Reazione al fuoco di rivestimenti e pannelli in legno massiccio: il nuovo Regolamento UE
Pubblicato nella GUUE il Regolamento sulle condizioni di classificazione, senza prove, dei rivestimenti e dei pannelli in legno massiccio in relazione alla reazione al fuoco
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 22 maggio 2024, serie L, il Regolamento Delegato (UE) 2024/1399 della Commissione del 10 novembre 2023, relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei rivestimenti e dei pannelli in legno massiccio in relazione alla reazione al fuoco, che modifica la decisione 2006/213/CE.
Per permettere ai fabbricanti, in particolare alle piccole imprese e alle microimprese, di avere tempo sufficiente per valutare l’effetto del regolamento sulle loro attività, le nuove disposizioni entreranno in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e quindi il 20 agosto 2024.
Reazione al fuoco dei rivestimenti e dei pannelli in legno massiccio: il nuovo Regolamento UE
Con il regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione è stato adottato un sistema di classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco, che si applica anche ai pannelli e i rivestimenti in legno massiccio.
Inoltre nell’allegato, tabella 2, della decisione 2006/213/CE della Commissione sono state stabilite le classi di prestazione in relazione alla reazione al fuoco per pannelli e rivestimenti in legno massiccio non trattato. Date le loro prestazioni stabili e prevedibili- a condizione che soddisfino determinate condizioni relative alla densità media minima del legno, allo spessore minimo del profilo e all’uso finale del prodotto e che il legno non sia soggetto ad alcun trattamento diverso dall’essiccazione in forno - questa tipologia di prodotto è conforme senza che siano necessarie ulteriori prove, purché si rispettino le condizioni della tabella 2.
Con il nuovo regolamento viene appunto soppressa la tabella 2 dell’allegato della decisione 2006/213/CE, sostituita adesso con quella in allegato, comprese le figure a) e b).
Documenti Allegati
Regolamento