Precompilata 2024: tutto quello che c'è da sapere
Pubblicata la Guida dell'Agenzia delle Entrate sul 730/2024. Ecco i dati all'interno, cosa è possibile modificare, come inviarla, correggerla e le scadenze previste
La stagione delle dichiarazioni fiscali è entrata nel vivo, con la possibilità, dal 20 maggio 2024, di modificare, integrare e inviare la precompilata 2024 nell’area dedicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Dichiarazione dei redditi 2024: la Guida dell'Agenzia delle Entrate
Proprio per rendere più agevole la comprensione, il controllo, l’eventuale integrazione e l’invio dei dati, il Fisco ha messo a disposizione dei contriubuenti la Guida alla Precompilata 2024.
La Guida è così strutturata:
- 1. LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
- Cos’è
- Quando è disponibile
- Le principali novità del 2024
- I dati presenti nel modello
- I vantaggi
- 2. L’ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE E LA SCELTA DEL MODELLO
- Come si accede
- La visualizzazione dei dati presenti
- La scelta tra i modelli disponibili
- 3. LE ABILITAZIONI PER L’ACCESSO DI ALTRI CONTRIBUENTI
- Come abilitare una persona di fiducia
- La richiesta di abilitazione degli eredi
- L’abilitazione del tutore, amministratore di sostegno, curatore speciale e genitore
- 4. LE OPERAZIONI PRIMA DELL’INVIO DELLA DICHIARAZIONE
- Accettazione, modifica o integrazione
- Come predisporre una dichiarazione congiunta
- Verifica del rimborso spettante o degli importi da pagare
- 5. LA PRESENTAZIONE E LE OPERAZIONI SUCCESSIVE
- Quando e come si presenta
- Come annullare, integrare o rettificare la dichiarazione presentata
- 6. INFO, ASSISTENZA E CALENDARIO
- Il sito di assistenza
- Le date da ricordare
- 7. PER SAPERNE DI PIÙ
Messa a disposizione dal Fisco, la dichiarazione precompilata, è disponibile sia come modello 730 che come modello Redditi. Essa contiene già i dati su redditi, ritenute, versamenti e numerose spese detraibili o deducibili.
Dopo la verifica sulla correttezza dei dati, il contribuente può:
- accettare la dichiarazione dei redditi precompilata (se ha scelto il modello 730) senza fare modifiche
- rettificare i dati non corretti
- integrare la dichiarazione per inserire, per esempio, altre spese deducibili o detraibili non presenti
- inviare la dichiarazione direttamente all’Agenzia delle entrate
- versare le somme eventualmente dovute mediante modello F24
- indicare le coordinate del conto corrente bancario o postale su cui accreditare un eventuale rimborso
- consultare le comunicazioni, le ricevute e la dichiarazione presentata
- consultare l’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile.
I coniugi possono presentare la dichiarazione congiunta, a condizione che ci siano i requisiti richiesti. Il contribuente può anche rivolgersi al proprio sostituto d’imposta, se presta assistenza fiscale, a un Caf o a un professionista abilitato, al quale deve consegnare un’apposita delega per l’accesso alla dichiarazione precompilata.
Da quest’anno, il modello 730 precompilato può essere presentato senza l’indicazione del sostituto, anche se vi è un sostituto d’imposta tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio. L’eventuale credito viene rimborsato dall’Agenzia delle entrate sul conto corrente bancario o postale indicato dal contribuente.Se, invece, dovesse emergere un debito, il contribuente può effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online, con addebito sul conto corrente indicato, o stampare il modello F24 precompilato e pagare con le modalità ordinarie. Chi si rivolge a un CAF o professionista abilitato, può trasmettere in via telematica il modello F24 all’Agenzia delle entrate tramite lo stesso intermediario, oppure versare con il modello F24 che gli sarà consegnato.
Le novità della Precompilata 2024
Quest’anno la compilazione può avvenire in modalità semplificata, con un percorso guidato. Dopo la validazione, i dati verranno riportati in automatico nei campi corrispondenti del modello 730.
Tra le nuove informazioni inserite automaticamente nel 2024 risultano:
- i rimborsi erogati alle persone fisiche dal Ministero della salute per gli acquisti di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive (il cosiddetto “bonus vista”);
- le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e i relativi rimborsi.
