Rebus bonus edilizi: dieci casi risolti

Molti cambiamenti, poche certezze: come applicare correttamente una normativa in continua evoluzione? Ecco alcuni casi risolti dal nostro esperto

di Luciano Ficarelli - 23/05/2024

Il caos normativo che ha stravolto la pacifica applicazione dei bonus edilizi a cui ci si era abituati, rende difficile l’orientamento nel labirinto giuridico anche agli stessi professionisti, oltre ai disorientati contribuenti alle prese con le prossime dichiarazioni dei redditi.

Ad oggi, le vecchie regole sono immutate solo in pochi casi e poche sono le occasioni di utilizzo delle opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Superbonus e bonus edilizi: il rebus normativo

L’intenzione del Governo, infatti, è quella di ridurre al minimo l’impatto delle detrazioni sui conti pubblici e azzerare la circolazione dei crediti. L’ultimo decreto-legge, il D.L. 39 del 29 marzo 2024, va in questa direzione, prevedendo, a partire dal 2028, una riduzione dal 36% (prevista a regime dal 1° gennaio 2025) al 30% dell’aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’art. 16 bis del D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986, con contestuale riduzione del limite di spesa per unità immobiliare ad euro 48.000 già dal 1° gennaio 2025.

Pertanto, chi ha intenzione di realizzare degli interventi edilizi sui propri immobili è bene che si affretti a stipulare contratti d’appalto o a firmare preventivi per dare immediatamente inizio alle opere. A tal proposito, occorre sottolineare che le persone fisiche, gli amministratori di condominio, i professionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici e le associazioni tra professionisti applicano il “principio di cassa” secondo il quale conta il momento del pagamento della spesa; conseguentemente, chi ha intenzione di iniziare i lavori prima del 31 dicembre 2024 ha la possibilità, a proprio rischio, di anticipare tutto l’importo programmato e potrà utilizzare l’agevolazione con le aliquote ad oggi in vigore.

Il lato positivo della faccenda viene controbilanciato da un evidente, e già conosciuto, lato negativo. La corsa agli interventi agevolati ci ricorda quanto di recente avvenuto nelle varie fasi dell’applicazione del superbonus. Dalla corsa alla realizzazione degli interventi al 30 settembre 2022 per i lavori sulle unifamiliari indipendenti al fine di mantenere l’aliquota del 110% fino al 31 dicembre 2023, passando per l’ultimazione dei lavori entro lo scorso fine anno per non incorrere nella mannaia che ha ridotto drasticamente l’aliquota agevolata dal 110% al 70% per gli interventi sui condomìni. Ciò comporterà una concentrazione di lavoro tra gli operatori del settore in un brevissimo lasso di tempo che provocherà, inevitabilmente, incremento dei prezzi, dilazione dei tempi di consegna, carenza di personale specializzato, nascita (sic!) di nuove imprese senza esperienza, saturazione del mercato per le imprese edili di lungo corso, esaurimento dei materiali prodotti dalle industrie che si terranno ben lontane dall’aumentare la produzione in previsione del crollo verticale che avrà il mondo dell’edilizia a partire dal gennaio 2025.

Alla luce di questa rappresentazione poco entusiasmante, occorre comunque fornire le necessarie informazioni affinchè il contribuente possa agire con decisione e senza tentennamenti. Si è così voluto affrontare il tema in senso pratico, mettendo a disposizione del lettore degli esempi di casi ricorrenti.

Bonus edilizi: dieci casi risolti

I punti fermi su cui sono stati elaborati i casi che seguono e a cui occorre fare riferimento sono i seguenti:

