Superbonus in 10 anni, al Senato tanto rumore per nulla
Oggi il voto del Senato sul testo del disegno di legge di conversione del D.L. n. 39/2024 che metterà fine alle opzioni alternative e spalmerà il superbonus (ma non solo) in 10 anni
Alle fine è stato il più classico del “tanto rumore per nulla”. La giornata di ieri al Senato in Commissione Finanze ha visto contro (almeno sui media) le forze all’interno della maggioranza, con Forza Italia che chiedeva aggiustamenti al maxiemendamento predisposto dal Governo e il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sempre più autoelettosi “deus ex machina” per disintossicare il Paese dal superbonus.
In Commissione Finanze approvato il maxiemendamento del Governo
Fatto sta che dopo le parole del vice Presidente del Consiglio dei Ministri nonché leader di Forza Italia Antonio Tajani ci saremmo attesi qualche colpo di scena in Sesta Commissione al Senato che, però, non è arrivato.
Sono stati respinti o ritirati quasi tutti gli emendamenti tranne i seguenti (tutti accolti):
- 1.0.1000 del Governo nel testo modificato;
- 1.0.1000/53 (testo 2)
- 1.0.1000/54 (testo 2)
- 1.0.1000/55 (testo 2)
- 1.0.1000/56 (testo 2)
- 1.0.1000/57 (testo 2)
- 6.1000 del Governo;
- 7.17 (testo 2)
- 7.18 (testo 2);
- 7.0.1000 8.1;
- 9.40 (testo 2);
- 9.0.5.
Oggi è previsto il primo giro di voti al Senato (che sarà decisivo) per poi passare all’altro ramo del Parlamento che dovrà provvedere alla conversione in legge entro il 28 maggio 2024.
Rilevante è il primo emendamento che è stato leggermente modificato rispetto al testo che era stato precedentemente predisposto e che riguarda il superbonus, il bonus barriere architettoniche, il sismabonus e il meccanismo delle opzioni alternative alla detrazione diretta. Di seguito tuti i contenuti del nuovo emendamento che aggiungono al Decreto Legge n. 39/2024 i seguenti articoli:
- Articolo 1-bis - Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici
- Articolo 1-ter - Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del terzo settore, dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale
- Articolo 4-bis - Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia
- Articolo 4-ter - Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
- Articolo 9-bis - Disposizioni finanziarie
Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici
Confermato il fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale a eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei territori dei comuni, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, interessati dai suddetti eventi a far data dal 1° aprile 2009 in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, finalizzato a riconoscere un contributo in favore di soggetti che sostengono spese per gli interventi di superbonus e che necessiterà di un provvedimento del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la ripartizione delle predette risorse tra i Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti in relazione ai territori dei comuni di cui al primo periodo.
Per l'accesso al contributo sarà necessario presentare telematicamente una istanza ai Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio, tenuto conto della localizzazione dell'immobile per cui è presentata l'istanza di contributo.
I contributi saranno assegnati nel limite delle risorse disponibili per ogni Commissario e fino a esaurimento delle stesse, dandone immediata comunicazione, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.
Si dovrà attendere un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'autorità politica delegata alla ricostruzione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, che stabilirà:
- il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente;
- il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza;
- le modalità applicative, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.
Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del terzo settore
Confermato anche il fondo per sostenere la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dai soggetti di cui alla lettera d-bis), comma 9, art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ovvero gli enti del terzo settore (onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale).
Il fondo avrà una dotazione di euro 100 milioni di euro per il 2025 e sarà finalizzato a riconoscere ai medesimi soggetti un contributo per le spese sostenute per gli interventi che accedono a tutti i principali bonus edilizi (ecobonus, sismabonus, superbonus, bonus casa, fotovoltaico, colonnine di ricarica, bonus barriere architettoniche), realizzati sugli immobili iscritti nel relativo stato patrimoniale direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.
Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia
L’art. 4-bis introdotto dal Governo con il suo maxiemendamento è certamente quello più contestato da tutti. Tra i contenuti principali ricordiamo il divieto per banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione di utilizzare la compensazione dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni alternative con i debiti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero:
- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Tale divieto (e le relative sanzioni in caso di violazione) si applicherà alle compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025.
Confermato l’obbligo di ripartizione in 10 anni per i crediti diretti relativi agli interventi di superbonus, bonus barriere architettoniche 75% e sismabonus (nelle sue diverse formule), a partire dall'anno di imposta in corso (2024). Si tratta, dunque, di una norma chiaramente retroattiva perché colpirà i cantieri già avviati e le spese già sostenute nel corso del 2024.
Proprio per il cambio di ripartizione in caso di detrazione diretta, viene prevista una deroga espressa all’art. 121, comma 3, del Decreto Rilancio (per cui la ripartizione post sconto e cessione seguiva quella della detrazione diretta). Nel dettaglio, i crediti indiretti (appunto post sconto o cessione) sono ripartiti:
- in quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di superbonus;
- in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi che accedono al bonus barriere architettoniche e al sismabonus.
Nuova modifica all’art. 121 del Decreto Rilancio con l’interimento del comma 3-ter che dispone:
- per le banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione, le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di superbonus, bonus barriere architettoniche e sismabonus, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco, sono ripartite in 6 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti;
- la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso;
- le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite;
- le suddette disposizioni non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviarsi in via telematica, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024;
- per le rate dei crediti la cui cessione è comunicata successivamente al 31 dicembre 2024, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate è effettuata contestualmente all'accettazione della cessione.
Importantissima modifica: a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione, non è in ogni caso consentito l'esercizio della cessione del credito, in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi che accedono ad uno qualsiasi dei bonus edilizi.
Potenziate le attività di controllo dei Comuni
L’art. 4-ter inserito dal Governo nel D.L. n. 39/2024 ha l’obiettivo di intensificare e potenziare l’attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi di superbonus.
In particolare, ferme restando le ulteriori ipotesi di partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi erariali previste ai sensi della normativa di riferimento, il competente ufficio comunale che, nell'ambito delle attività di vigilanza e di controllo previste dal d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), rilevi l'inesistenza, totale o parziale, degli interventi che accedono ai bonus, ne fornisce segnalazione qualificata agli uffici della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili oggetto della segnalazione.
Ai Comuni che effettuano le segnalazioni si applicano le disposizioni in materia di partecipazione dei Comuni al contrasto all'evasione fiscale di cui:
- all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 -ovvero il riconoscimento di una quota pari al 33% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo;
- all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 – che eleva al 50% la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni.