mobilità sostenibile
  • Articolo 15 - Predisposizione degli edifici all’intelligenza
  • Articolo 16 - Scambio dei dati
  • Articolo 17 - Incentivi finanziari, competenze e barriere di mercato
  • Articolo 18 - Sportelli unici per la prestazione energetica nell’edilizia
  • Articolo 19 - Attestato di prestazione energetica
  • Articolo 20 - Attestato di prestazione energetica
  • Articolo 21 - Affissione dell’attestato di prestazione energetica
  • Articolo 22 - Banche dati della prestazione energetica nell’edilizia
  • Articolo 23 - Ispezioni
  • Articolo 24 - Rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d’aria
  • Articolo 25 - Esperti indipendenti
  • Articolo 26 - Certificazione dei professionisti dell’edilizia
  • Articolo 27 - Sistema di controllo indipendente
  • Articolo 28 – Riesame
  • Articolo 29 – Informazione
  • Articolo 30 – Consultazione
  • Articolo 31 - Adeguamento dell’allegato I al progresso tecnico
  • Articolo 32 - Esercizio della delega
  • Articolo 33 - Procedura di comitato
  • Articolo 34 – Sanzioni
  • Articolo 35 – Recepimento
  • Articolo 36 – Abrogazione
  • Articolo 37 - Entrata in vigore e applicazione
  • Articolo 38 – Destinatari

Allegati:

  • ALLEGATO I Quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici (di cui all’articolo 4)
  • ALLEGATO II Modello per i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici (di cui all’articolo 3)
  • ALLEGATO III Calcolo del GWP nel corso del ciclo di vita degli edifici di nova costruzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 2
  • ALLEGATO IV Quadro generale comune per la valutazione della predisposizione degli edifici all’intelligenza
  • ALLEGATO V Modello dell’attestato di prestazione energetica (di cui all’articolo 19)
  • ALLEGATO VI Sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica
  • ALLEGATO VII Quadro metodologico comparativo ai fini dell’individuazione dei livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti di prestazione energetica per edifici ed elementi edilizi
  • ALLEGATO VIII Requisiti dei passaporti di ristrutturazione
  • ALLEGATO IX
    • PARTE A Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive (di cui all’articolo 36)
    • PARTE B Termini di recepimento nel diritto interno e date di applicazione (di cui all’articolo 36)
  • ALLEGATO X Tavola di concordanza.

Vediamo le principali novità introdotte dal testo.

 

Fissazione dei requisiti minimi di prestazione energetica

Come specifica l’art. 5, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici o le unità immobiliari, oltre che per gli elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio quando sono sostituiti o rinnovati, al fine di raggiungere almeno livelli ottimali in funzione dei costi.

È possibile distinguere tra edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché tra diverse tipologie edilizie. Ogni 5 anni sarà necessario rivedere i requisiti minimi di prestazione energetica.

Possono essere escluse queste tipologie di edifici:

  • a) edifici di proprietà delle forze armate o del governo centrale e destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale;
  • b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
  • c) fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo non superiore a due anni, siti industriali, officine ed edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico, nonché edifici agricoli non residenziali usati in un settore disciplinato da un accordo nazionale settoriale sulla prestazione energetica;
  • d) edifici residenziali che sono usati o sono destinati ad essere usati meno di quattro mesi all’anno o, in alternativa, per un periodo limitato dell’anno e con un consumo energetico previsto inferiore al 25 % del consumo che risulterebbe dall’uso durante l’intero anno;
  • e) fabbricati indipendenti con una superficie utile coperta totale inferiore a 50 mq .

Obiettivi per edifici di nuova costruzione e per edifici esistenti

L’art. 7 dispone che gli edifici di nuova costruzione siano a emissioni zero:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2028, gli edifici di nuova costruzione di proprietà di enti pubblici;
  • a decorrere dal 1° gennaio 2030, tutti gli edifici di nuova costruzione.

Inoltre gli Stati membri provvedono affinché il consumo medio di energia primaria in kWh/(m2 .a) dell’intero parco immobiliare residenziale:

  • a) diminuisca di almeno il 16 % rispetto al 2020 entro il 2030;
  • b) diminuisca di almeno il 20-22 % rispetto al 2020 entro il 2035;
  • c) entro il 2040, e successivamente ogni cinque anni, sia equivalente o inferiore al valore determinato a livello nazionale derivato da un progressivo calo del consumo medio di energia primaria dal 2030 al 2050 in linea con la trasformazione del parco immobiliare residenziale in un parco immobiliare a emissioni zero.