La detrazione del 19% della maggior parte degli oneri e delle spese spetta se il pagamento è stato effettuato con sistemi “tracciabili” (versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Questa regola non si applica agli acquisti di medicinali e dispositivi medici e per il pagamento di prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Da quest’anno occorre necessariamente utilizzare il modello 730 anche per comunicare determinati dati per i quali negli anni precedenti occorreva presentare il modello “Redditi aggiuntivo”, compilando il quadro RW e/o il quadro RM (che resta per la comunicazione di altri dati non confluiti nel modello 730).
Occorre invece sempre presentare il modello Redditi aggiuntivo per inserire i redditi che confluiscono nei quadri RM (eccetto i redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva e rivalutazione dei terreni), RS, RT e RU del modello Redditi Persone fisiche, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso modello.
Inoltre, da quest’anno la precompilata è disponibile in via sperimentale, anche per le persone fisiche titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa o di altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730.
Il termine per l’invio del modello Redditi Persone fisiche 2024 e dei modelli “Redditi correttivo” e “Redditi aggiuntivo” del 730 è il 15 ottobre 2024.
I dati presenti nel modello
Nella dichiarazione precompilata 2024 sono presenti:
- i dati della Certificazione unica (Cu), consegnata dal datore di lavoro o ente pensionistico, nella quale sono indicati il reddito di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef e le addizionali regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i premi di risultato, i rimborsi di oneri erogati dal datore di lavoro
- i dati dei familiari a carico desunti dalle informazioni presenti nelle Certificazioni uniche, nei dati trasmessi dall’INPS (riferiti all’Assegno unico e universale) o da altre informazioni a disposizione dell’Agenzia;
- i compensi di lavoro autonomo occasionale indicati nella Certificazione unica - sezione Lavoro autonomo, provvigioni, indennità e redditi diversi;
- i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale certificati e indicati nella Certificazione unica;
- i dati sulle locazioni brevi (corrispettivi e ritenute) contenuti nella Certificazione unica - Locazioni brevi, inviata dagli intermediari immobiliari. Se vengono locati più di quattro immobili, l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale e non può essere utilizzato il modello 730 ma deve essere presentato il modello Redditi Persone fisiche;
- gli interessi passivi sui mutui, i premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi e i contributi previdenziali (comunicati da banche, assicurazioni ed enti previdenziali);
- i contributi deducibili e/o detraibili versati a enti o casse con finalità assistenziali o a società di mutuo soccorso
- i contributi versati per i lavoratori domestici (compresi i contributi previdenziali versati all’Inps tramite lo strumento del “Libretto di famiglia”);
- le somme restituite nell’anno d’imposta dal contribuente all’Inps, ma assoggettate a tassazione, anche separata, in anni precedenti;
- le somme rimborsate nell’anno d’imposta dall’Inps relative a oneri deducibili sostenuti dal contribuente in anni precedenti;
- le spese sanitarie e i relativi rimborsi comunicati da medici, farmacie, strutture sanitarie accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, strutture sanitarie autorizzate e non accreditate, parafarmacie, ottici, psicologi, infermieri, infermieri pediatrici, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, iscritti agli elenchi speciali a esaurimento istituiti con il decreto del Ministro della Salute del 9 agosto 2019, e da enti e casse con finalità assistenziali per quanto riguarda i rimborsi;
- i rimborsi erogati dal Ministero della Salute per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive (“bonus vista”);
- le spese veterinarie e i relativi rimborsi (comunicati da farmacie, parafarmacie e veterinari);
- le spese universitarie comunicate da università statali e non statali, spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e i relativi rimborsi;
- le spese funebri (comunicate da soggetti che esercitano attività di pompe funebri);
- i contributi versati alla previdenza complementare (comunicati dagli enti previdenziali);
- le spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi (comunicati dagli asili nido pubblici e privati e dagli atri soggetti che ricevono le rette e/o che erogano i relativi rimborsi);
- le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e relativi rimborsi (comunicate dagli istituti scolastici costituenti il sistema nazionale di istruzione e/o da altri soggetti che erogano i rimborsi);
- le tasse scolastiche versate con modello di pagamento F24 per l’iscrizione, la frequenza, il sostenimento degli esami e il rilascio dei diplomi (informazioni già in possesso dell’Agenzia delle entrate e non trasmesse dagli istituti scolastici);
- le erogazioni liberali agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore, alle Onlus, alle fondazioni e alle associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
