Decreto Superbonus 2024: in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione
Approda in Gazzetta la Legge di conversione del Decreto Legge n. 39/2024 che mette definitivamente la parola fine al superbonus e alla cessione del credito
Dopo l’approvazione definitiva del Parlamento e la firma del Presidente della Repubblica, approda sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024 la Legge 23 maggio 2024, n. 67 che converte il Decreto-Legge 29 marzo 2024, n. 39, recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria”.
Conversione in legge D.L. n. 39/2024: opera di disintossicazione da Superbonus terminata
La Legge n. 67/2024 rappresenta il trentottesimo provvedimento normativo che direttamente o indirettamente ha inciso sulla disciplina del superbonus e delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Diversamente dai precedenti, però, questo potrebbe (il condizionale è d’obbligo) rappresentare davvero l’ultimo intervento del Governo sul superbonus. Come ammesso dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti “Con l'ultimo decreto legge l'opera di disintossicazione dal Superbonus è terminata, siamo tornati sulla Terra dopo una gita su Marte", aggiungendo anche che adesso “chi lo difendeva a spada tratta, ora un po' si vergogna” (senza specificare chi).
La struttura del Decreto Legge convertito
Come ampiamente previsto, confermata la nuova struttura del D.L. n. 39/2024 coordinato con la legge n. 67/2024 di conversione che, dai 10 iniziali, si compone adesso dei seguenti 17 articoli tra bis e ter, suddivisi in due capi:
Capo I - Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni fiscali
- art. 1 - Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura
- art. 1-bis - Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici
- art. 1-ter - Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore, dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale
- art. 2 - Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis
- art. 3 - Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente
- art. 4 - Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali
- art. 4-bis - Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia
- art. 4-ter - Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
- art. 5 - Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE
- art. 6 - Misure per il monitoraggio dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0
Capo II - Ulteriori disposizioni urgenti di natura fiscale e in materia di amministrazione finanziaria
- art. 7 - Disposizioni urgenti in materia fiscale
- art. 7-bis - Interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell'articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, in materia di ambito di applicazione del contraddittorio preventivo
- art. 8 - Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria
- art. 9 - Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi
- art. 9-bis - Disposizioni finanziarie
- art. 9-ter - Clausola di salvaguardia
- art. 10 - Entrata in vigore
Le principali novità
Tra le modifiche più rilevanti introdotte dalla legge di conversione vi è lo stop definitivo a qualsiasi forma di opzione alternativa alla detrazione diretta. Fatta eccezione per gli interventi nel cratere sismico (ma stiamo parlando di poca roba), a partire dal 30 marzo 2024 non è più possibile utilizzare sconto e cessione anche per i nuovi interventi con CILA presentata entro il 16 febbraio 2023 (come previsto dal D.L. n. 11/2023). In questo caso, infatti, è stato previsto che, oltre alla CILA presentata nei suddetti termini, entro il 30 marzo 2024 devono risultare spese sostenute, documentate da fattura, per lavori già effettuati.
Sconto in fattura e cessione del credito potranno essere utilizzati nel cratere sismico nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.
Previsti due fondi:
- uno per gli interventi nel cratere sismico;
- un altro per gli interventi avviati dagli enti del terzo settore (onlus, ApS e AdV).
Nel primo caso il fondo di 35 milioni di euro per il 2025. Nel secondo si avrà una dotazione di euro 100 milioni di euro per il 2025.
Sto alla remissione in bonis per la comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni alternative, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.
Comunicazione ad Enea e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche
Previsto un nuovo obbligo per gli interventi di superbonus. In particolare, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili viene introdotto l’obbligo per alcuni contribuenti, che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere alla conclusione dei lavori una serie di dati specificatamente indicati dalla norma all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche.
Contenuto, modalità e termini delle comunicazioni saranno definiti da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L’omessa trasmissione dei dati nei termini individuati dal decreto attuativo comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione, per taluni specifici interventi, l’omessa trasmissione dei dati comporta la decadenza dall’agevolazione.
Stop alla compensazione in caso di debiti col Fisco
Altra importante disposizione riguarda la sospensione dell’utilizzabilità in compensazione dei crediti d’imposta da bonus edilizi, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.
Bonus in 10/6 anni e Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali
Il nuovo art. 4-bis contiene diverse disposizioni finalizzate a ridurre le possibilità di compensazione dei crediti acquistati. In particolare:
- a partire dal 1° gennaio 2025 (e con una sanzione in caso di
violazione) banche, intermediari finanziari, società appartenenti a
un gruppo bancario e imprese di assicurazione, non potranno più
utilizzare la compensazione dei crediti d'imposta derivanti
dall'esercizio delle opzioni alternative con:
- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta 2024 che rientrano nel superbonus, nel bonus barriere architettoniche 75% e nel sismabonus (bonus diretti) dovranno essere ripartite in dieci quote annuali di pari importo; tale ripartizione non si applicherà agli acquirenti dei crediti edilizi;
- per banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazioni, le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di superbonus, bonus barriere architettoniche e sismabonus, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco, sono ripartite in 6 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti;
- a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 39/2024, non è in ogni caso consentito l'esercizio della cessione del credito in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi che accedono ad uno qualsiasi dei bonus di cui comma 2 del medesimo articolo 121.
Potenziata l’attività di vigilanza e controllo sui bonus edilizi grazie alla compartecipazione dei Comuni ai quali sarà riconosciuta una quota fino al 50% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo.
Bonus casa al 30%
Infine, con una modifica all’art. 16-bis del TUIR viene previsto che il bonus casa dall’1 gennaio 2028 al 31 dicembre 2033 sarà ridotto al 30% ad eccezione degli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, la cui aliquota resta al 50% con eguale limite di spesa.
In questo modo avremo i seguenti regimi:
- fino al 31 dicembre 2024: aliquota 50% e limite di spesa 96.000 euro;
- dall’1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2027: aliquota 36% e limite di spesa 48.000 euro;
- dall’1 gennaio 2028 al 31 dicembre 2033: aliquota 30% e limite di spesa 48.000 euro;
- dall’1 gennaio 2034: aliquota 36% e limite di spesa 48.000 euro.
Tali orizzonti sono, comunque, così lontani che siamo certi arriveranno in corsa nuove modifiche, se non da questo, dai futuri Governi.