Almeno il 55 % del calo del consumo medio di energia primaria va conseguito mediante la ristrutturazione del 43 % degli edifici residenziali con le prestazioni peggiori. Gli Stati membri possono contabilizzare il calo del consumo medio di energia primaria realizzati mediante la ristrutturazione di edifici residenziali colpiti da catastrofi naturali quali terremoti e inondazioni nella percentuale raggiunta attraverso la ristrutturazione del 43 % di edifici residenziali con le prestazioni peggiori.

Energia solare negli edifici

Secondo quanto previsto dall’articolo 10, tutti i nuovi edifici vanno progettati in modo da ottimizzare il loro potenziale di produzione di energia solare sulla base dell’irraggiamento solare del sito, consentendo l’installazione successiva di tecnologie solari efficienti sotto il profilo dei costi.

In particolare si stabiliscono i seguenti step di installazione

  • a) entro il 31 dicembre 2026, su tutti i nuovi edifici pubblici e non residenziali con una superficie coperta utile superiore a 250 mq;
  • b) su tutti gli edifici pubblici con superficie coperta utile superiore a:
    • i) 2 000 mq entro il 31 dicembre 2027;
    • ii) 750 mq entro il 31 dicembre 2028;
    • iii) 250 mq entro il 31 dicembre 2030;
  • c) entro il 31 dicembre 2027, sugli edifici non residenziali esistenti con una superficie coperta utile superiore a 500 mq, se l’edificio è sottoposto a una ristrutturazione importante o a un’azione che richiede un’autorizzazione amministrativa per ristrutturazioni edilizie, lavori sul tetto o l’installazione di un sistema tecnico per l’edilizia;
  • d) entro il 31 dicembre 2029, su tutti i nuovi edifici residenziali;
  • e) entro il 31 dicembre 2029, su tutti i nuovi parcheggi coperti adiacenti agli edifici.

Nei piani nazionali di ristrutturazione degli edifici gli Stati membri includono politiche e misure relative all’installazione di impianti solari adeguati su tutti gli edifici.

Stop alle caldaie a combustibili fossili

L’art. 13, rubricato “Sistemi tecnici per l’edilizia” contiene indicazioni sui requisiti per l’installazione di impianti finalizzate a ottimizzare il consumo energetico dei sistemi tecnici per l’edilizia.

Tra le  indicazioni si segnalano:

  • la previsione di nuovi incentivi e finanziamenti per incoraggiare il passaggio da sistemi di riscaldamento e raffrescamento basati sui combustibili fossili a sistemi non basati sui combustibili fossili.
  • la sostituzione delle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili negli edifici esistenti, in linea con i piani nazionali di eliminazione graduale delle caldaie a combustibili fossili.

Inoltre, come specificato nell'art. 17, dal 1° gennaio 2025 gli Stati membri non offrono più incentivi finanziari per l’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, ad eccezione di quelle selezionate per gli investimenti, prima del 2025, conformemente al regolamento (UE) 2021/241, all’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), punto i), terzo trattino, del regolamento (UE) 2021/1058 e all’articolo 73 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 32).

Viene anche richiesto di stabilire requisiti per dotare gli edifici non residenziali di sistemi di automazione e controllo su impianti di riscaldamento e condizionamento.

Incentivi fiscali per la riqualificazione energetica

Particolarmente corposo l’articolo 17, dedicato agli incentivi fiscali, che sicuramente desterà più di una protesta, almeno in Italia dove Superbonus e bonus edilizi stanno subendo un duro colpo.

Secondo il comma 1, gli Stati membri predispongono finanziamenti, misure di sostegno e altri strumenti consoni per affrontare le barriere di mercato al fine di realizzare gli investimenti necessari individuati nei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione degli edifici per trasformare il loro parco immobiliare in edifici a emissioni zero entro il 2050.