- le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e i relativi rimborsi, il cui invio è facoltativo per gli anni 2023 e 2024;
- i bonifici riguardanti le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati e per la riqualificazione energetica degli edifici (comunicati dalle banche e da Poste italiane);
- alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, per esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, arredo degli immobili ristrutturati), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
- le spese per interventi per i quali si può usufruire del “Superbonus” e quelle per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati e per la riqualificazione energetica e per interventi di sistemazione a verde degli immobili effettuati sulle parti comuni dei condomini (comunicati dagli amministratori di condominio);
- le spese per intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale,
- i canoni di locazione relativi ad alloggi adibiti ad abitazione principale e le spese per i canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede;
- gli oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione;
- i rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, che sono state dedotte dal reddito complessivo degli anni precedenti;
- l’eventuale residuo del credito d’imposta spettante alle persone fisiche per spese sostenute nel 2022 per lo svolgimento di “Attività fisica adattata” e non utilizzato nella dichiarazione dello scorso anno;
- il credito d’imposta per il “Bonus acqua potabile”;
- altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria (per esempio, le informazioni relative agli immobili, i versamenti effettuati con il modello F24 e le compensazioni eseguite);
- le informazioni contenute nelle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi riguardanti le persone fisiche titolari di redditi differenti da lavoro dipendente e pensione, che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98/2011) o che fruiscono del regime forfetario (articolo 1, commi 54 - 89, della legge n. 190/2014).
Non sono inserite nella dichiarazione precompilata le informazioni che l’Agenzia ritiene incomplete o incoerenti. Questi dati sono comunque riportati in un prospetto riepilogativo, in modo da poter essere verificati ed eventualmente inseriti in dichiarazione da parte del contribuente.
Meno controlli sulle precompilate accettate senza modifiche
Il contribuente che utilizza il 730 precompilato deve solo preoccuparsi di verificare l’esattezza e la completezza dei dati inseriti dall’Agenzia delle entrate e, se necessario, integrarli o modificarli e può usufruire di importanti vantaggi sui controlli:
Nel caso in cui presenti la dichiarazione direttamente o tramite ostituto d’imposta:
- se il contribuente accetta il 730 precompilato senza apportare modifiche, non saranno controllati i documenti che attestano le spese relative a oneri detraibili e deducibili, indicate nella dichiarazione, i cui dati sono stati forniti all’Agenzia delle entrate da soggetti terzi;
- se il contribuente modifica la precompilata (con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, i controlli documentali saranno effettuati solo sui dati variati, rispetto alla dichiarazione precompilata.
A prescindere dall’accettazione o dalla modifica della dichiarazione, l'Agenzia può comunque effettuare nei confronti del contribuente i controlli per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali e il controllo sui dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica (CU). La dichiarazione si considera modificata, per esempio, se vengono modificati i redditi e gli oneri o se sono inserite nuove voci non presenti nel modello precompilato. Si considera accettata, invece, quando il contribuente modifica i dati del sostituto che effettua il conguaglio o inserisce il codice fiscale del coniuge non a carico.
Presentazione tramite Caf o professionista abilitato:
- se inviato senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri in essa indicati, forniti dai soggetti terzi.
- se presentato con modifiche, che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, i controlli documentali sono effettuati nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, anche con riferimento agli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate da soggetti terzi, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.
L'Agenzia può comunque effettuare nei confronti del contribuente i controlli per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di detrazioni o deduzioni: di questo rispondono sempre i contribuenti e non i Caf o i professionisti. Per esempio, per la detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale, può essere controllata l’effettiva destinazione ad abitazione principale dell’immobile.
Presentazione e operazioni successive
Il Fisco ricorda che:
- dal 20 maggio 2024 al 30 settembre 2024 è possibile presentare la dichiarazione 730 precompilata 2024 tramite l’applicazione web all’Agenzia delle entrate;
- dal 20 maggio 2024 al 15 ottobre 2024 è possibile presentare il modello Redditi precompilato.
