Inconferibilità e incompatibilità incarichi: ANAC sui poteri di vigilanza dei RPCT
In un comunicato del Presidente, l'Autorità chiarisce a chi spetta il potere di vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al d.Lgs. n. 39/2013
Sebbene spetti al Responsabile Anticorruzione (Rpct) il compito di curare il rispetto delle disposizioni su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, ai sensi del d.Lgs. n. 39/2013, ANAC, in qualità di Autorità di garanzia e controllo, può però sempre esercitare un generale potere di vigilanza anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.
Inconferibilità e incompatibilità incarichi: i poteri di vigilanza di ANAC e dei RPCT
A ribadirlo è un Comunicato del Presidente ANAC del 23 aprile 2024, con cui ha richiamato l’attenzione dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico sul potere di ANAC di vigilare sulla congruità delle determinazioni assunte dal RPCT rispetto al d.lgs. 39 del 2013.
L’art. 15 del decreto prevede infatti che spetta ai RPCT il compito di curare il rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi; allo stesso tempo ANAC, nella sua qualità di Autorità di garanzia e controllo, può sempre esercitare – come confermato anche da due recenti pronunce del TAR Lazio, sede di Roma (n. 971/2024 e n. 973/2024) - un generale potere di vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al d.Lgs. n. 39/2013, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi, secondo quanto disposto dal successivo art. 16.
Spetta ad ANAC la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa
Tenendo quindi conto del riparto di competenze, in ultima istanza spetta dunque ad ANAC anche il potere di vigilare sulla corretta applicazione dell’art. 15, che disciplina i poteri, le azioni e le attribuzioni del RPCT, compreso il dovere di segnalare all’Autorità i casi di possibile violazione della normativa.
Si tratta di un potere sussistente sia nei casi di vigilanza interna, quando il procedimento di contestazione sia stato avviato internamente all’ente dal RPCT che in quelli in cui il procedimento sia stato avviato d’ufficio da ANAC. Ne consegue che le valutazioni dell’Autorità contenute nei propri atti di accertamento superano quelle errate eventualmente compiute dai RPCT dei singoli enti.
Documenti Allegati
Comunicato