Nel dettaglio, gli stati membri:

  • provvedono affinché le procedure di domanda e concessione di finanziamenti pubblici siano agevoli e semplificate al fine di facilitare, soprattutto per le famiglie, l’accesso ai finanziamenti;
  • valutano e, se del caso, affrontano gli ostacoli relativi ai costi iniziali delle ristrutturazioni;
  • promuovono lo sviluppo e l’uso efficaci di strumenti d’investimento e di finanziamento abilitanti, quali prestiti per l’efficienza energetica e mutui ipotecari per la ristrutturazione degli edifici, contratti di rendimento energetico, regimi finanziari in funzione del risparmio, incentivi fiscali, ad esempio aliquote fiscali ridotte sui lavori e sui materiali di ristrutturazione, sistemi di detrazioni fiscali, sistemi di detrazioni in fattura, fondi di garanzia, fondi destinati a ristrutturazioni profonde, fondi destinati alle ristrutturazioni che garantiscono una soglia minima significativa di risparmi energetici mirati e norme relative al portafoglio di mutui ipotecari. 

Stop inoltre all'Ecobonus per le caldaie: dal 1° gennaio 2025 gli Stati membri non offrono più incentivi finanziari per l’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, ad eccezione di quelle selezionate per gli investimenti, prima del 2025, conformemente al regolamento (UE) 2021/241, all’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), punto i), terzo trattino, del regolamento (UE) 2021/1058 e all’articolo 73 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 32).

Lo stesso articolo specifica che, qualora non sia tecnicamente o economicamente fattibile trasformare un edificio in un edificio a zero emissioni, una ristrutturazione che si traduca in una riduzione di almeno il 60% del consumo di energia primaria è considerata una ristrutturazione profonda.

Infine, gli incentivi finanziari sono destinati in via prioritaria alle famiglie vulnerabili, alle persone in condizioni di povertà energetica e alle persone che vivono in alloggi di edilizia popolare.

 

Attestati di prestazione energetica

 

Due gli articoli dedicati agli APE, il 19 e il 20, nei quali si precisa che gli Stati membri adottano le misure necessarie per l’istituzione di un sistema di certificazione energetica degli edifici.

L’attestato di prestazione energetica comprende la prestazione energetica di un edificio espressa in kWh/(mq .a) da un indicatore numerico del consumo di energia primaria, e valori di riferimento quali i requisiti minimi di prestazione energetica, norme minime di prestazione energetica, requisiti degli edifici a energia quasi zero e requisiti degli edifici a emissioni zero, al fine di consentire ai proprietari o locatari dell’edificio o dell’unità immobiliare di valutare e raffrontare la prestazione energetica.

L’Ape va rilasciato:

  • per gli edifici o le unità immobiliari quando sono costruiti, sottoposti a ristrutturazione profonda, venduti o locati ad un nuovo locatario o il cui contratto di locazione è rinnovato;
  • b) per gli edifici esistenti di proprietà pubblica o occupati da enti pubblici.

Entro il 29 maggio 2026 l’attestato di prestazione energetica dovrà essere conforme al modello di cui all’allegato V, specificando la classe di prestazione energetica dell’edificio su una scala chiusa che usa solo le lettere da A a G, dove la lettera A corrisponde agli edifici a emissioni zero, e la lettera G corrisponde agli edifici con le prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale al momento dell’introduzione della scala.

Gli Stati membri possono definire una classe di prestazione energetica A + corrispondente agli edifici la cui soglia massima per il consumo energetico è inferiore di almeno il 20 % rispetto alla soglia massima per gli edifici a emissioni zero e che generano in loco, ogni anno, più energia rinnovabile rispetto alla loro domanda totale annua di energia primaria.

Infine, quelli che hanno ridefinito le loro classi di prestazione energetica il 1° gennaio 2019 o in data successiva e prima del 28 maggio 2024, possono posticipare la ridefinizione delle loro classi di prestazione energetica fino al 31 dicembre 2029.

Passaporto di ristrutturazione

Viene introdotto il passaporto di ristrutturazione, che gli stati membri potranno adottare entro il 29 maggio 2026, fermo restando che si tratta di un sistema utilizzato su base volontaria dai proprietari di edifici e unità immobiliari, a meno che lo Stato membro non decida di renderlo obbligatorio.

Il passaporto verrà redatto e rilasciato contestualmente all’attestato di prestazione energetica.

 

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