La presentazione può essere effettuata, in alternativa:
- direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, in via telematica
- per il modello 730, tramite il proprio sostituto d’imposta, ma solo se presta assistenza fiscale;
- tramite un Caf o un professionista abilitato.
Se il contribuente presenta direttamente il modello deve:
- scegliere se indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
- compilare la scheda per la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef (anche se non si vuole esprimere alcuna scelta)
Chi presenta il modello 730 al proprio sostituto d’imposta, a un Caf o a un professionista abilitato, deve consegnare:
- la delega per l’accesso al modello 730 precompilato
- la scheda per la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, nella quale devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici (anche se non si intende effettuare alcuna scelta).
Come annullare, integrare o rettificare la dichiarazione presentata
A partire dal 27 maggio 2024 il contribuente che ha già trasmesso il 730/2024 o il modello Redditi e riscontra un errore, o si accorge di non aver indicato tutti gli elementi, può annullare la dichiarazione precedente e inviarne una nuova, tramite l’applicazione web. Tutti i dati inseriti dal contribuente saranno cancellati e sarà di nuovo disponibile la dichiarazione precompilata dall’Agenzia delle entrate.
- L’annullamento può essere effettuato una sola volta, entro il 20 giugno 2024.
- Entro la stessa data è possibile annullare (sempre una sola volta) il modello 730 + Redditi correttivi già inviato con o senza F24. I
- Entro il 26 giugno 2024, è possibile invece annullare, tramite l’applicativo web, il modello Redditi (e i modelli Redditi Persone fisiche correttivi, ad esso collegati) già inviato, se è stato predisposto un modello F24.
- Entro il 27 settembre 2024, infine, è possibile annullare il modello Redditi (e i modelli Redditi Persone fisiche correttivi, ad esso collegati) già inviato, se non è stato predisposto un modello F24.
Nel caso di dichiarazione congiunta, l’operazione di annullamento può essere richiesta solo dal dichiarante.
L’Agenzia segnala che quando si annulla il modello 730 o il modello Redditi, al Fisco non risulta presentata alcuna dichiarazione e, pertanto, occorre trasmetterne una nuova, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa. L’invio della nuova dichiarazione può essere fatto dopo che sono trascorse 24/48 ore dall’annullamento della precedente.
Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo dopo invio DEL 730
Se è già stato inviato un modello 730 e si ha la necessità di completare o correggere la dichiarazione, dal 3 giugno 2024 e fino al 15 ottobre 2024 è possibile inviare il modello “Redditi aggiuntivo” oppure “Redditi correttivo”.
In particolare, occorre presentare “Redditi aggiuntivo” se è stato inviato il 730 precompilato e, per esempio, sono stati percepiti nel 2023 redditi relativi ai quadri RM (ad esclusione dei redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva e rivalutazione dei terreni), RS, RT e RU. Non è più possibile inviare Redditi aggiuntivo per comunicare i dati che da quest’anno sono stati integrati nel modello 730 (per esempio, quelli contenuti nel quadro W o nelle sezioni II e III del quadro L).
Pertanto, se il contribuente ha inviato il 730 precompilato, dimenticando di inserire questi dati, dovrà poi scegliere una tra le seguenti soluzioni:
- annullare la dichiarazione e inviarne una nuova, a condizione che l’annullamento avvenga entro il 20 giugno 2024
- inviare “Redditi correttivo” entro il 15 ottobre 2024
- presentare, dopo il 15 ottobre 2024, “Redditi integrativo”.
Tra i redditi integrativo, è incluso quello di Tipo 2, relativo alla rettifica dati del sostituto d’imposta. Il diniego del sostituto può verificarsi se dopo la presentazione della dichiarazione il contribuente ha un nuovo sostituto o nessun sostituto.
Questo modello è disponibile fino all’11 novembre 2024. Dopo tale data (e fino al 14 gennaio 2025) il contribuente può inviare il modello Redditi “tardivo”, oppure il modello Redditi “integrativo” (entro il 31 dicembre 2029).
Documenti Allegati
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