Decreto Superbonus 2024: oggi si decide
Nel calendario dei lavori alla Camera è stata prevista per oggi la discussione (formale) e poi la votazione sul disegno di legge di conversione del D.L. n. 39/2024
Dopo il voto di fiducia al Governo da parte del Senato, resta ancora l’ultimo scoglio della Camera dei Deputati prima di arrivare alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del D.L. n. 39/2024 (Decreto Superbonus 2024 o Decreto Agevolazioni fiscali in edilizia).
Decreto Superbonus 2024: la Camera al voto
Uno scoglio che potrebbe essere un minuscolo sassolino dopo che il Senato ha approvato con fiducia un testo predisposto dalla Sesta Commissione, sul quale la Camera non avrà tempo per discutere ed eventualmente modificare (arriverà senza dubbio un nuovo voto di fiducia).
La vera novità di questa legge di conversione è rappresentata dal fatto che “probabilmente” sarà l’ultimo intervento (qualche problema da sistemare resta!) che riguarda il superbonus e il meccanismo delle opzioni alternative rispettivamente di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Il trentasettesimo provvedimento che direttamente o indirettamente ha inciso su questa disciplina, prima correggendola poi semplificandola e, infine, stravolgendola completamente fino a renderla inutilizzabile, senza prima, però, aver risolto i problemi generati da una normativa altamente instabile su chi ha avviato un cantiere contando sulla cessione del credito.
Ma la Camera dei Deputati, ancora una volta, voterà senza incidere in alcun modo su un provvedimento probabilmente già inutile. L’obiettivo più volte dichiarato dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti era quello di mettere fine ad una “misura eccezionale per tempi eccezionali”. Una misura su cui il Ministro si è espresso chiaramente definendola per ultimo una “droga economica” da cui occorre uscire. Secondo il Ministro Giorgetti “La disintossicazione purtroppo è dolorosa però qualcuno la deve fare, qualcuno deve ordinarla tenendo conto che chi ne è più interessato e ne trae vantaggi non è d'accordo. Dalla droga bisogna uscire, la droga non è una buona cosa. Quindi io spero che si metta veramente un punto definitivo ed è giusto e anche mio dovere come ministro dell'Economia e delle finanze mettere in chiaro la situazione”.
Ma questa disintossicazione probabilmente era già avvenuta e bastava solo aspettare qualche mese.
Superbonus: era davvero necessario un nuovo provvedimento?
L’ultimo report pubblicato da Enea con i dati aggiornati al 30 aprile 2024 ha, infatti, certificato che dopo i primi 3 mesi di forte accelerazione(dovuti al fatto che l’asseverazione Enea può essere inviata entro 90 giorni dal fine lavori), il superbonus è definitivamente morto. Ad aprile 2024:
- 1.063 nuove asseverazioni (contro le quasi 11.000 al mese del primo trimestre 2024);
- meno di 399 milioni di euro di detrazioni maturate per lavori conclusi (contro gli oltre 7,5 miliardi al mese dei primi 3 mesi 2024).
Dopo le paure che hanno accompagnato il Ministro dell’Economia nei primi 3 mesi dell’anno e che lo hanno spinto ad emanare un nuovo provvedimento d’urgenza ad un mese dalla legge di conversione del procedente (il D.L. n. 212/2023), sorge spontanea la domanda: era davvero necessario intervenire nuovamente? Tra l’altro con un provvedimento che incide retroattivamente su molti diritti acquisiti di chi era già partito con un cantiere nel 2024.
Le CILAS dormienti e i diritti acquisiti
Tralasciando alcune delle modifiche apportate (come lo spalmacrediti in 10 anni obbligatorio), il D.L. n. 39/2024 prevede alcune disposizioni sulle quali ancora non sono chiari i contorni. Si pensi al contestatissimo comma 5 dell’art. 1 (che rimarrà immutato dopo la conversione in legge), mediante il quale il Governo ha deciso di limitare ulteriormente l’utilizzo delle opzioni alternative non solo ai requisiti già previsti con l’art. 2, commi 2 e 3, del D.L. n. 11/2023, ma prevedendo anche che al 30 marzo 2024 ci siano “spese sostenute”, “documentate da fattura”, per “lavori già effettuati”.
L’idea era quella di bloccare le “CILAS dormienti” (presentate, cioè, rispettando la data prevista dal D.L. n. 11/2023), senza però considerare che molte CILAS presentate entro il 16 febbraio 2023 hanno avviato cantieri solo ad inizio 2024 perché:
- i tempi dell’edilizia sono sempre diversi da quelli dei Decreti Legge (e questo lo scriviamo da anni);
- l’accesso al meccanismo della cessione del credito non è mai stato semplice e su molti cantieri sono stati attivati lunghi audit preventivi, i cui “via libera” sono arrivati solo a fine 2023.
Considerato che su un cantiere avviato con Superbonus 70% (con spese sostenute nel 2024) sulla base di una CILAS presentata entro il 16 febbraio 2023, lo sconto in fattura è applicabile per SAL minimi del 30%, la disposizione di cui al comma 5 rischia seriamente di bloccare tutto. Anche chi legittimamente era partito senza però aver ancora “spese sostenute”, “documentate da fattura”, per “lavori già effettuati” (perché non si è appunto raggiunto il SAL minimo del 30% entro il 30 marzo 2024).
Ormai è tardi per modificare il citato comma 5 (modifica richiesta nel corso delle audizioni al Senato) ma è evidente che dal MEF qualche conto non siano riusciti a farlo correttamente e sarà necessario correre ai ripari al più presto.