Crediti d’imposta Transizione 4.0: nuova risoluzione del Fisco
Ok alla compensazione dei crediti per le imprese che hanno inviato correttamente i modelli di comunicazione indicati dal Mimit
Dopo la sospensione operata dall’art. 6 del D.L. n. 39/2024 (Decreto Superbonus) dell’utilizzo in compensazione mediante modello F24, dei crediti d’imposta Transizione 4.0. confermata con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 12 aprile 2024, n. 19/E, arrivano adesso nuove indicazioni dal Fisco.
Crediti d'imposta Transizione 4.0: la nuova risoluzione dell'Agenzia delle Entrate
Ricordiamo che, tenuto conto di quanto previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 e nelle more dell’adozione del decreto direttoriale del Mimit, era stato sospeso l’utilizzo dei crediti d’imposta Transizione 4.0.
Successivamente il decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024 ha definito il contenuto e le modalità per l’invio dei modelli di comunicazione relativi a:
- investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019.
Ok alla richiesta dei crediti di imposta
Da qui le nuove precisazioni contenute nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 15 maggio 2024, n. 25/E: fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni, le imprese che hanno inviato correttamente i modelli di comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta indicando i codici tributo menzionati nella risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024, ovvero:
- i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;
- i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024.
Come “anno di riferimento” va inserito l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.
Diversamente, qualora i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i modelli F24 saranno scartati.
Nuove modalità di trasmissione sul portale GSE
Nel frattempo, dal 18 maggio è attiva sul sito del GSE una nuova funzionalità semplificata che permetterà l'invio dei moduli per la compensazione dei crediti d'imposta tramite il portale del gestore.
In particolare, gli utenti dovranno registrarsi all'Area Clienti accedendo all'applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari" e selezionare la tipologia di investimento. Da qui sarà possibile compilare il modulo.
Queste le tipologie di investimento interessate:
- investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
- investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.
Il GSE segnala che:
- sui moduli deve necessariamente essere apposta la firma elettronica qualificata da parte del Rappresentante Legale o di uno dei Rappresenti Legali, il cui certificato digitale deve essere in corso di validità e rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari accreditato AgID;
- la compilazione dei moduli è subordinata all’utilizzo dei browser Chrome, Firefox e IE10, ma per l'apertura e la compilazione dei pdf supporta esclusivamente Adobe Reader 9.1 e superiori;
- se richiesto, sarà necessario autorizzare l'esecuzione di Javascript.
La richiesta di compensazione va inviata:
- sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti che si intendono effettuare a partire dal 30 marzo 2024;
- esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024 e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica effettuati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024).
Inoltre è stata disabilitata la modalità di invio dei moduli tramite PEC ed eventuali richieste di supporto potranno essere inviate solo attraverso il portale Assistenza Clienti del GSE, compilando il form dedicato oppure, in alternativa, scrivendo all'indirizzo supportoimprese@gse.it.
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Risoluzione