Superbonus in 10 anni: in quali casi?
Nella formulazione del maxi-emendamento presentato dal Governo al ddl di conversione del D.L. n. 39/2024 è stato previsto un doppio binario per le detrazioni fiscali
Si dovrà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 (Decreto agevolazioni fiscali edilizia) che arriverà entro il 28 maggio 2024. È molto probabile, però, che la conversione arriverà con un nuovo voto di fiducia su un testo preparato dal Governo e che contiene alcuni emendamenti che hanno l’obiettivo di mitigare ulteriormente gli effetti delle principali detrazioni fiscali sulle casse dello Stato.
Superbonus in 10 anni: per chi?
Tra quelli presentati dal Governo assume particolare rilievo l’emendamento all’art. 1 del D.L. n. 39/2024 mediante il quale sono state previste diverse modifiche tra cui spiccano quelle di cui al nuovo art. 4-bis rubricato “Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia”.
Tra le nuove disposizioni di cui all’art. 4-bis introdotto:
- a partire dall’1 gennaio 2025, banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione non potranno più compensare i crediti acquistati con contributi previdenziali e premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- a partire dal periodo d’imposta in corso (2024) cambia la
ripartizione delle spese (che dovrà avvenire in 10 quote annuali di
pari importo) per le spese sostenute per interventi che accedono:
- al superbonus (art. 119, D.L. n. 34/2020);
- al bonus barriere architettoniche (art. 119-ter, D.L. n. 34/2020);
- al sismabonus ordinario/potenziato/acquisti (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. n. 63/2013).
Relativamente al secondo punto, viene prevista una deroga all’art. 121, comma 3, del Decreto Rilancio per il quale la ripartizione del credito indiretto seguiva quella del credito diretto. A seguito di questa deroga, i crediti d'imposta derivanti dallo sconto in fattura o dalla cessione del credito sono ripartiti:
- in quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di superbonus;
- in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi che accedono al bonus barriere architettoniche e al sismabonus ordinario/potenziato/acquisti.
La ripartizione in 6 anni
Relativamente ai crediti maturati per superbonus, bonus barriere architettoniche e sismabonus acquistati da banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione, le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco, sono ripartite in 6 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite.
Tale nuova disposizione, però, non si applica ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviarsi in via telematica improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024.
Per le rate dei crediti la cui cessione è comunicata successivamente a tale data, la comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata contestualmente all'accettazione della cessione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità di attuazione della presente disposizione e il contenuto e le modalità di presentazione della predetta comunicazione.
Stop alla cessione
Ultimo aspetto riguarda lo stop definitivo alla cessione del credito (art. 121, comma 1, lettera b) del Decreto Rilancio) a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 39/2024, in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi che accedono ad uno qualsiasi dei bonus edilizi di cui all’art. 121, comma 2 del D.L. n. 34/2020 ovvero:
- bonus ristrutturazioni edilizie (art. 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), d.P.R. n. 917/1986);
- ecobonus (art. 14 del D.L. n. 63/2013) e superecobonus (art. 119, commi 1 e 2, D.L. n. 34/2020);
- sismabonus (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. n. 63/2013) e supersismabonus (art. 119, comma 4, D.L. n. 34/2020);
- bonus facciate (art. 1, commi 219 e 220, Legge n. 160/2019);
- bonus fotovoltaico (art. 16-bis, comma 1, lettera h), d.P.R. n. 917/1986) e superbonus fotovoltaico trainato (art. 119, commi 5 e 6, D.L. n. 34/2020);
- bonus colonnine ricarica veicoli elettrici (art. 16-ter, D.L. n. 63/2013) e superbonus colonnine ricarica veicoli elettrici trainato (art. 119, comma 8, D.L. n. 34/2020);
- bonus barriere architettoniche (art. 119-ter, D.L. n. 34/2020).