  1. Le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura sono ammesse solo se alla data del 16 febbraio 2023 risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) relative alle spese sostenute per gli interventi di superbonus e, per i condomìni, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori [D.L. 11/2023 art. 2 comma 2 lettere a) e b)];
  2. Le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura sono ammesse per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici nell’ambito superbonus se risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo alla data del 16 febbraio 2023 [D.L. 11/2023 art. 2, comma 2, lettera c)];
  3. Le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura sono ammesse per gli interventi diversi dal superbonus se alla data del 16 febbraio 2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, oppure, per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data del 16 febbraio 2023 non risultino versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 [D.L. 11/2023 art. 2 comma 3 lettere a) e b)];
  4. Per i tre punti precedenti (lettere a, b e c) alla data del 30 marzo 2024 deve risultare effettuato il pagamento di una spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati [nuovo D.L. 39/2024];
  5. Per il sismabonus acquisti [art. 16, comma 1-septies, D.L. 4 giugno 2013, n. 63], per l’agevolazione relativa alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune [articolo 16-bis, comma 1, lettera d) del D.P.R. 917/86] e per l’agevolazione relativa ad interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie [articolo 16-bis, comma 3 del D.P.R. 917/86], le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura sono ammesse se alla data del 16 febbraio 2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo [D.L. 11/2023 art. 2 comma 3 lettera c) e nuovo D.L. 39/2024];
  6. Per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del D.L. 34/2020 le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura sono ammesse relativamente alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 [D.L. 11/2023 art. 2 comma 1-bis primo periodo];
  7. Per le spese relative agli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo sopra citato sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura sono ammesse fino al 30 marzo 2024 se effettuate da condomìni, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa oppure da persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'art. 119 del D.L. 34/2020 (quest’ultimo requisito è escluso se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi della Legge 104/1992) [D.L. 11/2023 art. 2 comma 1-bis, secondo periodo, e nuovo D.L. 39/2024].
    Dal 31 marzo 2024, invece, le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura si applicano soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 marzo 2024 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, oppure, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori e, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo [nuovo D.L. 39/2024];
  8. Dalla data dell’entrata in vigore del D.L. 39/2024 non sono ammesse cessioni di crediti relative a rate residue per spese sostenute negli anni precedenti a quello in corso [nuovo D.L. 39/2024];
  9. A partire dall’anno 2024 le spese sostenute per tutte le tipologie di interventi nell’ambito dei vari bonus ad oggi in vigore (superbonus, ecobonus, sismabonus, abbattimento barriere architettoniche, sismabonus acquisti, bonus casa) sono detraibili in dieci anni [nuovo D.L. 39/2024].

Vediamo adesso la casistica in dettaglio.

 

Rebus bonus edilizi: il primo caso risolto

Il 20 maggio 2023 sono iniziati dei lavori di manutenzione straordinaria di un’abitazione compresi nell’ambito delle agevolazioni al 50%. Il contratto d’appalto è stato sottoscritto tra le parti in data 15 maggio 2023 ed è stato pagato un acconto di 5.000 euro. La Cila è stata presentata il giorno 18 maggio 2023. In questo caso, non sarà possibile utilizzare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito perché il titolo edilizio è stato presentato dopo la data del 16 febbraio 2023. Al possessore dell’abitazione spetterà solo la detrazione in dichiarazione dei redditi della quota del 50% delle spese in dieci rate da 250 euro l’una.

 

 

Rebus bonus edilizi: il secondo caso risolto

Il 2 gennaio 2023 sono iniziati lavori di efficientamento energetico in un’abitazione in edilizia libera, per i quali non occorre la presentazione di un titolo edilizio (sostituzione della caldaia e degli infissi esterni). Il 18 febbraio 2023 viene fatto un bonifico parlante della prima fattura per i lavori già realizzati fino a quel momento. I lavori sono terminati a maggio 2023 ma solo il 4 gennaio 2024 sono state saldate le altre fatture emesse nel 2023. In questo caso, l’opzione di cessione del credito è ancora ammessa in virtù dell’inizio lavori precedente al 17 febbraio 2023 (art. 2, comma 3 lettera b), D.L. 11/2023) e con il pagamento della fattura prima del 30 marzo 2024 (D.L. 39/2024). Di contro, non è ammessa la cessione della spesa effettuata nel 2023 a causa del divieto della cessione delle rate residue in base al D.L. 39/2024.

Rebus bonus edilizi: il terzo caso risolto

Un contribuente, in data 20 settembre 2022 ha sottoscritto un compromesso per l’acquisto di un appartamento che fa parte di un edificio completamente ristrutturato da un’impresa edile che ha presentato la richiesta del Permesso di Costruire il 30 luglio 2022. I lavori sono andati molto a rilento e si prevede che la fine lavori dell’intero fabbricato avvenga nei primi mesi del 2025. L’impresa, per non perdere l’opportunità di concedere il “sisma bonus acquisti” al futuro acquirente (possibile solo se l’atto di compravendita sia stipulato entro il periodo di vigenza dell’agevolazione, cioè entro il 31 dicembre 2024), considerato che alla data del 31.12.2024 è certo di asseverare la riduzione del rischio sismico e il collaudo, decide di cedere l’appartamento classificandolo in una categoria catastale ''fittizia''. In questo caso, il promissario acquirente potrà ottenere lo sconto sulla fattura al momento dell’acquisto dell’appartamento anche se i lavori di finitura non sono completati.

Rebus bonus edilizi: il quarto caso risolto

Il 4 gennaio 2024 viene presentata una Cilas per interventi di superbonus per l’efficientamento energetico di un mini-condominio, poi iniziati il 10 gennaio. In precedenza, nel gennaio 2023, sono iniziati dei lavori di manutenzione ordinaria sulle parti comuni detraibili al 50% che non sono ancora completati in attesa del fine lavori di quelli di efficientamento energetico. I lavori di manutenzione ordinaria sono stati tutti pagati nel 2023. In questo caso, un po’ più complesso, le spese che si sosterranno per il superbonus potranno essere portate in detrazione sulla dichiarazione dei redditi dei condòmini in dieci anni, senza possibilità di cederli a terzi o di avere lo sconto in fattura. Al contrario, per le spese pagate di manutenzione ordinaria delle parti comuni sostenute nel 2023 e nel 2024, i condòmini potranno fruire delle opzioni di cessione del credito o dello sconto in fattura, facendo attenzione al divieto di cessione delle rate residue che non permetterà di cedere i 9/10 delle spese sostenute nel 2023 se i condòmini hanno portato o porteranno in detrazione la prima rata nella dichiarazione dei redditi mod. 730-2024 o mod. Redditi PF-2024.

