Semplificazione edilizia e urbanistica: nuovo pacchetto di modifiche al d.P.R. n. 380/2001

Al Consiglio dei Ministri un nuovo provvedimento d’urgenza di modifica al Testo Unico Edilizia per semplificare la gestione delle piccole difformità delle abitazioni

di Gianluca Oreto - 24/05/2024

Il più grande errore dell’attuale normativa edilizia è la sua disperata voglia di continuare ad utilizzare il microscopio in un comparto dove l’unità di misura (e voglio essere generoso) è il metro.

La situazione del patrimonio edilizio esistente

In una ricerca del 2017 dal titolo “Chi ha progettato l’Italia? Ruolo dell’architettura nella qualità del paesaggio edilizio italiano”, il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC in collaborazione con il Cresme hanno stimato che sul territorio nazionale sussistono 15 milioni di edifici di cui:

  • 11,9 milioni residenziali, destinati unicamente all’abitare o a un mix di attività residenziali ed economiche;
  • 1,6 milioni interamente destinati allo svolgimento di attività non residenziali, primarie, secondarie o terziarie;
  • 1,5 milioni non utilizzati, o collabenti, o destinati ad altri usi (cabine elettriche, stazioni di pedaggio, stazioni per pompe di benzina, torri, fortificazioni, fari, ecc.).

Agli 11,9 milioni di edifici residenziali corrispondono 30,7 milioni di abitazioni che (fino al 2016) erano suddivise in:

  • mono-bifamiliari – 9,1 milioni di edifici; 11,7 milioni di abitazioni;
  • 3-8 unità immobiliari – 2,3 milioni di edifici; 9 milioni di abitazioni;
  • 9-15 unità immobiliari – 0,3 milioni di edifici; 3,6 milioni di abitazioni;
  • oltre 15 unità immobiliari – 0,2 milioni di edifici; 6,3 milioni di abitazioni.

Secondo le stime del Cresme, l’anno di edificazione degli edifici può essere così riassunto:

  • 2,15 milioni di edifici sono stati costruiti prima del 1919;
  • 1,38 milioni sono il frutto della costruzione tra le due guerre;
  • 1,66 milioni di edifici sono il risultato della ricostruzione avvenuta tra 1946 e 1960;
  • 1,97 milioni sono il prodotto degli anni ’60;
  • 1,98 milioni di edifici sono stati realizzati nella provincia e nel sud negli anni ’70;
  • la produzione di edifici è fortemente scesa negli anni ’80, con 1,29 milioni di edifici nel decennio;
  • 80.000 edifici all’anno hanno caratterizzati il primo decennio del XXI secolo;
  • la produzione annua tra 2011 e 2016 è scesa a 32.000 edifici all’anno.

L’aspetto più interessante di questa “vecchia ricerca” riguarda le figure professionali intervenute nella fase progettuale di questi edifici. Degli 11,9 milioni di edifici residenziali:

  • quasi 5 milioni (41%) sono realizzati attraverso forme di auto-promozione o figure professionali che possiamo attribuire al capo-cantiere o al mastro-costruttore;
  • 4,8 milioni (40%) sono stati progettati dai geometri;
  • 1,3 milioni (11%) sono stati progettati dagli architetti;
  • 900.000 (7,5%) sono stati progettati dagli ingegneri.

La riforma del Testo Unico Edilizia e il nuovo pacchetto di semplificazioni

È chiaro che basterebbero questi ultimi dati per comprendere le complessità di una normativa edilizia che considera abusi le difformità dall’assentito che superano il 2% di tolleranza costruttiva e di un costruito vittima di decenni di attività edilizia incontrollata e di 3 condoni che hanno lasciato passare l’idea che in Italia tutto è concesso.

È da questa considerazione che si è mosso il tavolo di lavoro istituito presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che da qualche anno lavora ad una riforma del Testo Unico Edilizia. Sono parecchie le novità contenute in quella che è stata definita la nuova Disciplina delle Costruzioni, tra queste:

  • l’art. 37 (Accertamento di conformità per violazioni formali della disciplina urbanistica ed edilizia), la cui particolarità, oltre alla trasformazione del silenzio-rifiuto in silenzio assenso, riguarda la possibilità di prevedere all’interno dell’istanza opere di modesta entità, finalizzate alla piena conformazione dell’immobile alla vigente disciplina edilizia e urbanistica (ovvero la sanatoria condizionata assolutamente esclusa dal d.P.R. n. 380/2001);
  • l’art. 38 (Accertamento di conformità per violazioni conformi alla sopravvenuta disciplina urbanistica ed edilizia) che contiene un timido intervento di abolizione della “doppia conformità”;
  • l’art. 39 (Interventi edilizi eseguiti ed ultimati prima dell’entrata in vigore della legge 765/1967) che rappresenta probabilmente una sorta di “agnello sacrificale” perché dispone la legittimità di tutti gli interventi edilizi eseguiti ed ultimati prima del 1° settembre 1967, che ricadano all’interno della perimetrazione dei centri abitati o delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano individuate dallo strumento urbanistico all’epoca vigente.

Ma mentre si discute di riforma e a distanza di pochi anni dall’ultimo importante Decreto Semplificazioni (il D.L. n. 76/2020), dovrebbe approdare in questi giorni in Consiglio dei Ministri un nuovo pacchetto di semplificazioni al d.P.R. n. 380/2001. Si tratta di un nuovo Decreto Legge che modificherà puntualmente il Testo Unico Edilizia con lo scopo di semplificare le procedure per la regolarizzazione:

  • delle difformità “formali”, legate alle incertezze interpretative della disciplina vigente;
  • delle difformità “interne”, riguardanti singole unità immobiliari, a cui i proprietari hanno apportato lievi modifiche (anche se in questo caso l’art. 6-bis del TUE prevede già la CILA tardiva con pagamento di sanzione);
  • delle difformità che non possiedono la “doppia conformità” ma quella singola;
  • dei cambi di destinazione d’uso degli immobili tra categorie omogenee (tema molto delicato).

Regolarizzazioni che, unità alla quantità di immobili oggi non in perfetta regola, secondo le stime dovrebbero fruttare allo Stato oltre 10 miliardi di euro.

Saremo più precisi quando sarà disponibile il testo del Decreto Legge, sconosciuto a tutti soprattutto ai tecnici che avrebbero dovuto giocare un ruolo da protagonisti nella redazione di un provvedimento che potrebbe essere considerato epocale non rappresentando una sanatoria straordinaria (come lo sono stati i condoni edilizi) ma ordinaria e senza tempistiche stringenti per la presentazione delle istanze.

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