Riduzione dei tempi di pagamento delle PA: nuove indicazioni dalla RGS
In una nuova Circolare, nuove indicazioni sull’applicazione della disciplina in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle PA
La riduzione dei tempi di pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni rappresenta uno degli aspetti cruciali nell’ambito della buona gestione delle risorse da parte dello Stato e che ha necessitato più volte di interventi correttivi da parte del legislatore.
Da ultimo, l’art. 40 del D.L. n. 19/2024 ("Decreto PNRR 2024") convertito in legge n. 56/2024, che ha introdotto importanti novità sul tema, portando la Ragioneria dello Stato a emanare la Circolare del 15 maggio 2024, n. 25 che fornisce alcune importanti indicazioni sull’applicazione della disciplina vigente in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle amministrazioni pubbliche.
Riduzione tempi di pagamento delle PA: la circolare della Ragioneria dello Stato
Preliminarmente la Ragioneria ha ricordato che:
- nell’ambito della seconda fase della procedura d’infrazione UE n. 2014/2143, dopo la sentenza di condanna pronunciata il 28 gennaio 2020 dalla CGUE per la violazione da parte dell’Italia del diritto dell’Unione in materia, la Commissione europea ha chiesto all’Italia la trasmissione di un monitoraggio con cadenza semestrale dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, i cui risultati sono essenziali ai fini di una positiva conclusione della procedura d’infrazione;
- tra le riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che l’Italia si è impegnata a realizzare, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, è prevista la Riforma n. 1.11, “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”;
- anche a seguito delle recenti modifiche apportate al PNRR, approvate con Decisione di esecuzione del Consiglio dell’UE in data 8 dicembre 2023, la riforma contempla il conseguimento, entro il primo trimestre 2025 con conferma entro il primo trimestre 2026, di specifici obiettivi in termini di tempo medio di pagamento e di tempo medio di ritardo per ciascuno dei livelli delle pubbliche amministrazioni.
In questo contesto, proprio per corrispondere pienamente alle richieste della Commissione europea, sia nell’ambito del prosieguo della procedura d’infrazione sia in relazione agli impegni assunti con la Riforma n. 1.11 del PNRR, è evidentemente necessario che tutti i soggetti interessati concorrano ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni previste dal quadro normativo vigente sui tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni.
La Circolare è quindi strutturata in 4 parti fondamentali:
- Quadro normativo e documenti di prassi;
- Profili soggettivi afferenti alla registrazione sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC);
- Il programma dei pagamenti;
- Le attività di controllo di regolarità amministrativo-contabile.
Vediamole nel dettaglio.
Quadro normativo e documenti di prassi
Nel quadro normativo vengono evidenziate le novità introdotte con l’articolo 40 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ovvero:
- ridurre – attraverso la modifica dell'articolo 6, comma 2, dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – da quarantacinque a trenta giorni dalla notifica, del termine entro il quale le stazioni appaltanti possono rifiutare le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione. La disposizione è volta a rendere più spedita la cessione dei crediti derivanti da transazioni commerciali, cessione che diventa efficace e opponibile una volta trascorsi 30 giorni di silenzio/inazione da parte della stazione appaltante, contribuendo così all’attuazione della Riforma 1.11 del PNRR “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”, Misura M1C1-72-quater (comma 1);
- assicurare che i trasferimenti tra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (con esclusione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e delle risorse spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in applicazione dei rispettivi ordinamenti finanziari), siano erogati in tempi tali da consentire il rispetto dei termini di pagamento previsti dalla legislazione europea e nazionale vigente, riducendo, da sessanta giorni a trenta giorni, il termine massimo per effettuare il versamento delle risorse finanziarie all’amministrazione pubblica destinataria (comma 2);
- attraverso l’inserimento sulla PCC, da parte delle amministrazioni pubbliche dell’ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio, nonché la pubblicazione trimestrale, del predetto ammontare nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Registrazione sulla PCC: i soggetti abilitati
La RGS ricorda che il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, viene effettuato sui dati della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (“PCC”) che elabora i due indicatori previsti, ossia l’indicatore di riduzione del debito pregresso e l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti.
Per questo l’invito è all’aggiornamento tempestivo da parte delle Amministrazioni interessate, che comprendono le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che contempla, oltre ai soggetti inclusi nell’elenco ISTAT, anche le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
La RGS precisa che gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato, quali le associazioni, le fondazioni e le società, devono registrare i dati nella PCC ed effettuare il monitoraggio dei tempi di pagamento solo qualora risultino inseriti nell'elenco ISTAT’e prestando particolare attenzione nell’individuare, in base al proprio status giuridico, l’ambito adeguato tra quelli proposti dalla PCC
Si tratta di un importante adempimento anche ai fini della certificazione dei crediti, relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali in quanto un inappropriato inquadramento di un ente potrebbe risultare foriero di danni erariali.
Il programma dei pagamenti
Per evitare ritardi nei pagamenti e prevenire la creazione di situazioni debitorie, la RGS invita le PA a presidiare l’intero ciclo della gestione del bilancio, accertando preventivamente che il programma dei i pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
La violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare e amministrativa a carico del funzionario preposto all'attività.
Le attività di controllo di regolarità amministrativo-contabile
Infine, le attività di controllo di regolarità amministrativo-contabile presso gli enti e organismi pubblici sono svolte dai rispettivi collegi dei revisori dei conti e sindacali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal d.Lgs. n. 123/2011, compresi quelli in materia di tempestività dei pagamenti.
Da qui l’invito ai collegi dei revisori e sindacali a pianificare verifiche mirate ad accertare il rispetto degli adempimenti in materia di tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali, considerando appunto l’impegno a realizzare, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, il conseguimento degli obiettivi della Riforma n. 1.11, segnalando anche eventuali criticità.
Si tratta di una raccomandazione estesa anche al monitoraggio della PCC, perché sia tempestivamente e correttamente aggiornata da parte degli enti e organismi vigilati.
Documenti Allegati
Circolare