Rebus bonus edilizi: il quinto caso risolto

Un mini-condominio, dopo aver approvato i lavori nell’assemblea del 18 novembre 2022, ha presentato la Cilas il 25 novembre 2022, mentre i lavori sono iniziati il 2 aprile 2024. Come acconto è stato pagato un importo di 30.000 euro il 30 novembre 2022. In questo caso, in base al D.L. 39/2024, il pagamento dell’acconto non accompagnato dalla realizzazione dei lavori non consente l’utilizzo delle opzioni di cessione del credito o dello sconto in fattura. Per le spese effettuate nel 2022 i condòmini potranno utilizzare l’opzione irrevocabile della detrazione decennale a partire dalla dichiarazione dei redditi di quest’anno in base al comma 3-sexies dell’art. 2 del D.L. 11/2023, sempreché non hanno già portato in detrazione la prima rata nella dichiarazione dello scorso anno. In questo caso, infatti, devono obbligatoriamente continuare a portare in detrazione le altre tre rate nelle dichiarazioni successive. Non avrebbero comunque potuto utilizzare le opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura per mancanza delle asseverazioni a stato di avanzamento lavori. Invece, per quanto riguarda le spese sostenute nel 2024 è d’obbligo la sola detrazione in dichiarazione dei redditi in dieci anni.

Rebus bonus edilizi: il sesto caso risolto

Il 5 maggio 2024 un contribuente decide di acquistare un immobile per il quale sussistono le condizioni per fruire dell’agevolazione di cui al comma 3 dell’art. 16-bis del TUIR (50% sul 25% del prezzo dell’unità immobiliare). In questo caso, è ammesso lo sconto in fattura o la cessione del credito se la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi da parte dell’impresa di costruzione è stata presentata entro il 16 febbraio 2023.

Rebus bonus edilizi: il settimo caso risolto

Il 15 gennaio 2023 viene depositata la richiesta di una Scia per interventi di sismabonus ordinario per un capannone industriale. I lavori iniziano a marzo 2023 e proseguono nel 2024. Fine lavori prevista per settembre 2024. Se il capannone è di proprietà di un privato e le spese sono da egli sostenute, a queste si applica il principio di cassa. Pertanto, le fatture pagate nel 2023 possono essere portate in detrazione in cinque anni, mentre quelle pagate nel 2024 si dovranno portare in detrazione in dieci anni. Il proprietario può fruire anche dell’opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura, facendo attenzione alle spese 2023 che, se la prima rata è stata o sarà portata in detrazione nella dichiarazione da presentare quest’anno, non potranno essere cedute come rate residue.

Rebus bonus edilizi: l'ottavo caso risolto

Per l’abbattimento delle barriere architettoniche un condominio a prevalente destinazione abitativa ha presentato il titolo edilizio a gennaio 2024 e sostenuto le prime spese nel febbraio 2024. Per queste spese è ammesso lo sconto in fattura o la cessione del credito. Il saldo dei lavori sarà pagato a giugno 2024. Anche per le spese 2024 sono ammesse le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura. In alternativa, per tutte le spese sostenute nel 2024, è possibile portarle in detrazione nella dichiarazione dei redditi ma in dieci anni e non più in cinque.

Rebus bonus edilizi: il nono caso risolto

Un condòmino disabile in data 28 marzo 2024 ha stipulato un accordo con un’impresa edile per intervenire sull’abbattimento delle barriere architettoniche per i quali non occorre la richiesta di un titolo abilitativo, versando un acconto di 1.000 euro. I lavori inizieranno a giugno 2024. In questo caso, è ammessa la cessione del credito e lo sconto in fattura. Altrimenti, il contribuente potrà scegliere di portare in detrazione decennale le spese sostenute.

Rebus bonus edilizi: il decimo caso risolto

In un condominio prevalentemente residenziale l’assemblea ha deliberato l’installazione di un ascensore. Il titolo edilizio è stato richiesto nel mese di maggio 2024. In questo caso, non è possibile utilizzare le opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura. Sarà ammessa la sola detrazione in dichiarazione dei redditi in dieci rate di uguale importo.

 

A cura di Luciano Ficarelli

Dottore Commercialista

Esperto in bonus edilizi

Abilitato al rilascio del Visto di Conformità

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